(Testo unico imposte sui redditi-art. 95)
                               ART. 95 
                      Plusvalenze patrimoniali 
(articolo 86 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa,  diversi  da  quelli
indicati nell'articolo 94, comma 1 concorrono a formare il reddito: 
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
b) se sono  realizzate  mediante  il  risarcimento,  anche  in  forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 
c) se i beni vengono  assegnati  ai  soci  o  destinati  a  finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa. 
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b),  la  plusvalenza
e' costituita dalla differenza fra il  corrispettivo  o  l'indennizzo
conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione,  e
il costo non ammortizzato. Concorrono  alla  formazione  del  reddito
anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento,
realizzate unitariamente mediante cessione a titolo  oneroso.  Se  il
corrispettivo della cessione e'  costituito  esclusivamente  da  beni
ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e
questi vengono complessivamente  iscritti  in  bilancio  allo  stesso
valore al quale  vi  erano  iscritti  i  beni  ceduti,  si  considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1,  lettera  c),  la  plusvalenza  e'
costituita dalla differenza tra il valore  normale  e  il  costo  non
ammortizzato dei beni. 
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di  cui  all'articolo
96, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono
a formare il reddito per l'intero  ammontare  nell'esercizio  in  cui
sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le  cessioni  di
azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda
o il ramo d'azienda e' stato posseduto per un periodo non inferiore a
tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio
stesso e nei successivi, ma  non  oltre  il  quarto.  Le  plusvalenze
realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della
prestazione dell'atleta per le  societa'  sportive  professionistiche
concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio
in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per
un periodo non inferiore a due anni, a scelta  del  contribuente,  in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma  non  oltre
il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al
corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;  la  residua  parte
della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui
e' stata realizzata. Le  scelte  di  cui  al  presente  comma  devono
risultare  dalla  dichiarazione  dei  redditi;  se  questa   non   e'
presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. 
5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o  enti
residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo  162,
comma 1, per i quali sussiste  la  condizione  di  cui  al  comma  2,
lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai  sensi
del dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle cedenti residenti  sue  controllate,  spetta  un  credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente  partecipato  sugli  utili  maturati  durante  il
periodo  di  possesso  della  partecipazione,  in  proporzione  delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana  relativa  a
tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al primo
periodo spetta  per  l'ammontare  dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 98, comma 4; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. 
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo
non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze  dei  beni,
comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 
7. Nelle  ipotesi  dell'articolo  49,  commi  5  e  7,  costituiscono
plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti  a  titolo
di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte
che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. 
8. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  dal
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  luglio   2002,   la
differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e  il  valore  dei
beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o  il  ramo
d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma  237,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel
conto economico, concorre  in  quote  costanti  alla  formazione  del
reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.