ART. 102
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
(articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e
servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare
il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono
assunte per il valore complessivo determinato a norma delle
disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 3.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.
Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di
disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto,
finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai
corrispettivi liquidati.
3. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso
di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata
al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
4. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, le imprese che
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le
rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel
quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture,
in conformita' ai corretti principi contabili, applicano tale metodo
anche ai fini della determinazione del reddito.