(Testo unico imposte sui redditi-art. 109)
                              ART. 109 
                      Oneri di utilita' sociale 
(articolo 100 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.917; articolo 27, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1999  n.  133;
articolo 11,  comma  6,  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13;
             articolo 54 legge 21 novembre 2000, n. 342) 
 
1. Le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
dei dipendenti o categorie di  dipendenti  volontariamente  sostenute
per specifiche  finalita'  di  educazione,  istruzione,  ricreazione,
assistenza sociale e  sanitaria  o  culto,  sono  deducibili  per  un
ammontare complessivo non superiore al  5  per  mille  dell'ammontare
delle spese per prestazioni di  lavoro  dipendente  risultante  dalla
dichiarazione dei redditi. 
2. Sono inoltre deducibili: 
a) le erogazioni liberali fatte a favore di  persone  giuridiche  che
perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate  nel
comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi,  le
donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera m),
per un ammontare complessivamente non superiore al 2  per  cento  del
reddito d'impresa dichiarato; 
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi
sede nel  Mezzogiorno  che  perseguono  esclusivamente  finalita'  di
ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non  superiore
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; 
c) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati  per  la
radiodiffusione sonora  a  carattere  comunitario  per  un  ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile  del
soggetto che effettua l'erogazione stessa; 
d) le spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla  manutenzione,
protezione o restauro delle  cose  vincolate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  settembre   1963,   n.   1409   nella   misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita'  delle  spese,  quando
non  siano  obbligatorie  per  legge,  deve  risultare  da   apposita
certificazione    rilasciata    dalla    competente    soprintendenza
archeologia, belle arti e  paesaggio  del  Ministero  della  cultura,
previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con  il
competente ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate.  La  deduzione  non
spetta in caso  di  mutamento  di  destinazione  dei  beni  senza  la
preventiva autorizzazione  della  Soprintendenza  archeologia,  belle
arti e paesaggio del Ministero della cultura, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire  l'esercizio  del  diritto  di
prelazione dello Stato sui beni immobili  e  mobili  vincolati  e  di
tentata  esportazione  non   autorizzata   di   questi   ultimi.   La
soprintendenza archeologia, belle  arti  e  paesaggio  del  Ministero
della cultura  da'  immediata  comunicazione  al  competente  ufficio
dell'Agenzia  delle  entrate  delle  violazioni  che  comportano   la
indeducibilita' e  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione
inizia a decorrere il termine per la  rettifica  della  dichiarazione
dei redditi; 
e) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di  enti  o
istituzioni pubbliche, di fondazioni  e  di  associazioni  legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio,  di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante  valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle  cose  indicate  nell'articolo  2  del
decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  e  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi  comprese
le  erogazioni  effettuate  per  l'organizzazione  di  mostre  e   di
esposizioni,  che  siano  di  rilevante   interesse   scientifico   o
culturale, delle cose anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre,  le  esposizioni,  gli
studi e le ricerche devono  essere  autorizzati,  previo  parere  del
competente comitato di settore del Consiglio  superiore  per  i  beni
culturali e paesaggistici, dal Ministero della  cultura,  che  dovra'
approvare la previsione di spesa e il conto consuntivo. Il  Ministero
della cultura stabilisce i tempi necessari  affinche'  le  erogazioni
fatte a favore  delle  associazioni  legalmente  riconosciute,  delle
istituzioni  e  delle  fondazioni  siano  utilizzate  per  gli  scopi
preindicati, e controlla l'impiego  delle  erogazioni  stesse.  Detti
termini possono,  per  causa  non  imputabile  al  donatario,  essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni  liberali  non  integralmente
utilizzate  nei  termini  assegnati,   ovvero   utilizzate   non   in
conformita' alla destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',
all'entrata dello Stato; 
f) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore  al  2
per cento del reddito  d'impresa  dichiarato,  a  favore  di  enti  o
istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente
riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono   esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di  nuove
strutture,  per  il  restauro  e  il  potenziamento  delle  strutture
esistenti,  nonche'  per  la  produzione  nei  vari   settori   dello
spettacolo. Le erogazioni  non  utilizzate  per  tali  finalita'  dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data  del  ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro
30.000 o al 2 per cento del reddito d'impresa  dichiarato,  a  favore
delle  iniziative  umanitarie,  religiose  o   laiche,   gestite   da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti  individuati  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo  14,
comma 4, nei Paesi non appartenenti all'OCSE; 
h) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti  a
tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate  a
favore degli enti del Terzo settore di natura  non  commerciale,  nel
limite del cinque per mille dell'ammontare  complessivo  delle  spese
per prestazioni di lavoro  dipendente,  cosi'  come  risultano  dalla
dichiarazione dei redditi; 
i) le erogazioni liberali in  denaro  a  favore  dello  Stato,  delle
regioni, degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o  istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni  legalmente  riconosciute,
per  lo  svolgimento  dei  loro  compiti  istituzionali  e   per   la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo. Il Ministro della  cultura  individua  con  proprio
decreto periodicamente, sulla base di criteri  che  saranno  definiti
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i  soggetti  e  le  categorie  di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni  liberali;
determina, a  valere  sulla  somma  allo  scopo  indicata,  le  quote
assegnate a ciascun  ente  o  soggetto  beneficiario;  definisce  gli
obblighi di informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
soggetti  beneficiari;  vigila  sull'impiego   delle   erogazioni   e
