(Testo unico imposte sui redditi-art. 119)
                              ART. 119 
                  Norme generali sulle valutazioni 
(articolo 110 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
 1986, n.917; articolo 1, comma 177, legge 27 dicembre 2013, n. 147) 
 
1. Agli effetti delle norme del presente capo che  fanno  riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente: 
a) il costo e' assunto al lordo  delle  quote  di  ammortamento  gia'
dedotte; 
b) si comprendono nel costo anche  gli  oneri  accessori  di  diretta
imputazione, esclusi gli  interessi  passivi  e  le  spese  generali.
Tuttavia,  per  i  beni  materiali  e  immateriali  strumentali   per
l'esercizio dell'impresa  si  comprendono  nel  costo  gli  interessi
passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per  effetto
di disposizioni di legge.  Nel  costo  di  fabbricazione  si  possono
aggiungere con gli stessi criteri anche i  costi  diversi  da  quelli
direttamente imputabili  al  prodotto;  per  gli  immobili  alla  cui
produzione e' diretta l'attivita'  dell'impresa  si  comprendono  nel
costo gli interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per  la  loro
costruzione o ristrutturazione; 
c)  il  costo  dei  beni  rivalutati,  diversi  da  quelli   di   cui
all'articolo 94, comma 1, lettere  a),  b)  ed  e),  non  si  intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte, a esclusione  di  quelle  che
per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per  i
beni   indicati   nella   citata   lettera   e)   che   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte; 
d) il costo delle azioni, delle quote e  degli  strumenti  finanziari
similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori
valori  iscritti  i  quali  conseguentemente  non   concorrono   alla
formazione  del  reddito,  ne'   alla   determinazione   del   valore
fiscalmente riconosciuto delle rimanenze  di  tali  azioni,  quote  o
strumenti; 
e) per i titoli a reddito fisso, che  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie e sono iscritti come  tali  in  bilancio,  la  differenza
positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore  di  rimborso
concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, lettere c), d) ed e)  per
i soggetti che redigono il bilancio in  base  ai  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: 
a) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le  quote
e gli strumenti finanziari similari alle azioni  che  si  considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 94, comma 4; 
b) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari  similari  alle
azioni,  posseduti  per  un  periodo  inferiore  a  quello   indicato
nell'articolo 96, comma 1, lettera a),  aventi  gli  altri  requisiti
previsti dal medesimo articolo 96, comma 1, il costo e'  ridotto  dei
relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la  quota
esclusa dalla formazione del reddito. 
3. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili  internazionali  di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n.
1606/2002, i  componenti  positivi  e  negativi  che  derivano  dalla
valutazione, operata in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
4. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e,
con  riferimento  alla  data  in  cui  si  considerano  conseguiti  o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi,  proventi,  spese  e
oneri in natura o in valuta  estera,  si  applicano,  quando  non  e'
diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo  9;  tuttavia  i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli  oneri  in  valuta  estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si  valutano
con riferimento a tale data. La conversione  in  euro  dei  saldi  di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo  il
cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili
e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio  precedente
non concorrono alla  formazione  del  reddito.  Per  le  imprese  che
intrattengono in  modo  sistematico  rapporti  in  valuta  estera  e'
consentita  la   tenuta   della   contabilita'   plurimonetaria   con
l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti. 
5. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e
ai commi da 1 a 3, non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  i
componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione  delle
cripto-attivita' alla data di  chiusura  del  periodo  di  imposta  a
prescindere dall'imputazione al conto economico. 
6. I proventi determinati a norma dell'articolo  99  e  i  componenti
negativi di cui all'articolo 111, commi 1 e 11, agli articoli  113  e
115 e all'articolo 116, commi 1 e 2  sono  ragguagliati  alla  durata
dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. 
7. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di  valutazione
adottati  nei  precedenti  esercizi  il   contribuente   deve   darne
comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  nella  dichiarazione  dei
redditi o in apposito allegato. 
8. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa'  non
residenti  nel   territorio   dello   Stato,   che   direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa,  sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in  condizioni  di
libera concorrenza e in circostanze  comparabili,  se  ne  deriva  un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se  ne
deriva una diminuzione del  reddito,  secondo  le  modalita'  e  alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle  migliori  pratiche  internazionali,   le   linee   guida   per
l'applicazione del presente comma. 
9. La rettifica da parte dell'ufficio  delle  valutazioni  fatte  dal
contribuente in un  esercizio  ha  effetto  anche  per  gli  esercizi
successivi.  L'ufficio  tiene  conto  direttamente  delle  rettifiche
operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative  anche
agli esercizi successivi. 
10. Agli effetti  delle  norme  del  presente  titolo  che  vi  fanno
riferimento  il  cambio  delle  valute  estere  in  ciascun  mese  e'
accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro
il mese successivo. Sono  tuttavia  applicabili  i  tassi  di  cambio
alternativi  forniti   da   operatori   internazionali   indipendenti
utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle  operazioni  in
valuta,  purche'  la  relativa  quotazione   sia   resa   disponibile
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. 
11. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni,
che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in  Paesi  o  territori  non  cooperativi  a  fini
fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale,
determinato  ai  sensi  dell'articolo  9.  Si  considerano  Paesi   o
territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non  cooperative  a
fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del  Consiglio  dell'Unione
europea. 
12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano quando  le  imprese
residenti in Italia forniscono la prova che le  operazioni  poste  in
essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le  stesse
hanno avuto concreta esecuzione. Le  spese  e  gli  altri  componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente  comma  e
ai sensi del comma 11 sono separatamente indicati nella dichiarazione
dei redditi.  L'Amministrazione,  prima  di  procedere  all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o  di  maggiore  imposta,  deve
notificare  all'interessato  un  apposito  avviso  con  il  quale  e'
concessa al medesimo la  possibilita'  di  fornire,  nel  termine  di
novanta  giorni,  le   prove   di   cui   al   primo   periodo.   Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le  prove  addotte,  deve  darne
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A  tale  fine,  il
contribuente puo'  interpellare  l'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n.
212. 
13. Le disposizioni dei commi  11  e  12  non  si  applicano  per  le
operazioni  intercorse  con  soggetti  non  residenti   cui   risulti
applicabile l'articolo 186, concernente disposizioni  in  materia  di
imprese estere controllate. 
14. Le disposizioni dei  commi  11  e  12  si  applicano  anche  alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o
territori individuati ai sensi dello stesso comma 11. 
15. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di
stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo  183,  ai  fini
della determinazione del reddito d'impresa relativo  alle  operazioni
di cui al comma 8, le societa' che operano nel settore della raccolta
di pubblicita' online e dei servizi ad essa ausiliari sono  tenute  a
utilizzare indicatori di profitto diversi da  quelli  applicabili  ai
costi sostenuti per lo svolgimento  della  propria  attivita',  fatto
salvo il ricorso alla procedura finalizzata alla stipula  di  accordi
preventivi di cui all'articolo  31-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.