(Testo unico imposte sui redditi-art. 108)
                              ART. 108 
                    Oneri fiscali e contributivi 
(articolo 99 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.917; articolo 6 comma 1, decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185 convertito con modificazioni dalla legge 28  gennaio  2009,  n.2;
articolo  2,  comma  1,  decreto-legge  6  dicembre  2011   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
 
1. Le imposte sui redditi e  quelle  per  le  quali  e'  prevista  la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.  Le  altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e'
ammesso in deduzione ai sensi del comma 1 un importo pari al  10  per
cento dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, forfetariamente  riferita  all'imposta  dovuta
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati  al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati. 
3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012  e'
ammesso in deduzione ai sensi del comma 1 un importo pari all'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  determinata  ai  sensi  degli
articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per  il  personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti  ai  sensi
dell'articolo 11, commi  1,  lettera  a),  1-bis,  4-bis,  4-bis.1  e
4-octies, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. 
4.  Gli  accantonamenti  per  imposte  non   ancora   definitivamente
accertate sono deducibili nei  limiti  dell'ammontare  corrispondente
alle dichiarazioni  presentate,  agli  accertamenti  o  provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle corti di giustizia tributarie. 
5. I  contributi  ad  associazioni  sindacali  e  di  categoria  sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella  misura
in   cui   sono   dovuti,   in   base   a    formale    deliberazione
dell'associazione.