ART. 103
Valutazione dei titoli
(articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. I titoli indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e),
esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le
disposizioni dell'articolo 101, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto
stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di
«pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di
rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle
rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'articolo 101, comma 5, si applicano solo per
la valutazione dei titoli di cui all'articolo 94, comma 1, lettera
e); a tal fine il valore minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente
riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento
complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano
nell'ultimo semestre.
5. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1,
lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di
tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.
6. In caso di aumento del capitale della societa' emittente mediante
passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute
gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in
proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute per il
numero complessivo delle azioni.
7. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto
capitale alla societa' dai propri soci o della rinuncia ai crediti
nei confronti della societa' dagli stessi soci nei limiti del valore
fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei
titoli e delle quote di cui all'articolo 94, comma 1, lettera c), in
proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti
effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle
azioni.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per la
valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non
rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 94, comma 1, lettera
c).