(Testo unico imposte sui redditi-art. 123)
                              ART. 123 
                           Banca d'Italia 
(articolo 114 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Nella determinazione del reddito  della  Banca  d'Italia  assumono
rilevanza  i  bilanci  compilati  in  conformita'   ai   criteri   di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale  Europea  ai
sensi dello Statuto del SEBC  e  alle  raccomandazioni  dalla  stessa
formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi
da versare allo Stato in  ottemperanza  a  disposizioni  legislative,
regolamentari,   statutarie,    a    deliberazioni    del    Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio o a  convenzioni  con
il Ministero dell'economia e delle finanze. 
2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni  di
cui agli articoli 119, comma 4, terzo periodo, 115, commi 3  e  5,  e
121.