ART. 92
Determinazione del reddito complessivo
(articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla
perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso
nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che
fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in
cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante
dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non
hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o
abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.
2. Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in
conformita' alle disposizioni del codice civile, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non
hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o
abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
emanate in attuazione degli articoli 164, comma 1 e 165, comma 1.
3. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio
bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di
errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come
rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e
2, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo
all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi
patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o
avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di
accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale
conoscenza.