(Testo unico imposte sui redditi-art. 101)
                              ART. 101 
                     Variazioni delle rimanenze 
(articolo 92 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.917; articolo 92-bis decreto del Presidente della  Repubblica
                      22 dicembre 1986, n.917) 
 
1.  Le  variazioni  delle  rimanenze   finali   dei   beni   indicati
all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b),  rispetto  alle  esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal  fine
le rimanenze finali, la cui valutazione non sia  effettuata  a  costi
specifici o a norma dell'articolo 102, sono assunte per un valore non
inferiore a quello che  risulta  raggruppando  i  beni  in  categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a  ciascun  gruppo  un
valore non inferiore a quello determinato a norma delle  disposizioni
che seguono. 
2. Nel primo esercizio  in  cui  si  verificano,  le  rimanenze  sono
valutate  attribuendo  a  ogni  unita'  il  valore  risultante  dalla
divisione del  costo  complessivo  dei  beni  prodotti  e  acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 
3. Negli esercizi successivi, se  la  quantita'  delle  rimanenze  e'
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le  maggiori  quantita',
valutate a  norma  del  comma  2,  costituiscono  voci  distinte  per
esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la  diminuzione
si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a  partire
dal piu' recente. 
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il
metodo della media ponderata o del «primo entrato,  primo  uscito»  o
con varianti di quello di cui al comma 3, le  rimanenze  finali  sono
assunte per  il  valore  che  risulta  dall'applicazione  del  metodo
adottato. 
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,  determinato
a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale  medio  di
essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il  valore  minimo  di  cui  al
comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera  quantita'  dei  beni,
indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per   il   valore
normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore
secondo il cambio alla data  di  chiusura  dell'esercizio.  Il  minor
valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del
presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre  che  le
rimanenze non risultino iscritte  nello  stato  patrimoniale  per  un
valore superiore. 
6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le  forniture  e  i
servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 102, in  corso
di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in  base  alle
spese sostenute  nell'esercizio  stesso.  Tuttavia,  le  imprese  che
contabilizzano in bilancio tali opere, forniture  e  servizi  con  il
metodo della percentuale di completamento, in conformita' ai corretti
principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini  della
determinazione del reddito. 
7. Le rimanenze finali di un esercizio  nell'ammontare  indicato  dal
contribuente  costituiscono  le  esistenze  iniziali   dell'esercizio
successivo. 
8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le
rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si  tiene
conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla  disposizione
del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei  redditi  o  in
apposito allegato siano  illustrati  i  criteri  e  le  modalita'  di
applicazione del detto metodo, con  riferimento  all'oggetto  e  alla
struttura organizzativa dell'impresa. 
9.  La  valutazione  delle  rimanenze  finali   dei   beni   indicati
all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b) e'  effettuata  secondo  il
metodo della media ponderata o  del  «primo  entrato  primo  uscito»,
anche se non adottati in bilancio, dalle imprese  il  cui  volume  di
ricavi supera le soglie previste per l'applicazione  degli  studi  di
settore, esercenti le attivita' di: 
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
b)  raffinazione  petrolio,  produzione  o   commercializzazione   di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e  residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica  anche  ai  soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  19  luglio  2002,  e  anche  a  quelli  che  abbiano
esercitato,  relativamente  alla  valutazione  dei  beni   fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38. 
11. Per quanto non diversamente disposto  dal  presente  articolo  si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7.