ART. 123
Banca d'Italia
(articolo 114 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia assumono
rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai
sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa
formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi
da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative,
regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con
il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 119, comma 4, terzo periodo, 115, commi 3 e 5, e
121.