(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                 Trattamento economico del personale 
                        in distacco sindacale 
 
    1. Il trattamento economico del personale di  cui  alla  presente
sezione in distacco sindacale si compone: 
      a) dello stipendio tabellare nonche' degli eventuali assegni ad
personam o RIA in godimento; 
      b) di un  elemento  di  garanzia  della  retribuzione,  in  una
percentuale non inferiore al 60% e non superiore al  90%  delle  voci
retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo  anno  solare  di
servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico
del Fondo per la retribuzione di posizione  e  di  risultato  di  cui
all'art. 57 del CCNL 17 dicembre 2020, con  esclusione  dei  compensi
correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di  quelli  previsti
da disposizioni di legge. 
    2. La misura percentuale  dell'elemento  retributivo  di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  e'  definita  in  sede   di   contrattazione
integrativa ed il relativo onere e' posto a carico del Fondo  per  la
retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del  CCNL
del 17 dicembre 2020. 
    3. In sede di contrattazione integrativa e' definita altresi'  la
quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b) erogata
con carattere di fissita' e periodicita' mensile, entro il tetto  dei
trattamenti  in  godimento  erogati  in  precedenza  all'interessato,
aventi le medesime caratteristiche. 
    4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la  natura
delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce
modifiche, agli effetti  pensionistici  e  dei  trattamenti  di  fine
servizio  e  di  fine  rapporto,  rispetto  alle   voci   retributive
precedentemente  attribuite   all'interessato;   pertanto,   non   si
determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 
    5. Per i distacchi in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta  prima  del  2022,  la
percentuale di cui al comma 1, lettera  b)  e'  applicata  al  valore
medio nell'anno 2021 delle  voci  retributive  corrisposte  a  carico
delle risorse del  Fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato di  cui  all'art.  57  sopra  citato,  con  esclusione  dei
compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e  di  quelli
previsti da disposizioni di legge. 
    6. In caso di distacco  part-time  o  frazionato,  l'elemento  di
garanzia e' riproporzionato in base alla  corrispondente  percentuale
di distacco. 
    7. La disciplina di cui al presente articolo e' applicata, presso
le  singole  amministrazioni,  dalla   data   di   decorrenza   della
contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella
di sottoscrizione del presente CCNL. 
    8. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  44  del
CCNL del 16 luglio 2024.