ART. 113
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
(articolo 104 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli 111, commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e 112, commi 1, 2,
3 e 4 la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente, per il numero degli anni di durata della concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata
della concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o
aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica e' stata
convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per
effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di
ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni
altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e'
rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in
cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di
opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento
finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli
casi in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano
economico-finanziario della concessione, includendo nel costo
ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 119, comma 1.