Art. 25.
Trattamento economico del personale
in distacco sindacale
1. Il trattamento economico del personale di cui alla presente
sezione in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio tabellare nonche' degli eventuali assegni ad
personam o RIA in godimento;
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una
percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci
retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di
servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico
del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui
all'art. 57 del CCNL 17 dicembre 2020, con esclusione dei compensi
correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti
da disposizioni di legge.
2. La misura percentuale dell'elemento retributivo di cui al
comma 1, lettera b), e' definita in sede di contrattazione
integrativa ed il relativo onere e' posto a carico del Fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL
del 17 dicembre 2020.
3. In sede di contrattazione integrativa e' definita altresi' la
quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b) erogata
con carattere di fissita' e periodicita' mensile, entro il tetto dei
trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato,
aventi le medesime caratteristiche.
4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura
delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce
modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine
servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive
precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si
determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del
presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2022, la
percentuale di cui al comma 1, lettera b) e' applicata al valore
medio nell'anno 2021 delle voci retributive corrisposte a carico
delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato di cui all'art. 57 sopra citato, con esclusione dei
compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli
previsti da disposizioni di legge.
6. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di
garanzia e' riproporzionato in base alla corrispondente percentuale
di distacco.
7. La disciplina di cui al presente articolo e' applicata, presso
le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della
contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella
di sottoscrizione del presente CCNL.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 44 del
CCNL del 16 luglio 2024.