ART. 109
Oneri di utilita' sociale
(articolo 100 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 27, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1999 n. 133;
articolo 11, comma 6, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
articolo 54 legge 21 novembre 2000, n. 342)
1. Le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute
per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un
ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che
perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel
comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi, le
donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera m),
per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi
sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di
ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
d) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura,
previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. La deduzione non
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio del Ministero della cultura, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. La
soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero
della cultura da' immediata comunicazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi;
e) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli
studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici, dal Ministero della cultura, che dovra'
approvare la previsione di spesa e il conto consuntivo. Il Ministero
della cultura stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni
fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi
preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente
utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in
conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita',
all'entrata dello Stato;
f) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture
esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro
30.000 o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14,
comma 4, nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
h) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a
tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a
favore degli enti del Terzo settore di natura non commerciale, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano dalla
dichiarazione dei redditi;
i) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo. Il Ministro della cultura individua con proprio
decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti
erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i
singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo
maggiore della quota assegnata dal Ministero della cultura versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza;
l) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei
comuni, per contributi volontari versati in seguito a eventi sismici
o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua
il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, in seguito a eventi sismici o calamitosi, sulla base di
criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti
erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e
regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate nell'articolo 159, comma 6, lettera a), effettuate
per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio,
ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica individua con
proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un
dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanita' autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto
determina altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate;
o) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti
al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000,
n. 62, nonche' a favore degli istituti tecnici superiori di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di
euro 70.000 annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
p) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito,
con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le
imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in
conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile a esse applicato, a
condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi;
q) le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi
straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di
fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. Non si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ai sensi degli articoli 94, comma 2, e 95, comma 1, lettera c), i
beni ceduti gratuitamente ai sensi della presente lettera.
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,
effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite
di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le
finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei commi da
1 a 3 e nell'articolo 104, comma 1, non sono ammesse in deduzione.
5. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa', si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta
lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti
nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per importi compresi tra euro 30
e euro 30.000 annui limitatamente alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei
quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa
societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dalle
societa' concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata
del rapporto di concessione.
6. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non piu'
commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti
gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena,
alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi,
sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 94, comma 2, in
materia di ricavi, e dell'articolo 95, comma 1, lettera c), in
materia di plusvalenze patrimoniali, del presente testo unico.
7. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente
articolo.