(Testo unico imposte sui redditi-art. 113)
                              ART. 113 
     Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili 
(articolo 104 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1.  Per  i  beni  gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza  di  una
concessione e' consentita, in luogo  dell'ammortamento  di  cui  agli
articoli 111, commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e 112, commi 1,  2,
3 e 4 la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 
2. La quota di ammortamento  finanziario  deducibile  e'  determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente, per il numero degli anni  di  durata  della  concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata
della concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o
aumentata a partire  dall'esercizio  in  cui  la  modifica  e'  stata
convenuta. 
3. In caso di incremento o di decremento  del  costo  dei  beni,  per
effetto  di  sostituzione  a  costi   superiori   o   inferiori,   di
ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite  e  di  ogni
altra causa, la  quota  di  ammortamento  finanziario  deducibile  e'
rispettivamente aumentata o diminuita, a  partire  dall'esercizio  in
cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari  al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui  anni  di  durata
della concessione. 
4. Per le concessioni relative alla costruzione  e  all'esercizio  di
opere pubbliche sono  ammesse  in  deduzione  quote  di  ammortamento
finanziario differenziate da calcolare sull'investimento  complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento  sono  determinate  nei  singoli
casi  in  rapporto  proporzionale  alle  quote  previste  nel   piano
economico-finanziario  della  concessione,   includendo   nel   costo
ammortizzabile  gli  interessi   passivi   anche   in   deroga   alle
disposizioni dell'articolo 119, comma 1.