(Testo unico imposte sui redditi-art. 117)
                              ART. 117 
                   Spese relative a piu' esercizi 
(articolo 108 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della
quota imputabile a ciascun esercizio. 
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di  imposta
di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione
della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del  periodo
precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della
gestione caratteristica dell'impresa risultanti  dalla  dichiarazione
dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: 
a) all'1,5 per cento dei ricavi e  altri  proventi  fino  a  euro  10
milioni; 
b) allo 0,6 per cento dei  ricavi  e  altri  proventi  per  la  parte
eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; 
c) allo 0,4 per cento dei  ricavi  e  altri  proventi  per  la  parte
eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative
a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non  superiore  a
euro 50. Le spese di cui al  presente  comma  sono  deducibili  se  i
pagamenti sono eseguiti con  versamento  bancario  o  postale  ovvero
mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  14  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 25 marzo 2025, n.33. 
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi  e
alle  ricerche  sono  calcolate  sul  costo  degli  stessi  diminuito
dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti  a  norma  di
legge dallo Stato o  da  altri  enti  pubblici  a  fronte  dei  costi
relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 97, comma 3. 
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute  dalle  imprese  di
nuova costituzione, comprese le spese di  impianto,  sono  deducibili
secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire  dall'esercizio  in
cui sono conseguiti i primi ricavi. 
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il
contribuente   puo'   interpellare   l'amministrazione,   ai    sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212, in ordine alla qualificazione di  determinate  spese,  sostenute
dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e  di  propaganda  ovvero
tra quelle di rappresentanza.