ART. 112
Ammortamento dei beni immateriali
(articolo 103 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 1079, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
articolo 1, comma 714, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1,
comma 16, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di
opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al
50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa
sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e
degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili
in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal
contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
diciottesimo del valore stesso.
4. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione
del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi
1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
5. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione
di attivita' per imposte anticipate cui si applica l'articolo 278,
commi 1, 3, 4 e 5, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del
loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per
cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.
Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla
data del 1° gennaio 2019, se di minore ammontare rispetto a quelle
rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal
caso, la differenza e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2029.
6. La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista dal comma 5, per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019, e' differita, in quote costanti, al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro
successivi.
7. La deduzione della quota del 13 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista dal comma 5, per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in
quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
8. Si applica la disposizione dell'articolo 111, comma 13.