(Testo unico imposte sui redditi-art. 114)
                              ART. 114 
              Accantonamenti di quiescenza e previdenza 
(articolo 105 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.917; articolo 10, comma 1,  decreto  legislativo  5  dicembre
                            2005, n. 252) 
 
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine  rapporto  e
ai fondi di previdenza del personale dipendente  istituiti  ai  sensi
dell'articolo  2117  del  codice  civile,  se  costituiti  in   conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti  delle
quote  maturate  nell'esercizio  in  conformita'  alle   disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti stessi. 
2. I  maggiori  accantonamenti  necessari  per  adeguare  i  fondi  a
sopravvenute modificazioni normative e  retributive  sono  deducibili
nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o  per  quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. 
3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a  forme  pensionistiche
complementari e' deducibile nella misura prevista dal comma 4. 
4. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento
dell'ammontare del TFR annualmente destinato a  forme  pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione  ai  lavoratori  dipendenti
del  settore  privato  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di   cui
all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con  meno  di  50
addetti tale importo e' elevato al 6 per cento. 
5.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  valgono  anche   per   gli
accantonamenti relativi alle  indennita'  di  fine  rapporto  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettere c), e) e g).