(Testo unico imposte sui redditi-art. 121)
                              ART. 121 
                    Strumenti finanziari derivati 
(articolo 112 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Alla formazione del reddito concorrono  i  componenti  positivi  e
negativi che risultano dalla valutazione degli  strumenti  finanziari
derivati alla data di chiusura dell'esercizio. 
2. I componenti negativi  di  cui  al  comma  1  non  possono  essere
superiori alla  differenza  tra  il  valore  del  contratto  o  della
prestazione  alla  data  della  stipula  o  a  quella   di   chiusura
dell'esercizio precedente e il corrispondente  valore  alla  data  di
chiusura  dell'esercizio.  Per  la  determinazione  di   quest'ultimo
valore, si assume: 
a)  per  i  contratti  uniformi  a  termine  negoziati   in   mercati
regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione  rilevata  entro
la chiusura dell'esercizio; 
b) per i contratti di compravendita di titoli il  valore  determinato
ai sensi dell'articolo 103, comma 4, lettere a) e b); 
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di  cambio  a
pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se  si  tratta
di operazioni a pronti non ancora regolate,  il  tasso  di  cambio  a
termine corrente alla suddetta data  per  scadenze  corrispondenti  a
quelle delle operazioni oggetto  di  valutazione,  se  si  tratta  di
operazioni a termine; 
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo  i  criteri
di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) . 
3. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il  bilancio  in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  luglio
2002,  e  per  i  soggetti,  diversi  dalle  micro-imprese   di   cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio  in
conformita'  alle  disposizioni  del  codice  civile,  i   componenti
negativi  imputati  al  conto  economico  in   base   alla   corretta
applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali. 
4. Se gli strumenti finanziari  derivati  di  cui  al  comma  2  sono
iscritti in bilancio  con  finalita'  di  copertura  di  attivita'  o
passivita', ovvero sono coperte da attivita' o passivita', i relativi
componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo
concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni  che
disciplinano  i  componenti  positivi  e   negativi,   derivanti   da
valutazione   o   da   realizzo,   delle   attivita'   o   passivita'
rispettivamente coperte o di copertura. 
5. Se gli strumenti finanziari  derivati  di  cui  al  comma  2  sono
iscritti in bilancio con finalita' di copertura dei  rischi  relativi
ad  attivita'  e  passivita'  produttive  di  interessi,  i  relativi
componenti positivi e  negativi  concorrono  a  formare  il  reddito,
secondo lo stesso criterio di  imputazione  degli  interessi,  se  le
operazioni  hanno  finalita'  di  copertura  di  rischi  connessi   a
specifiche attivita' e  passivita',  ovvero  secondo  la  durata  del
contratto, se le operazioni hanno finalita' di  copertura  di  rischi
connessi a insiemi di attivita' e passivita'. 
6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si
considera  con  finalita'  di  copertura  in   base   alla   corretta
applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.