(Testo unico imposte sui redditi-art. 111)
                              ART. 111 
                   Ammortamento dei beni materiali 
(articolo 102 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.917; articolo 102-bis decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917; articolo 36, commi 7 e 7-bis, primo periodo,
decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223  del  2006,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248; articolo 1, commi  da
65 a 69, legge 29 dicembre 2022, n. 197; articolo 2, comma 218, legge
                      24 dicembre 2007, n. 244) 
 
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali  strumentali
per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio
di entrata in funzione del bene. 
2. Ai fini del calcolo delle  quote  di  ammortamento  deducibili  il
costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto  del
costo delle aree occupate  dalla  costruzione  e  di  quelle  che  ne
costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette  aree,
ove non autonomamente acquistate in precedenza,  e'  quantificato  in
misura  pari  al  maggior  valore  tra  quello  esposto  in  bilancio
nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e,  per
i fabbricati industriali, al  30  per  cento  del  costo  complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione  di  beni.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano, con riguardo  alla  quota  capitale  dei
canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. 
3. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali  per
l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma  4,
sono  deducibili  in  misura  non  superiore  a   quella   risultante
dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati  del  coefficiente
del 6 per  cento.  La  disposizione  del  primo  periodo  si  applica
limitatamente ai fabbricati strumentali  utilizzati  per  l'attivita'
svolta nei settori indicati al comma 4. 
4. Ai fini  del  comma  3,  le  imprese  devono  svolgere  una  delle
attivita' riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.02 (gia'  47.11.10
Ipermercati); 47.11.02 (gia' 47.11.20 Supermercati);  47.11.02  (gia'
47.11.30 Discount di alimentari); 47.11.02 (gia' 47.11.40 Minimercati
ed altri esercizi non specializzati  di  alimentari  vari);  47.11.01
(gia'  47.11.50  Commercio  al  dettaglio  di  prodotti   surgelati);
47.12.10 (gia' 47.19.10 Grandi magazzini);  47.12.10  (gia'  47.19.20
Commercio al dettaglio in esercizi  non  specializzati  di  computer,
periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di
consumo audio e video,  elettrodomestici);  47.19.20  (gia'  47.19.90
Empori ed  altri  negozi  non  specializzati  di  vari  prodotti  non
alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di  frutta  e  verdura  in
esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e  di
prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio
al  dettaglio  di  pesci,   crostacei   e   molluschi   in   esercizi
specializzati);  47.24  (Commercio  al  dettaglio  di  pane,   torte,
dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.22 (gia'  47.25
Commercio al dettaglio di bevande in esercizi  specializzati);  47.26
(Commercio  al  dettaglio  di  prodotti  del  tabacco   in   esercizi
specializzati); 47.22 (gia' 47.29 Commercio  al  dettaglio  di  altri
prodotti alimentari in esercizi specializzati). 
5. Le imprese di cui ai commi 3 e 4 il cui valore del  patrimonio  e'
prevalentemente costituito da beni immobili  diversi  dagli  immobili
alla cui produzione  o  al  cui  scambio  e'  effettivamente  diretta
l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati  utilizzati
direttamente  nell'esercizio  dell'impresa,  aderenti  al  regime  di
tassazione di gruppo disciplinato  dagli  articoli  126  e  seguenti,
possono avvalersi della disposizione del  comma  3  in  relazione  ai
fabbricati concessi in locazione a imprese operanti  nei  settori  di
cui al comma 4 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. 
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 3 a 5. 
7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano per il periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre  2023  e  per  i  successivi  quattro
periodi di imposta. 
8.  La  deduzione  e'  ammessa  in  misura  non  superiore  a  quella
risultante dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei  coefficienti
stabiliti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il  primo
esercizio. I  coefficienti  sono  stabiliti  per  categorie  di  beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi. 
9.  In  caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora   completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione. 
10. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a  euro  516,46
e' consentita la deduzione  integrale  delle  spese  di  acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute. 
11.  Le  spese  di  manutenzione,   riparazione,   ammodernamento   e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate a  incremento
del costo dei beni ai  quali  si  riferiscono,  sono  deducibili  nel
limite del 5  per  cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i  beni
materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio  dal
registro  dei  beni  ammortizzabili;  per   le   imprese   di   nuova
costituzione  il  limite  percentuale  si  calcola,  per   il   primo
esercizio,  sul   costo   complessivo   quale   risulta   alla   fine
dell'esercizio. L'eccedenza e'  deducibile  per  quote  costanti  nei
cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi  possono
essere stabiliti, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, diversi criteri e modalita' di  deduzione.  Resta  ferma  la
deducibilita' nell'esercizio di  competenza  dei  compensi  periodici
dovuti contrattualmente a terzi per la  manutenzione  di  determinati
beni, del cui costo non  si  tiene  conto  nella  determinazione  del
limite percentuale sopra indicato. 
12. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente
che imputa a conto  economico  i  relativi  canoni  deduce  quote  di
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante
dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per   l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto  economico  i  canoni  di  locazione
finanziaria, a prescindere dalla  durata  contrattuale  prevista,  la
deduzione e' ammessa per un periodo  non  inferiore  alla  meta'  del
periodo di ammortamento corrispondente al  coefficiente  stabilito  a
norma del comma 8, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa
stessa; in caso di beni immobili, la  deduzione  e'  ammessa  per  un
periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di  cui  all'articolo
168, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei  canoni  di  locazione
finanziaria e' ammessa per un periodo non  inferiore  al  periodo  di
ammortamento corrispondente al coefficiente  stabilito  a  norma  del
comma 8. La quota di interessi impliciti  desunta  dal  contratto  e'
soggetta alle regole dell'articolo 105. 
13. Per le aziende date  in  affitto  o  in  usufrutto  le  quote  di
ammortamento  sono  deducibili  nella  determinazione   del   reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento  sono
commisurate  al  costo  originario  dei  beni  quale  risulta   dalla
contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza  del
costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha  tenuto
regolarmente il registro dei beni  ammortizzabili  o  altro  libro  o
registro secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e  dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  9  dicembre
1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di
deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile,
concernenti  l'obbligo  di  conservazione  dell'efficienza  dei  beni
ammortizzabili. 
14. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche  finanziaria
o di noleggio e le  spese  di  impiego  e  manutenzione  relativi  ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica  a
uso pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera gg), del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per  cento.
La percentuale di cui al primo periodo e' elevata al  100  per  cento
per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati
per il trasporto di  merci  da  parte  di  imprese  di  autotrasporto
limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo. 
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 8 e 12  non  si  applicano  ai
beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un
periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda  un
equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione
finanziaria  con  obbligo  di  acquisto,  da  un  Gruppo  europeo  di
interesse  economico  (GEIE)  o  da  una  societa'  per  azioni  o  a
responsabilita' limitata per le quali sia stata esercitata  l'opzione
prevista dall'articolo 124, comma  4  a  un'impresa  che  li  destini
all'esercizio della propria attivita' abituale. 
16. Le quote di  ammortamento  dei  beni  materiali  strumentali  per
l'esercizio delle seguenti attivita' regolate, sono deducibili  nella
misura determinata dalle disposizioni di cui al presente comma  e  ai
commi da 17  a  22,  ferma  restando,  per  quanto  non  diversamente
stabilito, la disciplina di cui ai commi da 1 a 14: 
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a  norme  comuni
per il mercato interno del gas; 
b) distribuzione di  energia  elettrica  e  gestione  della  rete  di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo  2,
commi 14 e 20, del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  di
attuazione della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica. 
17. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
per l'esercizio delle attivita' regolate di  cui  al  comma  16  sono
deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene  dividendo
il costo dei beni per la durata delle  rispettive  vite  utili  cosi'
come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' di regolazione  per
energia reti e ambiente, e riducendo il risultato del 20 per cento: 
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate  "durata  convenzionale  tariffaria
delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29  luglio  2005,  n.
166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre
2005,  n.  206,  rispettivamente  per  l'attivita'  di  trasporto   e
distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in  bilancio
entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004  si  assume  una  vita
utile pari a 50 anni; 
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30  gennaio
2004, n. 5,  per  l'attivita'  di  trasmissione  e  distribuzione  di
energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e  vita
utile dei cespiti". 
18. Per i beni di cui al comma 16, la vita utile cui fare riferimento
ai fini di cui al comma  17  decorre  dall'esercizio  di  entrata  in
funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti  utilizzatori,
e non si modifica per effetto di eventuali successivi  trasferimenti.
Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma  16  sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione  del  bene
e, per i beni ceduti o  devoluti  all'ente  concessionario,  fino  al
periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento  e  in  proporzione
alla durata del possesso. 
19. Le eventuali modifiche delle vite  utili  di  cui  al  comma  17,
deliberate  ai  fini  tariffari  dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente, successivamente al 1° gennaio 2006, rilevano
anche ai  fini  della  determinazione  delle  quote  di  ammortamento
deducibili. 
20.  In  caso  di   beni   utilizzati   in   locazione   finanziaria,
indipendentemente dai  criteri  di  contabilizzazione,  la  deduzione
delle quote di ammortamento compete all'impresa  utilizzatrice;  alla
formazione del reddito imponibile  di  quella  concedente  concorrono
esclusivamente  i  proventi  finanziari  impliciti  nei   canoni   di
locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio  nella  misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario. 
21. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  16  a  22  si  applicano
esclusivamente  ai  beni  classificabili  nelle  categorie   omogenee
individuate  dall'Autorita'  di  regolazione  per  energia   reti   e
ambiente. Per i beni non classificabili in tali categorie  continuano
ad applicarsi i commi da 1 a 14. 
22.  Per  i  costi   incrementativi   capitalizzati   successivamente
all'entrata in funzione dei beni di cui  al  comma  16  le  quote  di
ammortamento sono determinate in base alla  vita  utile  residua  dei
beni.