ART. 110
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
(articolo 101 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 1, comma 4, primo e secondo periodo,
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni
dalla legge 22 novembre 2002, n.265; articolo 1, comma 62, legge 24
dicembre 2007, n. 244; articolo 5-quinquies, comma 3, decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n.248)
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati negli articoli 94, comma 1, e 96, determinate con gli stessi
criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono
deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 95, commi 1,
lettere a) e b), e 2.
2. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore
a euro cinque milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a
seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, il contribuente
comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al
fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di
comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa.
3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui
all'articolo 118, ai commi 4, 5 e 6, di ammontare superiore a euro
50.000, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati,
anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani
o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e
le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della
conformita' delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini
delle stesse.
5. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1,
lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
si applicano le disposizioni dell'articolo 103; tuttavia, per i
titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati
regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in
misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Ai fini del primo periodo, per
i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono
rilievo fiscale se imputate a conto economico.
6. In deroga al comma 5, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1,
lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 94, comma 4, rileva secondo le disposizioni
dell'articolo 119, comma 2.
7. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'articolo 2426, numero 4), del codice civile o di leggi speciali,
non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo
di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata.
8. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di
ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da
quelle di cui all'articolo 96.
9. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle
deducibili ai sensi dell'articolo 115, comma 3, sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell'articolo 57 del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi
dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, o e'
assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o
territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai
fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della
liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della sentenza di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di
ammissione ovvero, per i predetti accordi in esecuzione di piani
attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel registro delle
imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando
il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei
mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta a un importo non
superiore a euro 5.000 per le imprese di piu' rilevante dimensione di
cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e non superiore a euro 2.500 per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in
applicazione dei principi contabili.
10. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo
di ristrutturazione dei debiti o accordi in esecuzione di piani
attestati di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e'
ammessa, ai sensi del comma 9, nel periodo di imputazione in
bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di
imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma,
sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si
considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche'
l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a
quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi
contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito
dal bilancio.
11. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa
societa' che ha generato le perdite.
12. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' indicate al comma 11 dai propri soci e
la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in
deduzione e il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del
credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione.