Art. 22.
Incremento trattamento economico fisso
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di
tredicesima mensilita', dei dirigenti, definito dall'art. 37, comma 3
del CCNL 16 luglio 2024 nella misura di euro 47.015,77 e'
incrementato:
per l'anno 2022, di importi mensili lordi corrispondenti
all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi
dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici
mensilita', corrispondenti all'anticipazione economica di cui
all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 gia'
erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n.
234/2021;
con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili
per tredici mensilita'.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi
dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609,
della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1°
gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n.
213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per gli enti che vi
abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per
l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.
3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea il nuovo
valore a regime annuo lordo per 13 mensilita' dello stipendio
tabellare e' rideterminato in euro 50.005,77.
4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione
stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del
31 dicembre 2021, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024,
di euro 1.792,44. Alla copertura degli incrementi di cui al presente
comma concorrono le risorse di cui all'art. 24 (Incrementi Fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato) comma 1, destinate dal
presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato.
5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore
della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla
medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti
dall'applicazione del comma 4.
6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, i nuovi
valori minimi e massimi a regime della retribuzione di posizione sono
rispettivamente rideterminati nel valore minimo di euro 14.515,11 e
nel valore massimo di euro 48.084,81.