(Testo unico imposte sui redditi-art. 99)
                               ART. 99 
                        Proventi immobiliari 
(articolo 90 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
  1986, n.917; articolo 2, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
 
1. I redditi degli immobili che non  costituiscono  beni  strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o  al  cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare  il
reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni  del  capo
II del titolo I della parte I per gli immobili situati nel territorio
dello Stato e a norma dell'articolo 79 per quelli situati all'estero.
Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e  agrari,
dei terreni derivanti dall'esercizio delle attivita' agricole di  cui
all'articolo 34, pur se nei limiti ivi stabiliti.  Per  gli  immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo
10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
il reddito medio ordinario  di  cui  all'articolo  39,  comma  1,  e'
ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 43.  In
caso di immobili locati, qualora il canone risultante  dal  contratto
di locazione ridotto, fino a un massimo del 15 per cento  del  canone
medesimo,  dell'importo  delle   spese   documentate   sostenute   ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al  reddito
medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in
misura pari a quella  del  canone  di  locazione  al  netto  di  tale
riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse  storico
o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante  dal
contratto di locazione  ridotto  del  35  cinque  per  cento  risulti
superiore al reddito  medio  ordinario  dell'unita'  immobiliare,  il
reddito e'  determinato  in  misura  pari  a  quella  del  canone  di
locazione al netto di tale riduzione. 
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili
indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. 
3.  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  delle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita
catastale  di  ciascuna  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.