(Testo unico imposte sui redditi-art. 100)
                              ART. 100 
  Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito 
(articolo 91 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Non concorrono alla formazione del reddito: 
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; 
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o  a
imposta sostitutiva; 
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di
azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione
o precedentemente, la differenza positiva o  negativa  tra  il  costo
delle azioni annullate  e  la  corrispondente  quota  del  patrimonio
netto; 
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.