ART. 114
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
(articolo 105 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 10, comma 1, decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252)
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle
quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a
sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili
nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche
complementari e' deducibile nella misura prevista dal comma 4.
4. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento
dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50
addetti tale importo e' elevato al 6 per cento.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 19, comma 1, lettere c), e) e g).