(Testo unico imposte sui redditi-art. 110)
                              ART. 110 
     Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 
(articolo 101 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.917;  articolo  1,  comma  4,  primo  e   secondo   periodo,
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni
dalla legge 22 novembre 2002, n.265; articolo 1, comma 62,  legge  24
dicembre 2007, n. 244; articolo 5-quinquies, comma  3,  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
                       2 dicembre 2005, n.248) 
 
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi  da  quelli
indicati negli articoli 94, comma 1, e 96, determinate con gli stessi
criteri stabiliti  per  la  determinazione  delle  plusvalenze,  sono
deducibili se sono realizzate ai sensi  dell'articolo  95,  commi  1,
lettere a) e b), e 2. 
2. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore
a euro cinque milioni, derivanti da cessioni  di  partecipazioni  che
costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  realizzate,   anche   a
seguito di  piu'  atti  di  disposizione,  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002,  il  contribuente
comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie  necessari  al
fine di consentire l'accertamento della  conformita'  dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della  legge  27
luglio 2000, n. 212. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle  entrate  sono  stabiliti  i  dati  e  le  notizie  oggetto  di
comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa. 
3. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.  1606/2002,  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 
4. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di  cui
all'articolo 118, ai commi 4, 5 e 6, di ammontare  superiore  a  euro
50.000, derivanti da operazioni su azioni o altri  titoli  negoziati,
anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani
o esteri e realizzate  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  cui  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 12  dicembre  2003,
n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i  dati  e
le notizie necessari  al  fine  di  consentire  l'accertamento  della
conformita' delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  stabiliti  i  dati  e  le
notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini
delle stesse. 
5. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo  94,  comma  1,
lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni  finanziarie
si applicano le  disposizioni  dell'articolo  103;  tuttavia,  per  i
titoli  di  cui  alla  citata  lettera  e)  negoziati   nei   mercati
regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono  deducibili  in
misura  non  eccedente  la  differenza  tra  il  valore   fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media  aritmetica  dei
prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Ai fini del primo periodo,  per
i soggetti che redigono il bilancio in  base  ai  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono
rilievo fiscale se imputate a conto economico. 
6. In deroga al comma 5, per i soggetti che redigono il  bilancio  in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  luglio
2002, la valutazione dei beni indicati  nell'articolo  94,  comma  1,
lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni  finanziarie  ai
sensi dell'articolo 94,  comma  4,  rileva  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 119, comma 2. 
7. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite  da  partecipazioni
in imprese controllate o collegate,  iscritte  in  bilancio  a  norma
dell'articolo 2426, numero 4), del codice civile o di leggi speciali,
non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo
di acquisto eccedente  il  valore  corrispondente  alla  frazione  di
patrimonio  netto  risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
partecipata. 
8. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento  di
ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare  il  reddito  in
precedenti esercizi, il sostenimento di spese,  perdite  od  oneri  a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno  concorso  a  formare  il
reddito in precedenti esercizi e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
attivita' iscritte in bilancio  in  precedenti  esercizi  diverse  da
quelle di cui all'articolo 96. 
9. Le perdite di beni di cui al comma 1,  commisurate  al  costo  non
ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti,  diverse  da  quelle
deducibili ai sensi dell'articolo 115, comma 3,  sono  deducibili  se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali  o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai
sensi  dell'articolo  57  del  codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
o accordi in esecuzione di piani attestati di  risanamento  ai  sensi
dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, o  e'
assoggettato a procedure estere  equivalenti,  previste  in  Stati  o
territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.  Ai
fini del presente comma, il  debitore  si  considera  assoggettato  a
procedura concorsuale dalla data della  sentenza  dichiarativa  della
liquidazione  giudiziale  o   del   provvedimento   che   ordina   la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo o della sentenza  di  omologazione
dell'accordo  di  ristrutturazione  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi  o,  per  le  procedure  estere  equivalenti,  dalla  data   di
ammissione ovvero, per i predetti  accordi  in  esecuzione  di  piani
attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel registro delle
imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso  quando
il credito sia di modesta entita' e sia decorso  un  periodo  di  sei
mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.  Il  credito  si
considera  di  modesta  entita'  quando  ammonta  a  un  importo  non
superiore a euro 5.000 per le imprese di piu' rilevante dimensione di
cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e non superiore a euro 2.500 per le altre  imprese.  Gli  elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito e' prescritto. Gli elementi certi  e  precisi  sussistono
inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata  in
applicazione dei principi contabili. 
10. Per i crediti  di  modesta  entita'  e  per  quelli  vantati  nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso  un  accordo
di ristrutturazione dei debiti  o  accordi  in  esecuzione  di  piani
attestati di risanamento, la deduzione della perdita  su  crediti  e'
ammessa, ai  sensi  del  comma  9,  nel  periodo  di  imputazione  in
bilancio, anche quando detta imputazione avvenga  in  un  periodo  di
imposta successivo a quello in cui,  ai  sensi  del  predetto  comma,
sussistono gli  elementi  certi  e  precisi  ovvero  il  debitore  si
considera   assoggettato   a   procedura   concorsuale,    sempreche'
l'imputazione non avvenga in  un  periodo  di  imposta  successivo  a
quello  in  cui,  secondo  la  corretta  applicazione  dei   principi
contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito
dal bilancio. 
11. Le perdite attribuite per  trasparenza  dalle  societa'  in  nome
collettivo e  in  accomandita  semplice  sono  utilizzabili  solo  in
abbattimento degli utili  attribuiti  per  trasparenza  dalla  stessa
societa' che ha generato le perdite. 
12. I versamenti in denaro o in natura fatti a  fondo  perduto  o  in
conto capitale alle societa' indicate al comma 11 dai propri  soci  e
la rinuncia  degli  stessi  soci  ai  crediti  non  sono  ammessi  in
deduzione e il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale  del
credito  oggetto  di   rinuncia,   si   aggiunge   al   costo   della
partecipazione.