ART. 108
Oneri fiscali e contributivi
(articolo 99 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 6 comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2;
articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e'
ammesso in deduzione ai sensi del comma 1 un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'
ammesso in deduzione ai sensi del comma 1 un importo pari all'imposta
regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli
articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e
4-octies, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente
accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente
alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle corti di giustizia tributarie.
5. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura
in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione
dell'associazione.