(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
                        Oggetto dell'imposta 
 
        (articolo 1 del regio decreto-legge n. 246 del 1938) 
 
    1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti o adattabili  alla
ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento  del  canone
di abbonamento, ai sensi delle norme di cui al presente titolo. 
    2. La presenza di  un  impianto  aereo  atto  alla  captazione  o
trasmissione  di  onde  elettriche  o  di  un  dispositivo  idoneo  a
sostituire  l'impianto  aereo,  ovvero  di  linee  interne   per   il
funzionamento  di  apparecchi   radioelettrici,   fa   presumere   la
detenzione  o  l'utenza  di  un   apparecchio   radio-ricevente.   La
detenzione di un apparecchio si presume, altresi', nel  caso  in  cui
esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel  luogo  in
cui un soggetto  ha  la  sua  residenza  anagrafica.  Allo  scopo  di
superare le  presunzioni  di  cui  al  primo  e  secondo  periodo,  a
decorrere dall'anno 2016 e' ammessa esclusivamente una  dichiarazione
rilasciata ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la
cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui  all'articolo
76  del  medesimo  testo  unico.  Tale  dichiarazione  e'  presentata
all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata. 
    3. Il canone di abbonamento e', in ogni  caso,  dovuto  una  sola
volta in relazione agli apparecchi di cui al comma  1  detenuti,  nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto  e
dai soggetti  appartenenti  alla  stessa  famiglia  anagrafica,  come
individuata  dall'articolo  4  del   regolamento   anagrafico   della
popolazione  residente,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.