ART. 120
Imprese di assicurazioni
(articolo 111 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 82, comma 7, decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133)
1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita' assicurative concorre a formare il reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto
stabilito nei commi successivi.
2. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo
vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o
esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui
all'articolo 98, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 96.
In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per
cento e non superiore al 98,5 per cento.
3. Gli utili di cui all'articolo 98, commi 2 e 4, i maggiori e i
minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di
partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 94,
comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze e le minusvalenze
che fruiscono del regime previsto dall'articolo 96 concorrono a
formare il reddito qualora siano relativi a investimenti a beneficio
di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 185 i predetti utili si assumono
nell'importo che in base all'articolo 98 concorre a formare il
reddito.
4. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti nell'esercizio in
cui e' iscritta in bilancio e nei quattro successivi. E' considerato
componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva
sinistri.
5. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della
riserva sinistri di cui al comma 4, che eccede il 60 per cento
dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti
a quello in corso alla data del 25 giugno 2008, e non ancora dedotte,
sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del
diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.
6. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni
che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti
finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi.
7. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta
sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due
successivi; tuttavia, per i contratti di assicurazione sulla vita
possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a
copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari
alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci
anni.