ART. 117
Spese relative a piu' esercizi
(articolo 108 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della
quota imputabile a ciascun esercizio.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta
di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione
della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo
precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della
gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10
milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative
a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a
euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i
pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 25 marzo 2025, n.33.
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e
alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito
dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di
legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi
relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 97, comma 3.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di
nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili
secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in
cui sono conseguiti i primi ricavi.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il
contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212, in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute
dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero
tra quelle di rappresentanza.