ART. 119
Norme generali sulle valutazioni
(articolo 110 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 1, comma 177, legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia'
dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta
imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per
l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi
passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto
di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono
aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli
direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui
all'articolo 94, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte, a esclusione di quelle che
per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i
beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari
similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori
valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla
formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore
fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza
positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso
concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, lettere c), d) ed e) per
i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote
e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 94, comma 4;
b) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato
nell'articolo 96, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti
previsti dal medesimo articolo 96, comma 1, il costo e' ridotto dei
relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n.
1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla
valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
4. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e,
con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e
oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e'
diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano
con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il
cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili
e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente
non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e'
consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con
l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
5. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e
ai commi da 1 a 3, non concorrono alla formazione del reddito i
componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle
cripto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta a
prescindere dall'imputazione al conto economico.
6. I proventi determinati a norma dell'articolo 99 e i componenti
negativi di cui all'articolo 111, commi 1 e 11, agli articoli 113 e
115 e all'articolo 116, commi 1 e 2 sono ragguagliati alla durata
dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.
7. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione
adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne
comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato.
8. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non
residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di
libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne
deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base
delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
9. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal
contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi
successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche
operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche
agli esercizi successivi.
10. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e'
accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro
il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti
utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in
valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
11. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni,
che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o
territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a
fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea.
12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in
essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse
hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e
ai sensi del comma 11 sono separatamente indicati nella dichiarazione
dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all'interessato un apposito avviso con il quale e'
concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il
contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n.
212.
13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti
applicabile l'articolo 186, concernente disposizioni in materia di
imprese estere controllate.
14. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o
territori individuati ai sensi dello stesso comma 11.
15. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di
stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 183, ai fini
della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni
di cui al comma 8, le societa' che operano nel settore della raccolta
di pubblicita' online e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a
utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai
costi sostenuti per lo svolgimento della propria attivita', fatto
salvo il ricorso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi
preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.