ART. 116
Altri accantonamenti
(articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di
manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o
aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente
dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il
reddito, o e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha
termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio
di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono
deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della
concessione e delle altre spese di cui all'articolo 111, comma 11. La
deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 5 per
cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto
l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo
sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di
costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui
al secondo periodo e' pari all'1 per cento. Se le spese sostenute in
un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e'
deducibile in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque
successivi. L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre
a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a
premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non
superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che
siano distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura
degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a
carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.