(Testo unico imposte sui redditi-art. 105)
                              ART. 105 
                          Interessi passivi 
(articolo 96 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1,  commi  133,  134,  135  e  136,  legge  30
                        dicembre 2025, n.199) 
 
1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati,  compresi
quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo  119,  comma
1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo  d'imposta  fino  a
concorrenza dell'ammontare complessivo: 
a)  degli  interessi  attivi  e  proventi  finanziari  assimilati  di
competenza del periodo d'imposta; 
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati  riportati
da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6. 
2. L'eccedenza degli  interessi  passivi  e  degli  oneri  finanziari
assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi  attivi
e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1 lettere a)  e  b),
e' deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il
30  per  cento  del  risultato   operativo   lordo   della   gestione
caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del  risultato
operativo lordo della gestione caratteristica  riportato  da  periodi
d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A  tal  fine  si  utilizza
prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo  della
gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente,  il
30  per  cento  del  risultato   operativo   lordo   della   gestione
caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti,  a  partire
da quello relativo al periodo d'imposta meno recente. 
3. La disciplina del presente  articolo  si  applica  agli  interessi
passivi e agli interessi attivi, nonche' agli oneri finanziari  e  ai
proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali
dai principi contabili adottati dall'impresa,  e  per  i  quali  tale
qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in attuazione
degli articoli 164, comma 1, 165, comma 1, 166, comma 3, e 167, comma
1, e che derivano da un'operazione  o  da  un  rapporto  contrattuale
aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una
componente di  finanziamento  significativa.  Ai  fini  del  presente
articolo gli interessi attivi, come individuati ai  sensi  del  primo
periodo, assumono rilevanza nella  misura  in  cui  sono  imponibili;
assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche  i
proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari  che,
in base alla corretta applicazione dei principi  contabili  adottati,
sono qualificati come strumenti  rappresentativi  di  capitale,  sono
imponibili o deducibili in capo,  rispettivamente,  al  percettore  o
all'erogante. Nei confronti dei soggetti  operanti  con  la  pubblica
amministrazione,  ai  fini  del  presente  articolo,  si  considerano
interessi  attivi  rilevanti  anche  gli  interessi  legali  di  mora
calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9  ottobre
2002, n. 231. 
4. Per risultato operativo lordo  della  gestione  caratteristica  si
intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con  esclusione
delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b),  e  dei  canoni  di
locazione finanziaria  di  beni  strumentali,  assunti  nella  misura
risultante   dall'applicazione   delle   disposizioni   volte    alla
determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono  le
voci di conto economico corrispondenti. 
5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati,  che  per
effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili  in
un determinato  periodo  d'imposta,  sono  dedotti  dal  reddito  dei
successivi periodi d'imposta, per  un  ammontare  pari  all'eventuale
differenza positiva tra: 
a)  la  somma  degli  interessi  attivi  e  dei  proventi  finanziari
assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica; 
b) gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari  assimilati  di
competenza del periodo d'imposta. 
6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e
dei proventi finanziari assimilati di competenza sia  superiore  alla
somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati  di
competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari  assimilati
riportati da periodi d'imposta  precedenti  ai  sensi  del  comma  5,
l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi d'imposta successivi. 
7. Qualora in un periodo d'imposta il  30  per  cento  del  risultato
operativo lordo della  gestione  caratteristica  sia  superiore  alla
somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo  degli  interessi
passivi e degli oneri  finanziari  assimilati  riportati  da  periodi
d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la  quota  eccedente  puo'
essere  portata  a  incremento  del  risultato  operativo  lordo  dei
successivi cinque periodi d'imposta. 
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano  in  relazione
agli  interessi  passivi  e  agli  oneri  finanziari  assimilati  che
presentano tutte le seguenti caratteristiche: 
a) sono relativi a prestiti, utilizzati per  finanziare  un  progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti ne'
da  beni  appartenenti  al  gestore  del  progetto   infrastrutturale
pubblico diversi da quelli  afferenti  al  progetto  infrastrutturale
stesso  ne'  da   soggetti   diversi   dal   gestore   del   progetto
infrastrutturale pubblico; 
b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo
termine e' residente, ai  fini  fiscali,  in  uno  Stato  dell'Unione
europea; 
c)  i   beni   utilizzati   per   la   realizzazione   del   progetto
infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine   e   quelli   la   cui
realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto  del
progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea. 
