(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
              Ferie, permessi ed assenze del personale 
                     assunto a tempo determinato 
 
    1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di  cui
all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli articoli  43
e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270,  si  applicano,  nei  limiti
della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni  in  materia  di
ferie, permessi ed  assenze  stabilite  dal  CCNL  per  il  personale
assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti
commi. 
    2. Le ferie  del  personale  assunto  a  tempo  determinato  sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non  consentire  la  fruizione
delle  ferie  maturate,  le  stesse  saranno  liquidate  al   termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto  stipulato  nel
corso dell'anno scolastico. 
    3. Il personale docente ed ATA  assunto  con  contratto  a  tempo
determinato per l'intero  anno  scolastico  (31  agosto)  o  fino  al
termine delle attivita' didattiche (30  giugno),  nonche'  quello  ad
esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente
per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un  periodo
non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. 
    4. Fermo restando tale limite,  in  ciascun  anno  scolastico  la
retribuzione spettante al personale di cui  al  comma  precedente  e'
corrisposta per intero nel primo mese di assenza,  nella  misura  del
50% nel secondo e terzo mese. Per il restante  periodo  il  personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 
    5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale
per l'insegnamento della religione cattolica, secondo  la  disciplina
di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del  1994,  e  che
non si trovi nelle condizioni previste  dall'art.  3,  comma  6,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, assente  per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo  non
superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la  retribuzione
calcolata con le modalita' di cui al comma 4. 
    6. Nei casi di assenza dal servizio per  malattia  del  personale
docente ed ATA, assunto con contratto a tempo  determinato  stipulato
dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti
di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un
periodo non  superiore  a trenta  giorni  annuali  per  ciascun  anno
scolastico, retribuiti al 50%. 
    7.  Le  assenze  per   malattia   parzialmente   retribuite   non
interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a  tutti  gli
effetti. 
    8. Il dipendente di cui al presente articolo  ha  diritto  a  tre
giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del  coniuge,  di
parenti  entro  il  secondo  grado,  del  convivente  o  di  soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. 
    9. Il personale docente ed ATA assunto  a  tempo  determinato  ha
diritto entro i  limiti  di  durata  del  rapporto,  ad  un  permesso
retribuito  di  quindici  giorni   consecutivi   in   occasione   del
matrimonio. 
    10.  I  permessi  di  cui  ai  commi  8  e   9   sono   computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    11. Al personale di cui al  presente  articolo  si  applicano  le
norme relative ai congedi parentali come  disciplinati  dall'art.  34
(Congedi  dei  genitori)  e  le  disposizioni  relative  alle   gravi
patologie, di cui all'art. 17, comma 9 del CCNL 29 novembre 2007. 
    12. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con  contratto
a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto)  o  fino
al termine delle  attivita'  didattiche  (30  giugno),  ivi  compreso
quello di cui al comma 5, ha diritto, a  domanda,  a  tre  giorni  di
permesso retribuito nell'anno  scolastico,  per  motivi  personali  o
familiari, documentati  anche  mediante  autocertificazione.  Per  il
personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad  ore,  con
le modalita' di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi
personali o familiari). 
    13. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con  contratto
a tempo determinato diverso da  quello  di  cui  al  comma  12  sono,
invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei
giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art. 15,  comma
2 del CCNL 29 novembre 2007. 
    14. Al personale  docente,  educativo  ed  ATA  assunto  a  tempo
determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma  5,  sono
inoltre concessi permessi non retribuiti,  per  la  partecipazione  a
concorsi od esami, nel limite di otto  giorni  complessivi  per  anno
scolastico,  ivi  compresi  quelli  eventualmente  richiesti  per  il
viaggio. 
    15.  I  periodi  di  assenza  senza   assegni   interrompono   la
maturazione dell'anzianita' servizio a tutti gli effetti. 
    16. Il presente articolo abroga l'art. 19 del  CCNL  29  novembre
2007.