(Testo unico imposte sui redditi-art. 96)
                               ART. 96 
                         Plusvalenze esenti 
(articolo 87 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Non concorrono alla formazione del reddito  imponibile  in  quanto
esenti nella misura del 95 per  cento  le  plusvalenze  realizzate  e
determinate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e  3  relativamente
ad azioni o quote di partecipazioni  in  societa'  ed  enti  indicati
nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle  stesse
equiparate, e nell'articolo 82, comprese quelle non rappresentate  da
titoli, con i seguenti requisiti: 
a)  ininterrotto  possesso  dal  primo  giorno  del  dodicesimo  mese
precedente quello  dell'avvenuta  cessione  considerando  cedute  per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente; 
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie
nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 
c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato
in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale  privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma  1,  o,
alternativamente, la dimostrazione, anche  a  seguito  dell'esercizio
dell'interpello di cui allo  stesso  articolo  162,  comma  3,  della
sussistenza della condizione di  cui  al  comma  2,  lettera  b,  del
medesimo articolo. Qualora il  contribuente  intenda  far  valere  la
sussistenza di tale ultima condizione  ma  non  abbia  presentato  la
predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze  derivanti
dalla cessione di  partecipazioni  in  imprese  o  enti  residenti  o
localizzati in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale  privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve
essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte  del  socio
residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta  indicazione  nella
dichiarazione dei  redditi  si  applica  la  sanzione  amministrativa
prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo  unico  delle  sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al  decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 173. Ai fini della presente lettera, la  condizione
indicata nell'articolo 162, comma 2,  lettera  b),  deve  sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e  oggetto  di
realizzo con controparti non  appartenenti  allo  stesso  gruppo  del
dante  causa,  e'   sufficiente   che   tale   condizione   sussista,
ininterrottamente,  per  i  cinque  periodi  d'imposta  anteriori  al
realizzo  stesso.  Ai  fini  del   terzo   periodo   si   considerano
appartenenti allo stesso gruppo  i  soggetti  residenti  o  meno  nel
territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo
ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo
comma 2, sono sottoposti  al  comune  controllo  da  parte  di  altro
soggetto residente o meno nel territorio dello Stato; 
d) esercizio  da  parte  della  societa'  partecipata  di  un'impresa
commerciale secondo la definizione  di  cui  all'articolo  64.  Senza
possibilita' di prova contraria si presume che questo  requisito  non
sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui  valore
del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente
diretta l'attivita' dell'impresa, dagli  impianti  e  dai  fabbricati
utilizzati  direttamente  nell'esercizio  d'impresa.  Si  considerano
direttamente  utilizzati  nell'esercizio   d'impresa   gli   immobili
concessi in locazione finanziaria e i  terreni  su  cui  la  societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola. 
2. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle
immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla  categoria
dell'attivo   circolante   vanno   considerate   separatamente    con
riferimento a ciascuna categoria. 
3. Il requisito di cui al  comma  1,  lettera  c),  deve  sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e  oggetto  di
realizzo con controparti non  appartenenti  allo  stesso  gruppo  del
dante  causa,  e'   sufficiente   che   tale   condizione   sussista,
ininterrottamente,  per  i  cinque  periodi  d'imposta  anteriori  al
realizzo  stesso.  Ai  fini  del   primo   periodo   si   considerano
appartenenti allo stesso gruppo  i  soggetti  residenti  o  meno  nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di  controllo
ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo
comma 2, sono sottoposti  al  comune  controllo  da  parte  di  altro
soggetto residente o non residente nel  territorio  dello  Stato.  Il
requisito  di  cui  al  comma  1,   lettera   d),   deve   sussistere
ininterrottamente, al momento del realizzo,  almeno  dall'inizio  del
terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. 
4. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle  stesse  condizioni
ivi previste, alle plusvalenze  realizzate  e  determinate  ai  sensi
dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, relativamente  alle  partecipazioni
al capitale o al patrimonio, ai titoli e  agli  strumenti  finanziari
similari alle azioni ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera  a),
e ai contratti  di  cui  all'articolo  118,  comma  15,  lettera  b).
Concorrono in ogni caso alla  formazione  del  reddito  per  il  loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui  all'articolo
118, comma 15, lettera b), che non soddisfano la  condizione  di  cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 
5. Fermi rimanendo quelli di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c),  il
requisito  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  non  rileva  per  le
partecipazioni in societa' i cui titoli sono  negoziati  nei  mercati
regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche
di  vendita  si  applica  l'esenzione  di  cui  ai  commi   1   e   4
indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla  predetta
lettera d). 
6. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via
esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti
di cui al comma 1 alle lettere c) e d), si riferiscono alle  societa'
indirettamente partecipate e  si  verificano  quando  tali  requisiti
sussistono nei  confronti  delle  partecipate  che  rappresentano  la
maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. 
7. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  alle
plusvalenze di cui all'articolo 95, comma 7.