ART. 95
Plusvalenze patrimoniali
(articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati nell'articolo 94, comma 1 concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), la plusvalenza
e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo
conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e
il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito
anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento,
realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il
corrispettivo della cessione e' costituito esclusivamente da beni
ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e
questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso
valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la plusvalenza e'
costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non
ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo
96, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono
a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui
sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di
azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda
o il ramo d'azienda e' stato posseduto per un periodo non inferiore a
tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio
stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze
realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della
prestazione dell'atleta per le societa' sportive professionistiche
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio
in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per
un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre
il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al
corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte
della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui
e' stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono
risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e'
presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata.
5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162,
comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2,
lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi
del dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il
periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a
tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al primo
periodo spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal
cedente ai sensi dell'articolo 98, comma 4; tale ammontare, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo,
si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi.
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo
non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni,
comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
7. Nelle ipotesi dell'articolo 49, commi 5 e 7, costituiscono
plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo
di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte
che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
8. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 dal
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei
beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo
d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel
conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del
reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.