(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
    1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione  nel  periodo  di  vigenza  del  presente   contratto,   gli
incrementi di cui all'art. 22 hanno effetto  integralmente,  in  base
alle norme vigenti  in  materia,  alle  decorrenze  e  negli  importi
previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, del trattamento
di fine rapporto o di trattamenti equipollenti  comunque  denominati,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista
dall'art. 2122 del codice civile, si considerano  gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto.