Art. 24.
Incrementi del Fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato
1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di
cui all'art. 39 del CCNL 16 luglio 2024 e' stabilmente incrementato,
a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un importo pari al 3,05% del
monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti di cui alla presente
sezione.
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento
degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 22
(Incremento del trattamento economico fisso), commi 4 e 5 e per la
parte residuale, sono destinate a retribuzione di risultato e welfare
integrativo.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della
legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la
decorrenza ivi indicata, ciascun ente puo' ulteriormente incrementare
la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un
importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno
2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da
destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono
sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei
rispettivi bilanci degli enti.