(Testo unico imposte sui redditi-art. 120)
                              ART. 120 
                      Imprese di assicurazioni 
(articolo 111 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n.917; articolo 82, comma 7, decreto-legge 25  giugno  2008  n.
 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133) 
 
1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli  enti  che
esercitano attivita'  assicurative  concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla  misura  massima  stabilita  a  norma  di  legge,  salvo  quanto
stabilito nei commi successivi. 
2. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo
vita concorre a  formare  il  reddito  dell'esercizio  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  degli  altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e  l'ammontare
complessivo di tutti i  ricavi  e  i  proventi,  anche  se  esenti  o
esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei  dividendi  di  cui
all'articolo 98, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 96.
In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95  per
cento e non superiore al 98,5 per cento. 
3. Gli utili di cui all'articolo 98, commi 2 e  4,  i  maggiori  e  i
minori  valori  iscritti  relativi  alle  azioni,   alle   quote   di
partecipazione e agli strumenti finanziari di  cui  all'articolo  94,
comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze  e  le  minusvalenze
che fruiscono del  regime  previsto  dall'articolo  96  concorrono  a
formare il reddito qualora siano relativi a investimenti a  beneficio
di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 185  i  predetti  utili  si  assumono
nell'importo che in  base  all'articolo  98  concorre  a  formare  il
reddito. 
4. La variazione della riserva  sinistri  relativa  ai  contratti  di
assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti  nell'esercizio  in
cui e' iscritta in bilancio e nei quattro successivi. E'  considerato
componente di lungo periodo il 75 per cento  della  medesima  riserva
sinistri. 
5. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della
riserva sinistri di cui al comma  4,  che  eccede  il  60  per  cento
dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi  precedenti
a quello in corso alla data del 25 giugno 2008, e non ancora dedotte,
sono  deducibili  per  quote  costanti  fino  al  raggiungimento  del
diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. 
6. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il  ramo  danni
che il ramo  vita,  la  valutazione  dei  titoli  e  degli  strumenti
finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi. 
7.  Le  provvigioni  relative  all'acquisizione  dei   contratti   di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo  di  imposta
sono deducibili in quote  costanti  nel  periodo  stesso  e  nei  due
successivi; tuttavia, per i contratti  di  assicurazione  sulla  vita
possono essere dedotte per l'intero ammontare nel  predetto  periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra  gli  elementi  dell'attivo  a
copertura delle riserve tecniche,  sono  deducibili  nei  limiti  dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un  periodo  massimo  pari
alla durata di ciascun contratto e comunque  non  superiore  a  dieci
anni.