ART. 104
Spese per prestazioni di lavoro
(articolo 95 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 62, legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 4,
decreto legislativo 30 novembre del 2023, n. 216; articolo 1, commi
399 e 400, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in
denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori,
salvo il disposto dell'articolo 109, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le
spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle
relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti
o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono
deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 53, comma 6,
lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano
concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese
sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate
fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono
ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a
euro 180,76; il predetto limite e' elevato a euro 258,23 per le
trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti
rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua
proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una
specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata,
rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio
relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto
mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' i rimborsi analitici
relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato
per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai
commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
5. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della
deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle
trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno,
elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica ai fini della
determinazione del reddito di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a), se la societa' cooperativa autorizzata all'autotrasporto non
fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, ne' della
deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle
trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.
7. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di
cui all'articolo 82, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui
sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli
utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 118, comma 15,
lettera b), le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto economico.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti
negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con
pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti
rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre societa' del
gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti
strumenti; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori
valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del
gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a
seguito di tali operazioni.
10. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6,
comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e della
revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per
i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini
della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento
del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai
sensi del comma 12 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui
ai commi 11, 13, 14, 15 e 16. L'agevolazione di cui al primo periodo
spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno
trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle
societa' e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a
liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi
alla crisi d'impresa.
11. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero
dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e' superiore al
numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del
periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
12. Il costo riferibile all'incremento occupazionale e' pari al minor
importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e
l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto
economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio
in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di
redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto
economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le
corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al
personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole
applicabili ai fini della determinazione del reddito del
contribuente.
13. Nessun costo e' riferibile all'incremento occupazionale nel caso
in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi
quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2023.
14. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 10, al fine di
incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il
costo di cui al comma 12 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai
fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425,
primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, e'
moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo
assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di
maggiore tutela di cui all'Allegato G.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori
svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione
non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette
categorie.
16. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi
dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente
articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando le disposizioni dei commi da 10 a 15.
17. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dei commi da 10
a 16, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche
agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei
predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.
18. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi
dovuti:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando
i commi da 10 a 16;
b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle
disposizioni di cui al comma 17.