(Testo unico imposte sui redditi-art. 115)
                              ART. 115 
   Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti 
(articolo 106 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.917; articolo 16, comma  9,  decreto  legislativo  26  maggio
1997, n. 173; articolo 1, commi 56, 57 e 58 legge 30  dicembre  2025,
                               n. 199) 
 
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per  l'importo
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni  di
beni e dalle prestazioni di servizi indicate nell'articolo 94,  comma
1, sono deducibili in ciascun esercizio nel  limite  dello  0,50  per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti  stessi.  Nel
computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per  rischi
su crediti. La deduzione  non  e'  piu'  ammessa  quando  l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il
5 per cento  del  valore  nominale  o  di  acquisizione  dei  crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 
2. Le perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  1,  determinate  con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti  stessi,
sono deducibili a norma dell'articolo 110, limitatamente  alla  parte
che  eccede  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e   degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se  in  un  esercizio
l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o  di  acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso. 
3. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le  perdite  su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale  titolo  e  le
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono  rilevate  in  bilancio.  Ai
fini del presente comma le  svalutazioni  e  le  perdite  diverse  da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si  assumono  al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. 
4. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile  di
realizzazione. Nel calcolo del valore  presumibile  di  realizzazione
dei crediti nei confronti di  assicurati  puo'  tenersi  conto  della
negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite
dall'impresa  negli  esercizi   precedenti,   riguardanti   categorie
omogenee dei  crediti  medesimi.  Le  relative  svalutazioni  possono
essere determinate anche in modo  forfettario;  il  loro  importo  e'
indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni  dei  crediti  nei
confronti di  assicurati,  determinate  in  conformita'  al  presente
comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 
5.  Per  gli  intermediari  finanziari  nell'ammontare  dei   crediti
rilevanti ai fini dei commi 1, 2 e  3  si  comprendono  anche  quelli
impliciti nei contratti di locazione finanziaria. 
6. In deroga a quanto disposto,  rispettivamente,  dal  comma  3  del
presente articolo e dall'articolo 6, comma  1,  lettera  c-bis),  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025  e  per  i
tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio  di  rischio
di credito, le svalutazioni  derivanti  esclusivamente  dall'adozione
del modello di rilevazione del fondo a copertura  delle  perdite  per
perdite  attese  su  crediti  sono  deducibili,  in  quote  costanti,
nell'esercizio in cui le stesse  sono  iscritte  in  bilancio  e  nei
quattro successivi. 
7. L'articolo 278, commi 1,  3,  4  e  5,  non  e'  applicabile  alle
attivita' per imposte anticipate  iscritte  in  bilancio,  a  seguito
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6  del  presente
articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non  rilevano
altresi' ai fini della differenza di cui all'articolo  11,  comma  2,
del  decreto-legge  3   maggio   2016,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 
8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre  2025  si  assume,  quale
imposta del periodo precedente, quella  che  si  sarebbe  determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.