(Testo unico imposte sui redditi-art. 112)
                              ART. 112 
                  Ammortamento dei beni immateriali 
(articolo 103 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 1079, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
articolo 1, comma 714, legge 27 dicembre 2019, n.  160;  articolo  1,
              comma 16, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 
 
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di
opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite  in  campo  industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore  al
50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa
sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo. 
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti  di  concessione  e
degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili
in misura corrispondente alla durata di  utilizzazione  prevista  dal
contratto o dalla legge. 
3. Le  quote  di  ammortamento  del  valore  di  avviamento  iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
diciottesimo del valore stesso. 
4. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la  deduzione
del costo dei marchi d'impresa  e  dell'avviamento  e'  ammessa  alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai  commi
1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico. 
5. Le quote di ammortamento  relative  al  valore  dell'avviamento  e
delle altre attivita' immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione
di attivita' per imposte anticipate cui si  applica  l'articolo  278,
commi 1, 3, 4 e 5, non ancora dedotte fino al  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il  5  per  cento  del
loro ammontare complessivo nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare  complessivo
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021,  per  il  12  per
cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta  in  corso
al 31 dicembre 2022 e fino  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo  nei
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.
Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente  alla
data del 1° gennaio 2019, se di minore ammontare  rispetto  a  quelle
rideterminate in base alla disposizione del  primo  periodo;  in  tal
caso, la differenza e' deducibile nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2029. 
6. La deduzione della  quota  del  5  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista dal comma 5, per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre  2019,  e'  differita,  in  quote  costanti,  al
periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2025  e  ai  quattro
successivi. 
7. La deduzione della quota  del  13  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista dal comma 5, per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, e'  differita,  in
quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2026 e ai tre successivi nonche'  al  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi. 
8. Si applica la disposizione dell'articolo 111, comma 13.