ART. 96
Plusvalenze esenti
(articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3 relativamente
ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati
nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse
equiparate, e nell'articolo 82, comprese quelle non rappresentate da
titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie
nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato
in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, o,
alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui allo stesso articolo 162, comma 3, della
sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b, del
medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la
predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve
essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio
residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173. Ai fini della presente lettera, la condizione
indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del terzo periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel
territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo
ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo
comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa
commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 64. Senza
possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non
sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore
del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente
diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati
utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano
direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili
concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
2. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle
immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria
dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con
riferimento a ciascuna categoria.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del primo periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo
ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo
comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il
requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere
ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del
terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
4. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni
ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi
dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni
al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari
similari alle azioni ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera a),
e ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b).
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo
118, comma 15, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
5. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il
requisito di cui al comma 1, lettera d), non rileva per le
partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche
di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 4
indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta
lettera d).
6. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via
esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti
di cui al comma 1 alle lettere c) e d), si riferiscono alle societa'
indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la
maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
plusvalenze di cui all'articolo 95, comma 7.