(Testo unico imposte sui redditi-art. 94)
                               ART. 94 
                               Ricavi 
(articolo 85 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Sono considerati ricavi: 
a) i corrispettivi delle cessioni di  beni  e  delle  prestazioni  di
servizi alla cui produzione o al cui scambio e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa; 
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,  di
semilavorati e di altri  beni  mobili,  esclusi  quelli  strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; 
c)  i  corrispettivi  delle   cessioni   di   azioni   o   quote   di
partecipazioni, anche non rappresentate da  titoli,  al  capitale  di
societa' ed enti  di  cui  all'articolo  82,  che  non  costituiscono
immobilizzazioni  finanziarie,  diverse  da  quelle  cui  si  applica
l'esenzione di cui all'articolo 96, anche se non rientrano fra i beni
al  cui  scambio  e'  diretta   l'attivita'   dell'impresa.   Se   le
partecipazioni sono nelle societa' o enti  di  cui  all'articolo  82,
comma 1, lettera d), si applica l'articolo 46, comma 2; 
d) i corrispettivi delle cessioni di  strumenti  finanziari  similari
alle azioni ai sensi dell'articolo 46 emessi da societa' ed  enti  di
cui  all'articolo  82,   che   non   costituiscono   immobilizzazioni
finanziarie, diversi da quelli cui  si  applica  l'esenzione  di  cui
all'articolo 96, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio  e'
diretta l'attivita' dell'impresa; 
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di  altri  titoli
in serie o di massa diversi da quelli di cui alle  lettere  c)  e  d)
precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,  anche
se non rientrano fra i beni al cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa; 
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in  forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui  alle
lettere a), b), c), d), e); 
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in  natura,
spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; 
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio  a  norma
di legge. 
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale  dei  beni  di
cui al comma 1 assegnati ai soci o  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa. 
3. I beni di cui al comma 1,  lettere  c),  d)  ed  e)  costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 
4. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il  bilancio  in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  luglio
2002,  si  considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli  strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.