ART. 118
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
(articolo 109 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 36, comma 13, legge 27 dicembre 1997, n. 449;
articolo 2, comma 9, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 6,
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2021, n.215)
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per
i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono
diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di
competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di
cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o
determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data
della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o
costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene
conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con
clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli
similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle
ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano
di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al
conto economico.
4. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 110 sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non
possiedono i requisiti di cui all'articolo 96 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei
loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i
ricavi dei beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), e i
relativi costi.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano con riferimento alle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite
nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i
requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c)
e d).
6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai differenziali negativi
di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo
d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni di cui al comma 4.
7. I commi 4, 5 e 6 non si applicano ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
8. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 il
contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente.
9. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto
economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano
imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a
patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa.
Sono tuttavia deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se
la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme
della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non
risultando imputati al conto economico concorrono a formare il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano
da elementi certi e precisi.
10. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita'
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad
attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni
produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi
di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze
di cui all'articolo 96, non rilevano ai fini dell'applicazione del
secondo periodo. Fermo restando quanto previsto dal primo, secondo e
terzo periodo, le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui
all'articolo 104, comma 3, sono deducibili nella misura del 75 per
cento.
11. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto
mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello
Stato, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,
sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33.
12. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto
mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello
Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori
autonomi, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,
sono deducibili alle condizioni di cui al comma 11.
13. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o
corrisposti.
14. In deroga al comma 10 non e' deducibile il costo sostenuto per
l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo
relativamente a una partecipazione societaria da cui derivino utili
esclusi ai sensi dell'articolo 98.
15. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui
all'articolo 46, per la quota di essa che direttamente o
indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici
della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari
sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e a
quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
16. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle
aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella
misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento
da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale
alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa,
ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla
legge.
17. Sono indeducibili ai sensi del presente articolo i costi
sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche
indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di
agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali
o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico.
18. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi
da 19 a 27. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e'
irrevocabile e rinnovabile.
19. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del
presente testo unico, possono esercitare l'opzione di cui al comma 18
a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore
un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio
di informazioni sia effettivo.
20. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti dai soggetti indicati al comma 18 in relazione a software
protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che
siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente
nello svolgimento della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati
del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui
al comma 18.
21. Le disposizioni dei commi 18, 19 e 20 si applicano a condizione
che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 18 svolgano
le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di
ricerca stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con
universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 20.
22. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 18 rileva anche ai fini
della determinazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
23. I soggetti di cui ai commi 18 e 19 che intendano beneficiare
della maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui di cui
ai commi da 18 a 27 possono indicare le informazioni necessarie alla
determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea
documentazione predisposta secondo quanto previsto da un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di
rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui ai
commi 18 e 19, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza
del credito, la sanzione di cui all'articolo 27, comma 2, del testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica qualora,
nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita'
istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria
la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della
corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ne da' comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia
dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il
possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 27, comma
2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali
di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
24. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le disposizioni attuative dei commi da 18 a 27.
25. Le disposizioni di cui di cui ai commi da 18 a 27 si applicano
alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso
alla data del 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d'imposta.
26. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 22
ottobre 2021 e ai successivi periodi d'imposta, non sono piu'
esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 18 e 19
che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi
dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso
alla data del 22 ottobre 2021 possono scegliere, in alternativa al
regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui ai commi da
18 a 27, previa comunicazione da inviare secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che
abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e
abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle
entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58.
27. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui ai commi
20 e 21 siano sostenute in vista della creazione di una o piu'
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma
20, il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per
cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui
l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa
industriale. La maggiorazione del 110 per cento non puo' essere
applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
un titolo di privativa industriale.