Art. 35.
Ferie, permessi ed assenze del personale
assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui
all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli articoli 43
e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano, nei limiti
della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di
ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale
assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti
commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di
lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione
delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel
corso dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo
determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al
termine delle attivita' didattiche (30 giugno), nonche' quello ad
esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente
per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a nove mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la
retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente e'
corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del
50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale
per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina
di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e che
non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione
calcolata con le modalita' di cui al comma 4.
6. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale
docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato
dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti
di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a trenta giorni annuali per ciascun anno
scolastico, retribuiti al 50%.
7. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non
interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli
effetti.
8. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre
giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di
parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
9. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha
diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
10. I permessi di cui ai commi 8 e 9 sono computati
nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
11. Al personale di cui al presente articolo si applicano le
norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 34
(Congedi dei genitori) e le disposizioni relative alle gravi
patologie, di cui all'art. 17, comma 9 del CCNL 29 novembre 2007.
12. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto
a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino
al termine delle attivita' didattiche (30 giugno), ivi compreso
quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di
permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o
familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il
personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con
le modalita' di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi
personali o familiari).
13. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto
a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono,
invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei
giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art. 15, comma
2 del CCNL 29 novembre 2007.
14. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo
determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono
inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a
concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno
scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il
viaggio.
15. I periodi di assenza senza assegni interrompono la
maturazione dell'anzianita' servizio a tutti gli effetti.
16. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 29 novembre
2007.