ART. 122
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
(articolo 113 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione
del regime di cui all'articolo 96 alle partecipazioni acquisite
nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o
derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti
verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, nel rispetto
delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005
n. 262.
2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata quando
sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei
crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative
di recupero dei crediti, le modalita' e i tempi previsti per il
recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa'
debitrice, che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli
atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a
ritenere temporanea la situazione di difficolta' finanziaria del
debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e
finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la
conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei
crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da
piu' intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata
dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'.
3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societa'
di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi
delle opzioni di cui alle sezioni III e IV del presente capo e della
facolta' prevista dall'articolo 124 fino all'esercizio in cui
mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione
di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli
110, comma 9, e 115, da parte degli originari creditori,
l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni
acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente
sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto
d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia
trasferito alle azioni ricevute.
5. Gli intermediari finanziari possono interpellare l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La
relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L'intermediario finanziario che non intende applicare il regime di
cui all'articolo 96 ma non ha presentato l'istanza di interpello
prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto
risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione dei redditi gli
elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.