(Testo unico imposte sui redditi-art. 90)
                               ART. 90 
                         Reddito complessivo 
(articolo 81 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali  di
cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e  b),  da  qualsiasi  fonte
provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato  secondo
le disposizioni  di  questa  sezione  fatto  salvo  quanto  stabilito
all'articolo 66, comma 6.