ART. 100
Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
(articolo 91 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a
imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di
azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione
o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo
delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio
netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.