(Testo unico imposte sui redditi-art. 122)
                              ART. 122 
     Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari 
(articolo 113 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione
del regime di  cui  all'articolo  96  alle  partecipazioni  acquisite
nell'ambito degli interventi finalizzati al  recupero  di  crediti  o
derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei  crediti
verso imprese in temporanea  difficolta'  finanziaria,  nel  rispetto
delle disposizioni di vigilanza per le banche  emanate  da  parte  di
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005
n. 262. 
2. L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  quando
sussistono: 
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni  per  il  recupero  dei
crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme  alternative
di recupero dei crediti, le modalita'  e  i  tempi  previsti  per  il
recupero e, ove si tratti di partecipazioni  dirette  nella  societa'
debitrice, che l'operativita' di  quest'ultima  sara'  limitata  agli
atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; 
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi  che  inducono  a
ritenere temporanea la  situazione  di  difficolta'  finanziaria  del
debitore, ragionevoli le  prospettive  di  riequilibrio  economico  e
finanziario  nel  medio  periodo  ed  economicamente  conveniente  la
conversione rispetto ad  altre  forme  alternative  di  recupero  dei
crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere  predisposto  da
piu'  intermediari  finanziari  rappresentanti  una   quota   elevata
dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'. 
3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societa'
di cui si acquisisce la  partecipazione,  la  rinuncia  ad  avvalersi
delle opzioni di cui alle sezioni III e IV del presente capo e  della
facolta'  prevista  dall'articolo  124  fino  all'esercizio  in   cui
mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e  3,  l'opzione
di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli  articoli
110,  comma  9,  e  115,  da   parte   degli   originari   creditori,
l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle  partecipazioni
acquisite   e   delle   quote   di   partecipazioni   successivamente
sottoscritte  per  effetto  dell'esercizio   del   relativo   diritto
d'opzione, a condizione che il  valore  dei  crediti  convertiti  sia
trasferito alle azioni ricevute. 
5. Gli intermediari finanziari possono interpellare l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei  diritti  del  contribuente.  La
relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 
6. L'intermediario finanziario che non intende applicare il regime di
cui all'articolo 96 ma non  ha  presentato  l'istanza  di  interpello
prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata,  non  ha  ricevuto
risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione dei redditi  gli
elementi  conoscitivi  essenziali  indicati  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate.