(Testo unico imposte sui redditi-art. 97)
                               ART. 97 
                        Sopravvenienze attive 
(articolo 88 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Si considerano sopravvenienze attive i  ricavi  o  altri  proventi
conseguiti  a  fronte  di  spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i  ricavi  o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore  a  quello  che  ha
concorso a formare il reddito  in  precedenti  esercizi,  nonche'  la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri  dedotti  o  di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
2. Se le indennita' di cui all'articolo  95,  comma  1,  lettera  b),
vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a
formare il reddito in precedenti  esercizi,  l'eccedenza  concorre  a
formare il reddito a norma del comma 4 del suddetto articolo. 
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in  forma
assicurativa, di danni diversi da quelli considerati all'articolo 94,
comma 1, lettera f) e all'articolo 95, comma 1, lettera b); 
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo
o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle  all'articolo  94,
comma  1,  lettere  g)  e  h)  e  quelli  per  l'acquisto   di   beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento  adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio  in  cui
sono stati incassati. Sono fatte salve le agevolazioni connesse  alla
realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse  nei  territori
montani di cui alla legge 31 gennaio  1994,  n.  97,  nonche'  quelle
concesse ai sensi del testo unico delle leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, per  la  decorrenza  prevista  al  momento  della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalita'
i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e  dalle  Province
autonome  per  la  costruzione,   ristrutturazione   e   manutenzione
straordinaria  e  ordinaria  di  immobili  di  edilizia  residenziale
pubblica concessi  agli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
comunque denominati, e agli enti aventi le stesse  finalita'  sociali
dei  predetti  Istituti,  istituiti  nella  forma  di  societa'   che
rispondono ai requisiti della  legislazione  dell'Unione  europea  in
materia di "in house providing" e che  siano  costituiti  e  operanti
alla  data  del  31  dicembre  2013,  nonche'  quelli  erogati   alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa e  di  abitazione  per  la
costruzione,   ristrutturazione   e    manutenzione    ordinaria    e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in  godimento  o
locazione. 
4. Non costituiscono sopravvenienze  attive,  in  quanto  esclusi,  i
contributi percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti  sottoposti
alle procedure concorsuali  di  liquidazione  giudiziale,  concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione  dei  debiti  e  liquidazione
coatta amministrativa previste dal codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
e alle procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
270, dal decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  ovvero  alle
procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  16
novembre 2015, n.  180  nonche'  alla  procedura  di  amministrazione
straordinaria  di  cui  agli  articoli  70  e  seguenti  del  decreto
legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  a  esclusione  di  quelli
provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate  dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. Le  disposizioni  del  primo
periodo si applicano anche ai contributi percepiti  nei  ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. 
5. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro  o
in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle  societa'  e
agli enti di cui all'articolo 82, comma  1,  lettere  a)  e  b),  dai
propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori  di  strumenti
similari alle azioni. 
6. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva
per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A  tal  fine,  il
socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  comunica  alla
partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il  valore
fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di
conversione  del  credito   in   partecipazioni   si   applicano   le
disposizioni  dei  periodi  precedenti  e  il  valore  fiscale  delle
medesime partecipazioni viene assunto in un importo  pari  al  valore
fiscale del credito oggetto di conversione, al  netto  delle  perdite
sui crediti eventualmente deducibili per  il  creditore  per  effetto
della conversione stessa. 
7. Non si considerano, altresi', sopravvenienze attive  le  riduzioni
dei debiti dell'impresa in  sede  di  concordato  nella  liquidazione
giudiziale  o  preventivo  liquidatorio   o   di   procedure   estere
equivalenti, previste in Stati o territori  con  i  quali  esiste  un
adeguato scambio di informazioni, o per effetto della  partecipazione
delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In  caso  di
concordato  preventivo  in  continuita'  aziendale,  di  accordo   di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  57  del
codice della crisi d'impresa e  dell'insolvenza  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero di accordi  in  esecuzione
di piani attestati di  risanamento  ai  sensi  dell'articolo  56  del
medesimo codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  14  del  2019,
pubblicati nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste
equivalenti, la riduzione dei  debiti  dell'impresa  non  costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e
di periodo, di cui  all'articolo  93,  senza  considerare  il  limite
dell'80 per  cento,  l'eccedenza  relativa  all'aiuto  alla  crescita
economica di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 e gli interessi passivi e gli oneri  finanziari
assimilati di cui all'articolo 105, comma 5.  Ai  fini  del  presente
comma rilevano anche le perdite trasferite al  consolidato  nazionale
di cui all'articolo 126 e non ancora utilizzate. Le disposizioni  del
presente comma si applicano anche per le operazioni di cui  al  comma
6. 
8. In caso di cessione del  contratto  di  locazione  finanziaria  il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.