(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
              Incrementi del Fondo per la retribuzione 
                     di posizione e di risultato 
 
    1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e  di  risultato  di
cui all'art. 39 del CCNL 16 luglio 2024 e' stabilmente  incrementato,
a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un  importo  pari  al  3,05%  del
monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti  di  cui  alla  presente
sezione. 
    2. Le risorse di cui al  comma  1,  concorrono  al  finanziamento
degli incrementi della retribuzione di posizione di cui  all'art.  22
(Incremento del trattamento economico fisso), commi 4 e 5  e  per  la
parte residuale, sono destinate a retribuzione di risultato e welfare
integrativo. 
    3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121  della
legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio  2025),  con  la
decorrenza ivi indicata, ciascun ente puo' ulteriormente incrementare
la parte variabile  del  presente  fondo,  oltre  il  limite  di  cui
all'art. 23, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  75/2017,  di  un
importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari  dell'anno
2021, relativo al  personale  destinatario  del  medesimo  fondo,  da
destinare a retribuzione  di  risultato.  I  conseguenti  oneri  sono
sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate  a  carico  dei
rispettivi bilanci degli enti.