ART. 90
Reddito complessivo
(articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di
cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte
provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo
le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito
all'articolo 66, comma 6.