(Testo unico imposte sui redditi-art. 102)
                              ART. 102 
          Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 
(articolo 93 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Le variazioni delle rimanenze  finali  delle  opere,  forniture  e
servizi pattuiti come oggetto unitario  e  con  tempo  di  esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono  a  formare
il reddito dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
costituiscono  esistenze  iniziali  dell'esercizio  successivo,  sono
assunte  per  il  valore  complessivo  determinato  a   norma   delle
disposizioni che  seguono  per  la  parte  eseguita  fin  dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 3. 
2. La valutazione e' fatta sulla  base  dei  corrispettivi  pattuiti.
Delle  maggiorazioni  di  prezzo   richieste   in   applicazione   di
disposizioni di legge o di  clausole  contrattuali  si  tiene  conto,
finche' non siano state  definitivamente  stabilite,  in  misura  non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta  in  base  ai
corrispettivi liquidati. 
3. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal  committente  si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze,  in  caso
di  liquidazione  parziale,  e'  limitata  alla  parte   non   ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi  e'  imputata
al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita. 
4. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e  3,  le  imprese  che
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le
rimanenze al costo e  imputando  i  corrispettivi  all'esercizio  nel
quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e  le  forniture,
in conformita' ai corretti principi contabili, applicano tale  metodo
anche ai fini della determinazione del reddito.