(Testo unico imposte sui redditi-art. 103)
                              ART. 103 
                       Valutazione dei titoli 
(articolo 94 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. I titoli indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e),
esistenti al termine di un esercizio,  sono  valutati  applicando  le
disposizioni dell'articolo 101, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo  quanto
stabilito nei seguenti commi. 
2. Le cessioni di titoli, derivanti da  contratti  di  riporto  o  di
«pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di
rivendita a termine dei  titoli,  non  determinano  variazioni  delle
rimanenze dei titoli. 
3. Ai fini del raggruppamento in  categorie  omogenee  non  si  tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche. 
4. Le disposizioni dell'articolo 101, comma 5, si applicano solo  per
la valutazione dei titoli di cui all'articolo 94,  comma  1,  lettera
e); a tal fine il valore minimo e' determinato: 
a) per i titoli negoziati in  mercati  regolamentati,  in  base  alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre; 
b)  per  gli  altri  titoli,   applicando   al   valore   fiscalmente
riconosciuto   l'eventuale    decremento    desunto    dall'andamento
complessivo  del  mercato  telematico  delle  obbligazioni   italiano
nell'ultimo semestre. 
5. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il  bilancio  in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  luglio
2002, la valutazione dei beni indicati  nell'articolo  94,  comma  1,
lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta  applicazione  di
tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali. 
6. In caso di aumento del capitale della societa' emittente  mediante
passaggio di riserve a  capitale  il  numero  delle  azioni  ricevute
gratuitamente si aggiunge al  numero  di  quelle  gia'  possedute  in
proporzione alle quantita' delle singole  voci  della  corrispondente
categoria e il valore  unitario  si  determina,  per  ciascuna  voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni  gia'  possedute  per  il
numero complessivo delle azioni. 
7. L'ammontare dei versamenti  fatti  a  fondo  perduto  o  in  conto
capitale alla societa' dai propri soci o della  rinuncia  ai  crediti
nei confronti della societa' dagli stessi soci nei limiti del  valore
fiscale del credito oggetto di rinuncia, si  aggiunge  al  costo  dei
titoli e delle quote di cui all'articolo 94, comma 1, lettera c),  in
proporzione alla quantita' delle singole  voci  della  corrispondente
categoria; la stessa disposizione  vale  relativamente  agli  apporti
effettuati dei detentori  di  strumenti  finanziari  assimilati  alle
azioni. 
8. Le disposizioni dei commi da 1 a  7  si  applicano  anche  per  la
valutazione delle quote di partecipazione in  societa'  ed  enti  non
rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 94, comma 1,  lettera
c).