Art. 23.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli
incrementi di cui all'art. 22 hanno effetto integralmente, in base
alle norme vigenti in materia, alle decorrenze e negli importi
previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, del trattamento
di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista
dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto.