ART. 91
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
(articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate
a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e
2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni
dell'articolo 95, comma 4.