9. Se il  progetto  infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine  e'
caratterizzato da un regime  di  segregazione  patrimoniale  rispetto
alle  altre  attivita'  e  passivita'  del  gestore  o  il   prestito
utilizzato per finanziare tale progetto e' rimborsato  esclusivamente
con i flussi finanziari attivi  generati  dal  progetto  stesso,  gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di  cui  al  comma  8
sono  quelli  che  maturano  sui  prestiti  oggetto  di  segregazione
patrimoniale o su quelli destinati  esclusivamente  al  finanziamento
del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da  esso.  Negli
altri casi, gli interessi passivi e oneri  finanziari  assimilati  di
cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo
degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto
tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze
di lavori in corso su ordinazione derivante dalla  realizzazione  del
progetto infrastrutturale pubblico  a  lungo  termine  e  l'ammontare
complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze. 
10. Qualora si applichi il comma  8,  il  risultato  operativo  lordo
della gestione caratteristica e' determinato senza tenere  conto  del
valore  e  dei  costi  della   produzione   afferenti   al   progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine. 
11. Ai fini dei commi da 8 a 10: 
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si  intende
il progetto rientrante tra quelli cui si  applicano  le  disposizioni
della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
b) nel caso di costituzione di una societa' di  progetto  strumentale
alla segregazione patrimoniale rispetto ad attivita' e passivita' non
afferenti al progetto infrastrutturale  medesimo  sono  integralmente
deducibili gli interessi  passivi  e  oneri  finanziari  relativi  ai
prestiti stipulati dalla societa' di progetto anche qualora assistiti
da garanzie diverse  da  quelle  di  cui  al  comma  8,  lettera  a),
utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici  di  cui
alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50. 
12. Le disposizioni dei  commi  da  1  a  7  non  si  applicano  agli
intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione  nonche'  alle
societa' capogruppo di gruppi assicurativi. 
13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione  e
dalle societa'  capogruppo  di  gruppi  assicurativi,  nonche'  dalle
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa'
di  intermediazione  mobiliare  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del
loro ammontare. Nell'ambito del consolidato  nazionale  di  cui  agli
articoli da  126  a  136,  l'ammontare  complessivo  degli  interessi
passivi maturati in capo a soggetti  partecipanti  al  consolidato  a
favore di altri soggetti  partecipanti  e'  integralmente  deducibile
sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo  partecipanti  a
favore di soggetti  estranei  al  consolidato.  La  societa'  o  ente
controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi  di
cui  al  secondo  periodo  nella  dichiarazione   dei   redditi   del
consolidato  di  cui  all'articolo  131,   apportando   la   relativa
variazione  in  diminuzione  della  somma   algebrica   dei   redditi
complessivi netti dei soggetti partecipanti. 
14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale  di  cui  agli
articoli da 126 a 136, l'eventuale eccedenza di interessi  passivi  e
oneri assimilati indeducibili generatasi in capo  a  un  soggetto,  a
esclusione  di  quella  generatasi  in  periodi  d'imposta  anteriori
all'ingresso  nel  consolidato  nazionale,  puo'  essere  portata  in
abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui
altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo  stesso
periodo d'imposta: 
a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da  periodi
d'imposta  precedenti,  purche'  non   anteriori   all'ingresso   nel
consolidato nazionale; 
b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati
di cui al comma 1, lettere a) e  b),  purche'  nel  secondo  caso  si
tratti  di  eccedenza  di  interessi  attivi  e  proventi  finanziari
assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori  all'ingresso
nel consolidato nazionale. 
15.  Resta  ferma  l'applicazione   prioritaria   delle   regole   di
indeducibilita'  assoluta  previste  dall'articolo   99,   comma   2,
dall'articolo 119, comma 8, e dall'articolo 106, comma 1. 
16. Gli interessi passivi di  cui  al  presente  articolo,  sostenuti
dagli intermediari finanziari, a eccezione  di  quelli  indicati  nel
comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti: 
a) del 96 per cento del  loro  ammontare  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; 
b) del 97 per cento del  loro  ammontare  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 
c) del 98 per cento del  loro  ammontare  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027; 
d) del 99 per cento del  loro  ammontare  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028. 
17. Si applicano le disposizioni del comma 13, secondo  periodo,  del
presente articolo. 
18. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  gli   interessi   passivi
concorrono alla formazione del valore della  produzione  netta  nella
misura di cui al comma 16. 
19.  Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il   periodo
d'imposta in corso: 
a) al  31  dicembre  2027,  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
16, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di  cui  alla
lettera b); 
b) al  31  dicembre  2028,  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che si  sarebbe  determinata,  non  applicando  il
comma 16 lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni  di  cui
alla lettera c); 
c) al  31  dicembre  2029,  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
16, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di  cui  alla
lettera d); 
d) al  31  dicembre  2030,  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
16, lettera d).