ART. 115
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
(articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 16, comma 9, decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173; articolo 1, commi 56, 57 e 58 legge 30 dicembre 2025,
n. 199)
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di
beni e dalle prestazioni di servizi indicate nell'articolo 94, comma
1, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel
computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi
su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il
5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi,
sono deducibili a norma dell'articolo 110, limitatamente alla parte
che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
3. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai
fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
4. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione
dei crediti nei confronti di assicurati puo' tenersi conto della
negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite
dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie
omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono
essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo e'
indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei
confronti di assicurati, determinate in conformita' al presente
comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Per gli intermediari finanziari nell'ammontare dei crediti
rilevanti ai fini dei commi 1, 2 e 3 si comprendono anche quelli
impliciti nei contratti di locazione finanziaria.
6. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dal comma 3 del
presente articolo e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i
tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio
di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione
del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per
perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti,
nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei
quattro successivi.
7. L'articolo 278, commi 1, 3, 4 e 5, non e' applicabile alle
attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente
articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano
altresi' ai fini della differenza di cui all'articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.