(Testo unico imposte sui redditi-art. 93)
                               ART. 93 
                        Riporto delle perdite 
(articolo 84 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. La perdita di un periodo  d'imposta,  determinata  con  le  stesse
norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'80 per cento del  reddito  imponibile  di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza  in  tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione
dell'utile la perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
l'utile che  non  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito  negli
esercizi precedenti. La perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 96, per  la  parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi  non  dedotti  ai
sensi dell'articolo 118, comma 10. Detta differenza  potra'  tuttavia
essere computata in diminuzione del  reddito  complessivo  in  misura
tale che  l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla  fonte  a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle  eccedenze  di  cui
all'articolo 89. 
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta  dalla  data
di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere
computate  in  diminuzione  del  reddito  complessivo   dei   periodi
d'imposta successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
ciascuno di essi e  per  l'intero  importo  che  trova  capienza  nel
reddito  imponibile  di  ciascuno  di  essi  a  condizione   che   si
riferiscano a una nuova attivita' produttiva. 
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le  partecipazioni
complessivamente rappresentanti la maggioranza dei  diritti  di  voto
nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite  vengono
trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo  temporaneo,
e,  inoltre,  viene  modificata  l'attivita'  principale   in   fatto
esercitata nei  periodi  d'imposta  in  cui  le  perdite  sono  state
realizzate. La modifica dell'attivita' si intende realizzata in  caso
di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque,  di
acquisizione di  azienda  o  ramo  di  essa  e  assume  rilevanza  se
interviene  nel  periodo  d'imposta   in   corso   al   momento   del
trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi  o  anteriori.
La limitazione di cui al presente comma si applica alle  perdite  che
risultano  al  termine  del  periodo   di   imposta   precedente   al
trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle
che risultano al termine del periodo di imposta in  corso  alla  data
del trasferimento, qualora  quest'ultimo  intervenga  dopo  la  prima
meta' del medesimo periodo d'imposta. 
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non  si  applicano  qualora  dal
conto economico del soggetto che riporta le  perdite,  quale  risulta
dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data  di  riferimento
delle perdite di cui al comma 3, risulta un  ammontare  di  ricavi  e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
all'articolo 2425 del codice civile, superiore al  40  per  cento  di
quello risultante dalla media degli ultimi  due  esercizi  anteriori;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali  si  assumono  le  componenti   di   conto   economico
corrispondenti. 
5. Nel caso di cui al comma 4 le  perdite  sono  riportabili  per  un
importo,  complessivamente  considerato,  non  eccedente  il   valore
economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite,
alla data di riferimento delle perdite  di  cui  al  comma  3,  quale
risultante da una relazione giurata di stima redatta da  un  soggetto
designato dalla societa',  scelto  tra  quelli  di  cui  all'articolo
2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di  procedura  civile,
ridotto di un importo pari al doppio della somma dei  conferimenti  e
versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori  alla  data
di riferimento delle perdite di  cui  al  comma  3;  tra  i  predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma  di  legge
dallo Stato o da altri enti  pubblici.  In  assenza  della  relazione
giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito  nei  limiti
del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal  bilancio
chiuso alla data di riferimento delle perdite  di  cui  al  comma  3,
senza tener conto dei conferimenti e versamenti  fatti  negli  ultimi
ventiquattro  mesi  anteriori;  tra  i  predetti  versamenti  non  si
comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo  Stato  o  da
altri enti pubblici. 
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5, si applicano anche al  riporto
delle eccedenze di  interessi  passivi  previsto  dall'articolo  105,
comma 5, e dell'eccedenza,  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo  30  dicembre  2023,  n.  216,  relativa  all'aiuto  alla
crescita  economica  previsto   dall'articolo   1,   comma   4,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.