ART. 121
Strumenti finanziari derivati
(articolo 112 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e
negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari
derivati alla data di chiusura dell'esercizio.
2. I componenti negativi di cui al comma 1 non possono essere
superiori alla differenza tra il valore del contratto o della
prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura
dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di
chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo
valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati
regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro
la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato
ai sensi dell'articolo 103, comma 4, lettere a) e b);
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a
pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta
di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a
termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a
quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di
operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri
di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) .
3. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in
conformita' alle disposizioni del codice civile, i componenti
negativi imputati al conto economico in base alla corretta
applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.
4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono
iscritti in bilancio con finalita' di copertura di attivita' o
passivita', ovvero sono coperte da attivita' o passivita', i relativi
componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo
concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che
disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da
valutazione o da realizzo, delle attivita' o passivita'
rispettivamente coperte o di copertura.
5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono
iscritti in bilancio con finalita' di copertura dei rischi relativi
ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi
componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito,
secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le
operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a
specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del
contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi
connessi a insiemi di attivita' e passivita'.
6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si
considera con finalita' di copertura in base alla corretta
applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.