(Testo unico imposte sui redditi-art. 104)
                              ART. 104 
                   Spese per prestazioni di lavoro 
(articolo 95 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.917; articolo 62, legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 4,
decreto legislativo 30 novembre del 2023, n. 216; articolo  1,  commi
             399 e 400, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 
 
1. Le spese per prestazioni di  lavoro  dipendente  deducibili  nella
determinazione del reddito  comprendono  anche  quelle  sostenute  in
denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore  dei  lavoratori,
salvo il disposto dell'articolo 109, comma 1. 
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria  e  le
spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo  quelle
relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti
o  a  servizi  di  alloggio  destinati  a  dipendenti  in   trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria  e  le  spese  di
manutenzione dei  fabbricati  concessi  in  uso  ai  dipendenti  sono
deducibili per un importo non  superiore  a  quello  che  costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo  53,  comma  6,
lettera c). Qualora i fabbricati di  cui  al  secondo  periodo  siano
concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica  per  esigenze  di  lavoro  nel  comune  in  cui  prestano
l'attivita',  per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese
sono integralmente deducibili. 
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate
fuori  dal  territorio  comunale  dai  lavoratori  dipendenti  e  dai
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono
ammesse in deduzione per un ammontare  giornaliero  non  superiore  a
euro 180,76; il predetto limite e'  elevato  a  euro  258,23  per  le
trasferte all'estero. Se il dipendente o  il  titolare  dei  predetti
rapporti sia stato autorizzato a utilizzare  un  autoveicolo  di  sua
proprieta' ovvero noleggiato al fine di  essere  utilizzato  per  una
specifica   trasferta,   la    spesa    deducibile    e'    limitata,
rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe  di  noleggio
relative ad  autoveicoli  di  potenza  non  superiore  a  17  cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 
4. Le spese di vitto e alloggio e  quelle  per  viaggio  e  trasporto
mediante autoservizi pubblici non di  linea  di  cui  all'articolo  1
della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  nonche'  i  rimborsi  analitici
relativi alle medesime spese, sostenute nel  territorio  dello  Stato
per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai
commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o
postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti
dall'articolo 14 del testo  unico  in  materia  di  versamenti  e  di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
5. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo  della
deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in  relazione  alle
trasferte effettuate dal  proprio  dipendente  fuori  del  territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a  euro  59,65  al  giorno,
elevate a euro 95,80 per le  trasferte  all'estero,  al  netto  delle
spese di viaggio e di trasporto. 
6. La disposizione di cui  al  comma  5  si  applica  ai  fini  della
determinazione del reddito di cui all'articolo 52, comma  1,  lettera
a), se la  societa'  cooperativa  autorizzata  all'autotrasporto  non
fruisce  della  deduzione  dell'importo  ivi  previsto,   ne'   della
deduzione  analitica  delle  spese  sostenute,  in   relazione   alle
trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale. 
7. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di
cui all'articolo 82, comma 1, sono deducibili nell'esercizio  in  cui
sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di  partecipazione  agli
utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico. 
8. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  118,  comma  15,
lettera b), le partecipazioni  agli  utili  spettanti  ai  lavoratori
dipendenti, e agli associati  in  partecipazione  sono  computate  in
diminuzione    del    reddito    dell'esercizio    di     competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto economico. 
9. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i  componenti
negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni  con
pagamento  basato   su   azioni   regolate   con   propri   strumenti
rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre  societa'  del
gruppo sono deducibili  al  momento  dell'assegnazione  dei  predetti
strumenti; in tale momento  sono  altresi'  riconosciuti  i  maggiori
valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle  societa'  del
gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono  assegnati  a
seguito di tali operazioni. 
10. Per il periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2023, in attesa della completa attuazione  dell'articolo  6,
comma 1, lettera a), della legge  9  agosto  2023,  n.  111  e  della
revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici,  per
i  titolari  di  reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti   e
professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e'  maggiorato,  ai  fini
della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per  cento
del costo  riferibile  all'incremento  occupazionale  determinato  ai
sensi del comma 12 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui
ai commi 11, 13, 14, 15 e 16. L'agevolazione di cui al primo  periodo
spetta ai soggetti  che  hanno  esercitato  l'attivita'  nel  periodo
d'imposta   in   corso   al   31    dicembre    2023    per    almeno
trecentosessantacinque  giorni.  L'agevolazione   non   spetta   alle
societa' e  agli  enti  in  liquidazione  ordinaria,  assoggettati  a
liquidazione giudiziale o agli altri  istituti  liquidatori  relativi
alla crisi d'impresa. 
11. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il  numero
dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31  dicembre  2023  e'  superiore  al
numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente  occupato  del
periodo   d'imposta   precedente.   L'incremento   occupazionale   va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi  in
societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
12. Il costo riferibile all'incremento occupazionale e' pari al minor
importo  tra  il  costo  effettivo  relativo  ai  nuovi   assunti   e
l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto
economico ai sensi  dell'articolo  2425,  primo  comma,  lettera  B),
numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio
in corso al 31  dicembre  2023.  Per  i  soggetti  che,  in  sede  di
redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di  conto
economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si  assumono  le
corrispondenti voci di costo del personale.  I  costi  riferibili  al
personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle  regole
applicabili  ai   fini   della   determinazione   del   reddito   del
contribuente. 
13. Nessun costo e' riferibile all'incremento occupazionale nel  caso
in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2023, il numero  dei  lavoratori  dipendenti,  inclusi
quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero  degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2023. 
14. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 10,  al  fine  di
incentivare l'assunzione di particolari  categorie  di  soggetti,  il
costo di cui al comma 12 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai
fini della determinazione dell'incremento complessivo del  costo  del
personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425,
primo  comma,  lettera  B),  numero  9),  del   codice   civile,   e'
moltiplicato per  coefficienti  di  maggiorazione  laddove  il  nuovo
assunto rientra in una delle categorie di  lavoratori  meritevoli  di
maggiore tutela di cui all'Allegato G. 
15. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disciplina, sono stabilite  le  disposizioni  attuative  del
presente articolo, con particolare riguardo alla  determinazione  dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie  di  lavoratori
svantaggiati in modo da garantire che  la  complessiva  maggiorazione
non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto  per  dette
categorie. 
16. Nella  determinazione  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi
dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2023, non si tiene conto  delle  disposizioni  del  presente
articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre  2024  si  assume,  quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando le disposizioni dei commi da 10 a 15. 
17. Per il periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dei commi da 10
a 16, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste,  anche
agli incrementi occupazionali risultanti al termine di  ciascuno  dei
predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. 
18. Nella determinazione degli  acconti  delle  imposte  sui  redditi
dovuti: 
a) per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2025 e per i due successivi si  assume,  quale  imposta  del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non  applicando
i commi da 10 a 16; 
b) per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2024 e per  i  due  successivi  non  si  tiene  conto  delle
disposizioni di cui al comma 17.