ART. 94
Ricavi
(articolo 85 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di
semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di
societa' ed enti di cui all'articolo 82, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica
l'esenzione di cui all'articolo 96, anche se non rientrano fra i beni
al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le
partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 82,
comma 1, lettera d), si applica l'articolo 46, comma 2;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari
alle azioni ai sensi dell'articolo 46 emessi da societa' ed enti di
cui all'articolo 82, che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui
all'articolo 96, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli
in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d)
precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche
se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle
lettere a), b), c), d), e);
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura,
spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma
di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di
cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.
4. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.