(Allegato-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
               Incremento trattamento economico fisso 
 
    1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del  rateo  di
tredicesima mensilita', dei dirigenti, definito dall'art. 37, comma 3
del  CCNL  16  luglio  2024  nella  misura  di  euro   47.015,77   e'
incrementato: 
      per  l'anno  2022,  di  importi  mensili  lordi  corrispondenti
all'anticipazione economica di  cui  all'art.  47-bis,  comma  2  del
decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale  anno  ai  sensi
dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; 
      per  l'anno  2023,  di  importi  mensili  lordi,  per   tredici
mensilita',  corrispondenti  all'anticipazione   economica   di   cui
all'art. 47-bis, comma 2 del decreto  legislativo  n.  165/2001  gia'
erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della  legge  n.
234/2021; 
      con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro  230,00  lordi  mensili
per tredici mensilita'. 
    2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui  all'art.  47-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma  609,
della legge n. 234/2021,  come  rideterminata,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2024,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  28,  della  legge  n.
213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre  2023  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto-legge  n.  145/2023,  per  gli  enti  che  vi
abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto  dovuto,  per
l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. 
    3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea il nuovo
valore a  regime  annuo  lordo  per  13  mensilita'  dello  stipendio
tabellare e' rideterminato in euro 50.005,77. 
    4.  L'importo  annuo  lordo  della  retribuzione   di   posizione
stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla  data  del
31 dicembre 2021, e' incrementato, a decorrere dal 1°  gennaio  2024,
di euro 1.792,44. Alla copertura degli incrementi di cui al  presente
comma concorrono le risorse di cui all'art. 24 (Incrementi Fondo  per
la retribuzione di posizione e di risultato) comma 1,  destinate  dal
presente CCNL  al  Fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato. 
    5.  Gli  enti,  nei  limiti  delle  risorse  del  Fondo  per   la
retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il  valore
della retribuzione delle  posizioni  dirigenziali  non  coperte  alla
medesima   data   tenendo   conto   degli    incrementi    risultanti
dall'applicazione del comma 4. 
    6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4  e  5,  i  nuovi
valori minimi e massimi a regime della retribuzione di posizione sono
rispettivamente rideterminati nel valore minimo di euro  14.515,11  e
nel valore massimo di euro 48.084,81.