Art. 51.
Oggetto dell'imposta
(articolo 1 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone
di abbonamento, ai sensi delle norme di cui al presente titolo.
2. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o
trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a
sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il
funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la
detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente. La
detenzione di un apparecchio si presume, altresi', nel caso in cui
esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in
cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di
superare le presunzioni di cui al primo e secondo periodo, a
decorrere dall'anno 2016 e' ammessa esclusivamente una dichiarazione
rilasciata ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo
76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e' presentata
all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata.
3. Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una sola
volta in relazione agli apparecchi di cui al comma 1 detenuti, nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e
dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come
individuata dall'articolo 4 del regolamento anagrafico della
popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.