(Testo unico imposte sui redditi-art. 118)
                              ART. 118 
         Norme generali sui componenti del reddito d'impresa 
(articolo 109 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 36, comma 13, legge 27 dicembre 1997, n.  449;
articolo 2, comma 9, legge 27 dicembre  2002,  n.  289;  articolo  6,
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146  convertito  con  modificazioni
                dalla legge 17 dicembre 2021, n.215) 
 
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per
i quali le precedenti norme della  presente  Sezione  non  dispongono
diversamente, concorrono  a  formare  il  reddito  nell'esercizio  di
competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli  altri  componenti  di
cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa  l'esistenza  o
determinabile in modo obiettivo  l'ammontare  concorrono  a  formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: 
a) i corrispettivi delle cessioni si  considerano  conseguiti,  e  le
spese di acquisizione dei beni si considerano  sostenute,  alla  data
della consegna o spedizione per i beni mobili  e  della  stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
successiva, alla data in  cui  si  verifica  l'effetto  traslativo  o
costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non  si  tiene
conto delle clausole di riserva della proprieta'.  La  locazione  con
clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue  le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
b) i  corrispettivi  delle  prestazioni  di  servizi  si  considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione  dei  servizi  si  considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo,  assicurazione  e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi; 
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o  titoli
similari la differenza tra le somme dovute  alla  scadenza  e  quelle
ricevute  in  dipendenza  dell'emissione  e'  deducibile  in  ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al  piano
di ammortamento del prestito. 
3. I ricavi, gli  altri  proventi  di  ogni  genere  e  le  rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non  risultano  imputati  al
conto economico. 
4. Le  minusvalenze  realizzate  ai  sensi  dell'articolo  110  sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari  alle  azioni  che  non
possiedono i requisiti di cui all'articolo 96  non  rilevano  fino  a
concorrenza dell'importo non imponibile  dei  dividendi,  ovvero  dei
loro acconti, percepiti nei trentasei mesi  precedenti  il  realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle  differenze  negative  tra  i
ricavi dei beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), e i
relativi costi. 
5. Le disposizioni del comma 4  si  applicano  con  riferimento  alle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle  azioni  acquisite
nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre  che  soddisfino  i
requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c)
e d). 
6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo  10-bis  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai differenziali  negativi
di natura finanziaria derivanti da operazioni  iniziate  nel  periodo
d'imposta o in quello precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti
finanziari similari alle azioni di cui al comma 4. 
7. I commi 4, 5 e 6 non si applicano  ai  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002. 
8. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 4 e  5  il
contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo  11,
comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  lo
Statuto dei diritti del contribuente. 
9. Le spese e gli altri  componenti  negativi  non  sono  ammessi  in
deduzione se e nella misura in cui non risultano  imputati  al  conto
economico  relativo  all'esercizio  di  competenza.  Si   considerano
imputati a conto  economico  i  componenti  imputati  direttamente  a
patrimonio per effetto dei principi contabili adottati  dall'impresa.
Sono tuttavia deducibili: 
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente,  se
la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle  precedenti  norme
della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; 
b) quelli che pur non essendo imputabili  al  conto  economico,  sono
deducibili  per  disposizione  di  legge.  Le  spese  e   gli   oneri
specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che  pur  non
risultando imputati  al  conto  economico  concorrono  a  formare  il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano
da elementi certi e precisi. 
10. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli  interessi
passivi,  tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilita'
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad
attivita' o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che
concorrono a formare il reddito o che non  vi  concorrono  in  quanto
esclusi. Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attivita'  o  beni
produttivi di proventi computabili e ad attivita' o  beni  produttivi
di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a  formare  il
reddito d'impresa o  che  non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le  plusvalenze
di cui all'articolo 96, non rilevano ai  fini  dell'applicazione  del
secondo periodo. Fermo restando quanto previsto dal primo, secondo  e
terzo periodo, le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a
somministrazioni di alimenti e bevande,  diverse  da  quelle  di  cui
all'articolo 104, comma 3, sono deducibili nella misura  del  75  per
cento. 
11. Le spese di vitto e alloggio e quelle  per  viaggio  e  trasporto
mediante autoservizi pubblici non di  linea  di  cui  all'articolo  1
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute  nel  territorio  dello
Stato, nonche' i rimborsi analitici  relativi  alle  medesime  spese,
sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con
versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 14 del testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33. 
12. Le spese di vitto e alloggio e quelle  per  viaggio  e  trasporto
mediante autoservizi pubblici non di  linea  di  cui  all'articolo  1
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute  nel  territorio  dello
Stato per le  prestazioni  di  servizi  commissionate  ai  lavoratori
autonomi, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime  spese,
sono deducibili alle condizioni di cui al comma 11. 
13. In deroga al comma  1  gli  interessi  di  mora  concorrono  alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  o
corrisposti. 
