ART. 93
Riporto delle perdite
(articolo 84 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'80 per cento del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 96, per la parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi dell'articolo 118, comma 10. Detta differenza potra' tuttavia
essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 89.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data
di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si
riferiscano a una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni
complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono
trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo,
e, inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state
realizzate. La modifica dell'attivita' si intende realizzata in caso
di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di
acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se
interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del
trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori.
La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che
risultano al termine del periodo di imposta precedente al
trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle
che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data
del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima
meta' del medesimo periodo d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal
conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta
dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento
delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
5. Nel caso di cui al comma 4 le perdite sono riportabili per un
importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore
economico del patrimonio netto della societa' che riporta le perdite,
alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale
risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto
designato dalla societa', scelto tra quelli di cui all'articolo
2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile,
ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e
versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data
di riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge
dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione
giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito nei limiti
del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio
chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3,
senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si
comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da
altri enti pubblici.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5, si applicano anche al riporto
delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'articolo 105,
comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla
crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.