ART. 97
Sopravvenienze attive
(articolo 88 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi
conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha
concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche' la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b),
vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a
formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a
formare il reddito a norma del comma 4 del suddetto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, di danni diversi da quelli considerati all'articolo 94,
comma 1, lettera f) e all'articolo 95, comma 1, lettera b);
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo
o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle all'articolo 94,
comma 1, lettere g) e h) e quelli per l'acquisto di beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui
sono stati incassati. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori
montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle
concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalita'
i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province
autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale
pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che
rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in
materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' quelli erogati alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
4. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i
contributi percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti sottoposti
alle procedure concorsuali di liquidazione giudiziale, concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazione
coatta amministrativa previste dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
e alle procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle
procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a esclusione di quelli
provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. Le disposizioni del primo
periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
5. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o
in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), dai
propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti
similari alle azioni.
6. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva
per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il
socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla
partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore
fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di
conversione del credito in partecipazioni si applicano le
disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle
medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore
fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite
sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto
della conversione stessa.
7. Non si considerano, altresi', sopravvenienze attive le riduzioni
dei debiti dell'impresa in sede di concordato nella liquidazione
giudiziale o preventivo liquidatorio o di procedure estere
equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un
adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione
delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di
concordato preventivo in continuita' aziendale, di accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 57 del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero di accordi in esecuzione
di piani attestati di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019,
pubblicati nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste
equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e
di periodo, di cui all'articolo 93, senza considerare il limite
dell'80 per cento, l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati di cui all'articolo 105, comma 5. Ai fini del presente
comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale
di cui all'articolo 126 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma
6.
8. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.