14. In deroga al comma 10 non e' deducibile il  costo  sostenuto  per
l'acquisto  del  diritto  d'usufrutto   o   altro   diritto   analogo
relativamente a una partecipazione societaria da cui  derivino  utili
esclusi ai sensi dell'articolo 98. 
15. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
a) su  titoli,  strumenti  finanziari  comunque  denominati,  di  cui
all'articolo  46,  per  la  quota  di   essa   che   direttamente   o
indirettamente comporti  la  partecipazione  ai  risultati  economici
della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli  strumenti  finanziari
sono stati emessi; 
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione  e  a
quelli di cui all'articolo  2554  del  codice  civile  allorche'  sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. 
16. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque  effettuata  dalle
aziende farmaceutiche, ai sensi del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, attraverso convegni e congressi, sono deducibili  nella
misura del 20 per cento ai fini della determinazione del  reddito  di
impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata  all'ottenimento
da parte dell'azienda della  prescritta  autorizzazione  ministeriale
alla partecipazione al convegno o al  congresso  in  forma  espressa,
ovvero nelle forme  del  silenzio-assenso  nei  casi  previsti  dalla
legge. 
17.  Sono  indeducibili  ai  sensi  del  presente  articolo  i  costi
sostenuti  per  l'acquisto  di  beni  o  servizi   destinati,   anche
indirettamente, a medici, veterinari  o  farmacisti,  allo  scopo  di
agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali
o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico. 
18. I soggetti titolari  di  reddito  d'impresa  possono  optare  per
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi
da 19 a 27. L'opzione ha durata per cinque periodi  d'imposta  ed  e'
irrevocabile e rinnovabile. 
19. I soggetti di cui all'articolo  82,  comma  1,  lettera  d),  del
presente testo unico, possono esercitare l'opzione di cui al comma 18
a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia  in  vigore
un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio
di informazioni sia effettivo. 
20. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e  sviluppo
sostenuti dai soggetti indicati al comma 18 in relazione  a  software
protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e  modelli,  che
siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o  indirettamente
nello svolgimento della propria attivita' d'impresa, sono  maggiorati
del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' di esercizio dell'opzione  di  cui
al comma 18. 
21. Le disposizioni dei commi 18, 19 e 20 si applicano  a  condizione
che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma  18  svolgano
le attivita' di ricerca  e  sviluppo,  anche  mediante  contratti  di
ricerca stipulati con societa' diverse da quelle che  direttamente  o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero  con
universita' o enti di ricerca  e  organismi  equiparati,  finalizzate
alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 20. 
22. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 18 rileva anche ai  fini
della determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
23. I soggetti di cui ai commi 18  e  19  che  intendano  beneficiare
della maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui di  cui
ai commi da 18 a 27 possono indicare le informazioni necessarie  alla
determinazione   della   predetta   maggiorazione   mediante   idonea
documentazione   predisposta   secondo   quanto   previsto   da    un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  In  caso  di
rettifica della maggiorazione determinata  dai  soggetti  di  cui  ai
commi 18 e 19, da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza
del credito, la sanzione di cui all'articolo 27, comma 2,  del  testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e  penali  di  cui  al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica  qualora,
nel  corso  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altra   attivita'
istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria
la documentazione indicata nel medesimo provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a  consentire  il  riscontro  della
corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
ne   da'   comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria    nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta per il  quale  beneficia
dell'agevolazione.  In  assenza  della  comunicazione  attestante  il
possesso della documentazione idonea,  in  caso  di  rettifica  della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo  27,  comma
2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e  penali
di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 
24. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  sono
adottate le disposizioni attuative dei commi da 18 a 27. 
25. Le disposizioni di cui di cui ai commi da 18 a  27  si  applicano
alle opzioni esercitate con riguardo al periodo  d'imposta  in  corso
alla data del 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d'imposta. 
26. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla  data  del  22
ottobre 2021  e  ai  successivi  periodi  d'imposta,  non  sono  piu'
esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37  a  45,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  dall'articolo  4  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 18 e 19
che  abbiano  esercitato  o   che   esercitino   opzioni   ai   sensi
dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti  a  quello  in  corso
alla data del 22 ottobre 2021 possono scegliere,  in  alternativa  al
regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui ai commi da
18 a  27,  previa  comunicazione  da  inviare  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo  periodo  coloro  che
abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla  procedura   di   cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  ovvero  presentato  istanza  di  rinnovo,  e
abbiano  sottoscritto  un  accordo  preventivo  con  l'Agenzia  delle
entrate a conclusione di dette  procedure,  nonche'  i  soggetti  che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
27. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui ai  commi
20 e 21 siano sostenute in  vista  della  creazione  di  una  o  piu'
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di  cui  al  comma
20, il contribuente puo' usufruire della maggiorazione  del  110  per
cento di dette  spese  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  cui
l'immobilizzazione  immateriale  ottiene  un  titolo   di   privativa
industriale. La maggiorazione del  110  per  cento  non  puo'  essere
applicata alle spese sostenute prima  dell'ottavo  periodo  d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
un titolo di privativa industriale.