ART. 98
Dividendi ed interessi
(articolo 89 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 7, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 8
gennaio 1996, n.6, convertito senza modificazioni dalla legge 6 marzo
1996, n. 110; articolo 5, comma 1, decreto-legge 28 giugno 1995, n.
250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349)
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio
dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a), b) e
c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della
societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 118, comma
15, lettera b).
3. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione
concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti.
4. Verificandosi la condizione dell'articolo 46, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili
provenienti da soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 118,
comma 15, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162,
comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo
162, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo,
comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui
all'articolo 82, comma 1, lettera d), del presente articolo,
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162,
comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui
all'articolo 118, comma 15, lettera b), stipulati con tali soggetti,
non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa
o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a
condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, la sussistenza
della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo
articolo; in tal caso, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai
sensi del dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili,
un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle
imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti
dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di
cui al secondo periodo e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il
computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si
puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, in societa' residenti all'estero che
conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti
di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), ma
non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del
medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di
mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma
5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali
di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Concorrono in
ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare
gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15,
lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46,
comma 2, lettera a), ultimo periodo.
5. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui
contratti indicati dall'articolo 118, comma 15, lettere a) e b),
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai
sensi dello stesso articolo 118;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al
patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui
all'articolo 46, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti
individuati nel comma 6, limitatamente al 95 per cento della quota di
esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto
erogante.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera b), si applica
limitatamente alle remunerazioni provenienti da una societa' che
riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della
direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al
10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea,
senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di
doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di
fuori dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilita' di
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano
territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte
elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a
qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49, ove
compatibili.
8. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
9. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti
"pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a
termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario
per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La
differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello
a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
10. Ai contratti di finanziamento in valori mobiliari di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, si
applicano le disposizioni contenute al comma 10, primo periodo e
nell'articolo 103, comma 2.
11. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per
servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge
o di contratto.
12. Tra gli interessi di cui al presente articolo, deve intendersi
compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di
emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di
possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata
dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di
durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o
in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non
ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la
parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di
tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento
o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della
differenza si considera interamente maturata in capo al possessore
del titolo a tale ultima data.