ART. 111
Ammortamento dei beni materiali
(articolo 102 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 102-bis decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917; articolo 36, commi 7 e 7-bis, primo periodo,
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 del 2006, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248; articolo 1, commi da
65 a 69, legge 29 dicembre 2022, n. 197; articolo 2, comma 218, legge
24 dicembre 2007, n. 244)
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio
di entrata in funzione del bene.
2. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il
costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree,
ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in
misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio
nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per
i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione di beni. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, con riguardo alla quota capitale dei
canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.
3. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per
l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 4,
sono deducibili in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente
del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica
limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attivita'
svolta nei settori indicati al comma 4.
4. Ai fini del comma 3, le imprese devono svolgere una delle
attivita' riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.02 (gia' 47.11.10
Ipermercati); 47.11.02 (gia' 47.11.20 Supermercati); 47.11.02 (gia'
47.11.30 Discount di alimentari); 47.11.02 (gia' 47.11.40 Minimercati
ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.01
(gia' 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
47.12.10 (gia' 47.19.10 Grandi magazzini); 47.12.10 (gia' 47.19.20
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.20 (gia' 47.19.90
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non
alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in
esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di
prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio
al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi
specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte,
dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.22 (gia' 47.25
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26
(Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi
specializzati); 47.22 (gia' 47.29 Commercio al dettaglio di altri
prodotti alimentari in esercizi specializzati).
5. Le imprese di cui ai commi 3 e 4 il cui valore del patrimonio e'
prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili
alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta
l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati
direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di
tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 126 e seguenti,
possono avvalersi della disposizione del comma 3 in relazione ai
fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di
cui al comma 4 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 3 a 5.
7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro
periodi di imposta.
8. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella
risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo
esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi.
9. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione.
10. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a euro 516,46
e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute.
11. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate a incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel
limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei
cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono
essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la
deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici
dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati
beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del
limite percentuale sopra indicato.
12. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente
che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante
dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la
deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore alla meta' del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 8, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa
stessa; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un
periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui all'articolo
168, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 8. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e'
soggetta alle regole dell'articolo 105.
13. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di
ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono
commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla
contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del
costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o
registro secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre
1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di
deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile,
concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni
ammortizzabili.
14. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a
uso pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.
La percentuale di cui al primo periodo e' elevata al 100 per cento
per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati
per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto
limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 8 e 12 non si applicano ai
beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un
periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un
equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione
finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) o da una societa' per azioni o a
responsabilita' limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione
prevista dall'articolo 124, comma 4 a un'impresa che li destini
all'esercizio della propria attivita' abituale.
16. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per
l'esercizio delle seguenti attivita' regolate, sono deducibili nella
misura determinata dalle disposizioni di cui al presente comma e ai
commi da 17 a 22, ferma restando, per quanto non diversamente
stabilito, la disciplina di cui ai commi da 1 a 14:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2,
commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica.
17. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 16 sono
deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo
il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili cosi'
come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria
delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n.
166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre
2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di trasporto e
distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio
entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita
utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio
2004, n. 5, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita
utile dei cespiti".
18. Per i beni di cui al comma 16, la vita utile cui fare riferimento
ai fini di cui al comma 17 decorre dall'esercizio di entrata in
funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori,
e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti.
Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 16 sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene
e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al
periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione
alla durata del possesso.
19. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 17,
deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, successivamente al 1° gennaio 2006, rilevano
anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento
deducibili.
20. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione
delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla
formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di
locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario.
21. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 22 si applicano
esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee
individuate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente. Per i beni non classificabili in tali categorie continuano
ad applicarsi i commi da 1 a 14.
22. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente
all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 16 le quote di
ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei
beni.