ART. 101
Variazioni delle rimanenze
(articolo 92 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 92-bis decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917)
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine
le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi
specifici o a norma dell'articolo 102, sono assunte per un valore non
inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un
valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni
che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e'
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione
si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire
dal piu' recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il
metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o
con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono
assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo
adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato
a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di
essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al
comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore
normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor
valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del
presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le
rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un
valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i
servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 102, in corso
di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle
spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che
contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il
metodo della percentuale di completamento, in conformita' ai corretti
principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della
determinazione del reddito.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal
contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio
successivo.
8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le
rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene
conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione
del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di
applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla
struttura organizzativa dell'impresa.
9. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il
metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito»,
anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di
ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di
settore, esercenti le attivita' di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, e anche a quelli che abbiano
esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.
11. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7.