(Testo unico imposte sui redditi-art. 92)
                               ART. 92 
               Determinazione del reddito complessivo 
(articolo 83 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o  alla
perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso
nel periodo d'imposta, le variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione
conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti  nelle  successive
disposizioni  della  presente  sezione.  In  caso  di  attivita'  che
fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella  stessa  misura  in
cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti  che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali  di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 luglio 2002,  anche  nella  formulazione  derivante
dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma  7-ter,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi  dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che  non
hanno optato per la redazione  del  bilancio  in  forma  ordinaria  o
abbreviata,  i  quali  redigono  il  bilancio  in  conformita'   alle
disposizioni  del  codice  civile,  valgono,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  dei  successivi  articoli  della  presente  sezione,  i
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. 
2. Ai fini del comma 1, ai  soggetti  che  redigono  il  bilancio  in
conformita'  alle  disposizioni  del  codice  civile,  diversi  dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che  non
hanno optato per la redazione  del  bilancio  in  forma  ordinaria  o
abbreviata, si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
emanate in attuazione degli articoli 164, comma 1 e 165, comma 1. 
3. Per i  soggetti  che  sottopongono  obbligatoriamente  il  proprio
bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la  correzione  di
errori  contabili,  diversi  da  quelli  iscritti  in  bilancio  come
rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1  e
2, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio  relativo
all'esercizio  successivo  a  quello  in  cui  i  relativi   elementi
patrimoniali  o  reddituali  sono  stati  erroneamente   rilevati   o
avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro  la  data  di  inizio  di
accessi, ispezioni, verifiche o  altre  attivita'  amministrative  di
accertamento delle quali i  suddetti  soggetti  hanno  avuto  formale
conoscenza.