ART. 99
Proventi immobiliari
(articolo 90 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917; articolo 2, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il
reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo
II del titolo I della parte I per gli immobili situati nel territorio
dello Stato e a norma dell'articolo 79 per quelli situati all'estero.
Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari,
dei terreni derivanti dall'esercizio delle attivita' agricole di cui
all'articolo 34, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo
10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
il reddito medio ordinario di cui all'articolo 39, comma 1, e'
ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 43. In
caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto
di locazione ridotto, fino a un massimo del 15 per cento del canone
medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito
medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico
o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal
contratto di locazione ridotto del 35 cinque per cento risulti
superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il
reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di
locazione al netto di tale riduzione.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili
indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
3. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita
catastale di ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.