(Testo unico imposte sui redditi-art. 98)
                               ART. 98 
                       Dividendi ed interessi 
(articolo 89 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 7, comma 2, secondo periodo,  decreto-legge  8
gennaio 1996, n.6, convertito senza modificazioni dalla legge 6 marzo
1996, n. 110; articolo 5, comma 1, decreto-legge 28 giugno  1995,  n.
250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349) 
 
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio
dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. 
2. Gli utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7,  dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere  a),  b)  e
c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio  in  cui  sono
percepiti in  quanto  esclusi  dalla  formazione  del  reddito  della
societa'  o  dell'ente  ricevente  per  il  95  per  cento  del  loro
ammontare.  La  stessa  esclusione  si  applica  alla   remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 118, comma
15, lettera b). 
3. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il  bilancio  in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  luglio
2002, gli utili distribuiti relativi ad  azioni,  quote  e  strumenti
finanziari  similari  alle  azioni  detenuti  per   la   negoziazione
concorrono per il loro intero ammontare alla formazione  del  reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti. 
4. Verificandosi la condizione dell'articolo 46, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'esclusione  del  comma  2  si  applica  agli  utili
provenienti da soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera  d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo  118,
comma 15, lettera b), stipulati con  tali  soggetti,  se  diversi  da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime  fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo  162,
comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato,  anche  a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui  al  medesimo  articolo
162, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo  di  possesso  della
partecipazione, della  condizione  indicata  nel  medesimo  articolo,
comma 2, lettera b).  Gli  utili  provenienti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  82,  comma  1,  lettera  d),  del  presente   articolo,
residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo  162,
comma  1,  e  le  remunerazioni  derivanti  dai  contratti   di   cui
all'articolo 118, comma 15, lettera b), stipulati con tali  soggetti,
non concorrono a  formare  il  reddito  dell'esercizio  in  cui  sono
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa
o dell'ente ricevente per il 50  per  cento  del  loro  ammontare,  a
condizione  che  sia  dimostrata,  anche  a  seguito   dell'esercizio
dell'interpello di cui all'articolo  162,  comma  3,  la  sussistenza
della condizione  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  del  medesimo
articolo; in tal caso, e' riconosciuto al soggetto  controllante,  ai
sensi del dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio  dello
Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti  gli  utili,
un credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  185  in  ragione  delle
imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili  maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione,  in  proporzione
alla  quota  imponibile  degli  utili   conseguiti   e   nei   limiti
dell'imposta  italiana  relativa  a  tali   utili.   Ai   soli   fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta  di
cui  al  secondo  periodo  e'  computato  in  aumento   del   reddito
complessivo. Se nella  dichiarazione  e'  stato  omesso  soltanto  il
computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo,  si
puo'  procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in   sede   di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. Ai fini del presente comma, si  considerano  provenienti  da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a  regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in  tali  soggetti  o  di  partecipazioni  di  controllo,  ai   sensi
dell'articolo 186, comma 2,  in  societa'  residenti  all'estero  che
conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti  residenti  o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e  nei  limiti
di  tali  utili.  Qualora  il  contribuente  intenda  far  valere  la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della  partecipazione,
della condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b),  ma
non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del
medesimo articolo ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta  favorevole,  la  percezione   di   utili   provenienti   da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in  Stati  o
territori a  regime  fiscale  privilegiato  individuati  in  base  ai
criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei  casi  di
mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei  redditi  si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo  33,  comma
5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e  penali
di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Concorrono  in
ogni caso alla formazione del reddito per il  loro  intero  ammontare
gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo  118,  comma  15,
lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo  46,
comma 2, lettera a), ultimo periodo. 
5. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: 
a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti  finanziari  e  sui
contratti indicati dall'articolo 118, comma  15,  lettere  a)  e  b),
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non  deducibile  ai
sensi dello stesso articolo 118; 
b)  alle  remunerazioni  delle  partecipazioni  al  capitale   o   al
patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di  cui
all'articolo 46, provenienti  dai  soggetti  che  hanno  i  requisiti
individuati nel comma 6, limitatamente al 95 per cento della quota di
esse non deducibile nella determinazione  del  reddito  del  soggetto
erogante. 
6. La disposizione  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  si  applica
limitatamente alle remunerazioni  provenienti  da  una  societa'  che
riveste una delle forme previste  dall'allegato  I,  parte  A,  della
direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore  al
10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: 
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro  dell'Unione  europea,
senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in  materia  di
doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente  al  di
fuori dell'Unione europea; 
b) e' soggetta, nello  Stato  di  residenza,  senza  possibilita'  di
fruire  di  regimi  di  opzione  o   di   esonero   che   non   siano
territorialmente  o  temporalmente  limitati,  a  una  delle  imposte
elencate nell'allegato  I,  parte  B,  della  citata  direttiva  o  a
qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. 
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli  48  e  49,  ove
compatibili. 
8. Se la misura non e' determinata  per  iscritto  gli  interessi  si
computano al saggio legale. 
9. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in  base  a  contratti
"pronti contro  termine"  che  prevedono  l'obbligo  di  rivendita  a
termine dei titoli, concorrono a formare il reddito  del  cessionario
per l'ammontare maturato nel periodo  di  durata  del  contratto.  La
differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello
a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita'  oggetto
dell'operazione nel periodo  di  durata  del  contratto,  concorre  a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 
10.  Ai  contratti  di  finanziamento  in  valori  mobiliari  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge  8  gennaio  1996,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n.  110,  si
applicano le disposizioni contenute al  comma  10,  primo  periodo  e
nell'articolo 103, comma 2. 
11. Per i contratti di conto corrente e per  le  operazioni  bancarie
regolate in conto corrente, compresi i conti correnti  reciproci  per
servizi resi intrattenuti tra  aziende  e  istituti  di  credito,  si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di  legge
o di contratto. 
12. Tra gli interessi di cui al presente  articolo,  deve  intendersi
compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di
emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per  ogni  giorno  di
possesso dei titoli matura una  quota  parte  di  scarto  determinata
dividendo l'ammontare della differenza per il numero  dei  giorni  di
durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto  o
in parte determinabile in funzione  di  eventi  o  di  parametri  non
ancora certi o determinati alla data  di  emissione  dei  titoli,  la
parte di detto importo proporzionalmente  riferibile  al  periodo  di
tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento
o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione  della
differenza si considera interamente maturata in  capo  al  possessore
del titolo a tale ultima data.