(Testo unico imposte sui redditi-art. 116)
                              ART. 116 
                        Altri accantonamenti 
(articolo 107 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Gli accantonamenti a fronte delle  spese  per  lavori  ciclici  di
manutenzione  e  revisione  delle  navi  e  degli   aeromobili   sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di  ciascuna  nave  o
aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal  registro  dei
beni ammortizzabili. La differenza tra  l'ammontare  complessivamente
dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a  formare  il
reddito, o e'  deducibile  se  negativa,  nell'esercizio  in  cui  ha
termine il ciclo. 
2. Per le imprese concessionarie della costruzione  e  dell'esercizio
di opere pubbliche e le  imprese  subconcessionarie  di  queste  sono
deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili  allo  scadere  della
concessione e delle altre spese di cui all'articolo 111, comma 11. La
deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 5  per
cento del costo e non e' piu' ammessa quando il  fondo  ha  raggiunto
l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene   medesimo
sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di
costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di  cui
al secondo periodo e' pari all'1 per cento. Se le spese sostenute  in
un esercizio sono superiori all'ammontare del  fondo  l'eccedenza  e'
deducibile in quote  costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  cinque
successivi. L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati  concorre
a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione. 
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni  a
premio  e  da  concorsi  a  premio  sono  deducibili  in  misura  non
superiore, rispettivamente, al  30  per  cento  e  al  70  per  cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che
siano distinti per esercizio di formazione.  L'utilizzo  a  copertura
degli oneri relativi ai singoli esercizi  deve  essere  effettuato  a
carico  dei  corrispondenti  accantonamenti  sulla  base  del  valore
unitario  di  formazione  degli  stessi  e  le  eventuali  differenze
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del  terzo  esercizio
successivo a quello di  formazione  concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio stesso. 
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti  diversi  da  quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.