comunica,  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento  all'Agenzia  delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti
erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato  anno,  le  somme  complessivamente  erogate
abbiano superato la  somma  allo  scopo  indicata  o  determinata,  i
singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto  somme  di  importo
maggiore della quota assegnata dal Ministero  della  cultura  versano
all'entrata dello Stato  un  importo  pari  al  37  per  cento  della
differenza; 
l) le erogazioni liberali in  denaro  a  favore  dello  Stato  e  dei
comuni, per contributi volontari versati in seguito a eventi  sismici
o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua
il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, in seguito a eventi sismici  o  calamitosi,  sulla  base  di
criteri  da  definire  sentita  la  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
individua gli enti che possono beneficiare delle predette  erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
soggetti  beneficiari;  vigila  sull'impiego   delle   erogazioni   e
comunica,  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,  all'Agenzia  delle  entrate   l'elenco   dei   soggetti
erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate; 
m) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e  riserve  naturali,  terrestri  e  marittimi,  statali  e
regionali,   e   di   ogni   altra   zona    di    tutela    speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e  fondazioni
private indicate nell'articolo 159, comma 6, lettera  a),  effettuate
per sostenere attivita'  di  conservazione,  valorizzazione,  studio,
ricerca e  sviluppo  dirette  al  conseguimento  delle  finalita'  di
interesse  generale  cui  corrispondono  tali  ambiti  protetti.   Il
Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  individua  con
proprio  decreto,  periodicamente,  i  soggetti  e  le  categorie  di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni  liberali;
determina, a  valere  sulla  somma  allo  scopo  indicata,  le  quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in  un
dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari  che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata  dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica,   versano
all'entrata dello Stato  un  importo  pari  al  37  per  cento  della
differenza; 
n) le erogazioni liberali in  denaro  a  favore  dello  Stato,  delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni  e  di  associazioni  legalmente  riconosciute,   per   la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel  settore  della
sanita' autorizzate dal Ministro della salute  con  apposito  decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  i  soggetti   che   possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il  predetto  decreto
determina  altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
indicate,  l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili   per   ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e  comunica,  entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori  e  l'ammontare  delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate; 
o) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di  ogni
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro  appartenenti
al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo  2000,
n. 62, nonche' a favore degli istituti tecnici superiori  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile  2008,
finalizzate all'innovazione tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del  2  per  cento
del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura  massima  di
euro 70.000 annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; 
p) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito,
con mandato senza rappresentanza, presso  uno  dei  consorzi  cui  le
imprese  aderiscono  in  ottemperanza  a  obblighi   di   legge,   in
conformita'   alle   disposizioni   di    legge    o    contrattuali,
indipendentemente dal  trattamento  contabile  a  esse  applicato,  a
condizione che siano utilizzate in conformita'  agli  scopi  di  tali
consorzi; 
q) le erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  in  favore  delle
popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi
straordinari anche se avvenuti in altri  Stati,  per  il  tramite  di
fondazioni,  di  associazioni,  di  comitati  e  di  enti.   Non   si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ai sensi degli articoli 94, comma 2, e 95, comma  1,  lettera  c),  i
beni ceduti gratuitamente ai sensi della presente lettera. 
3. Alle erogazioni liberali  in  denaro  di  enti  o  di  istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni  legalmente  riconosciute,
effettuate per il  pagamento  delle  spese  di  difesa  dei  soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica  il  limite
di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore  non  abbia  le
finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1. 
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei commi  da
1 a 3 e nell'articolo 104, comma 1, non sono ammesse in deduzione. 
5. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa', si detrae, fino a concorrenza  dell'ammontare  dell'imposta
lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per  le  erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti
nella  prima  sezione  del  registro  di  cui  all'articolo   4   del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con  modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per importi compresi tra euro 30
e euro 30.000 annui limitatamente alle societa' e agli  enti  di  cui
all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b),  diversi  dagli  enti  nei
quali vi sia  una  partecipazione  pubblica  o  i  cui  titoli  siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri,  nonche'  dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla  stessa
societa' o ente che controlla  i  soggetti  medesimi,  nonche'  dalle
societa' concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata
del rapporto di concessione. 
6. I  prodotti  editoriali  e  le  dotazioni  informatiche  non  piu'
commercializzati  o  non  idonei  alla  commercializzazione,   ceduti
gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e  pena,
alle istituzioni scolastiche, agli  orfanotrofi  ed  enti  religiosi,
sono considerati  distrutti  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  e  non  si  considerano  destinati  a  finalita'   estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo  94,  comma  2,  in
materia di ricavi, e  dell'articolo  95,  comma  1,  lettera  c),  in
materia di plusvalenze patrimoniali, del presente testo unico. 
7. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono  stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente
articolo.