ART. 105
Interessi passivi
(articolo 96 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, commi 133, 134, 135 e 136, legge 30
dicembre 2025, n.199)
1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi
quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 119, comma
1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di
competenza del periodo d'imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati
da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6.
2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari
assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi
e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1 lettere a) e b),
e' deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il
30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi
d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza
prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il
30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire
da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.
3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi
passivi e agli interessi attivi, nonche' agli oneri finanziari e ai
proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali
dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale
qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in attuazione
degli articoli 164, comma 1, 165, comma 1, 166, comma 3, e 167, comma
1, e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale
aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una
componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente
articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo
periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili;
assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i
proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che,
in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati,
sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono
imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o
all'erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica
amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano
interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora
calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si
intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione
delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura
risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla
determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per
effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in
un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei
successivi periodi d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale
differenza positiva tra:
a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari
assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica;
b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di
competenza del periodo d'imposta.
6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e
dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla
somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di
competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5,
l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi d'imposta successivi.
7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla
somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo degli interessi
passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi
d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente puo'
essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei
successivi cinque periodi d'imposta.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione
agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che
presentano tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti ne'
da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale
pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale
stesso ne' da soggetti diversi dal gestore del progetto
infrastrutturale pubblico;
b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo
termine e' residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione
europea;
c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui
realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del
progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea.
9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e'
caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto
alle altre attivita' e passivita' del gestore o il prestito
utilizzato per finanziare tale progetto e' rimborsato esclusivamente
con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8
sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione
patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento
del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli
altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di
cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo
degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto
tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze
di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del
progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare
complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.
10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo
della gestione caratteristica e' determinato senza tenere conto del
valore e dei costi della produzione afferenti al progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine.
11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende
il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni
della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) nel caso di costituzione di una societa' di progetto strumentale
alla segregazione patrimoniale rispetto ad attivita' e passivita' non
afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente
deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai
prestiti stipulati dalla societa' di progetto anche qualora assistiti
da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a),
utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui
alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli
intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonche' alle
societa' capogruppo di gruppi assicurativi.
13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi, nonche' dalle
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa'
di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del
loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli
articoli da 126 a 136, l'ammontare complessivo degli interessi
passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a
favore di altri soggetti partecipanti e' integralmente deducibile
sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a
favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente
controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di
cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del
consolidato di cui all'articolo 131, apportando la relativa
variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi
complessivi netti dei soggetti partecipanti.
14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli
articoli da 126 a 136, l'eventuale eccedenza di interessi passivi e
oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, a
esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori
all'ingresso nel consolidato nazionale, puo' essere portata in
abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui
altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso
periodo d'imposta:
a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi
d'imposta precedenti, purche' non anteriori all'ingresso nel
consolidato nazionale;
b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati
di cui al comma 1, lettere a) e b), purche' nel secondo caso si
tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari
assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso
nel consolidato nazionale.
15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di
indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 99, comma 2,
dall'articolo 119, comma 8, e dall'articolo 106, comma 1.
16. Gli interessi passivi di cui al presente articolo, sostenuti
dagli intermediari finanziari, a eccezione di quelli indicati nel
comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:
a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026
c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.
17. Si applicano le disposizioni del comma 13, secondo periodo, del
presente articolo.
18. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella
misura di cui al comma 16.
19. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
16, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla
lettera b);
b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata, non applicando il
comma 16 lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui
alla lettera c);
c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
16, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla
lettera d);
d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
16, lettera d).