(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                                                         (articolo 7) 
 
      Requisiti minimi di fatturazione e relative informazioni 
                  per il gas naturale e l'idrogeno 
 
    1. Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e  nelle
informazioni di fatturazione per il gas naturale e l'idrogeno 
    1.1. Le seguenti informazioni chiave sono presentate  in  maniera
evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione  chiaramente
separata dalle altre parti della fattura: 
      a) il prezzo da pagare  e,  se  possibile,  le  componenti  del
prezzo, con una chiara attestazione che tutte  le  fonti  di  energia
possono anche beneficiare di  incentivi  non  finanziati  mediante  i
prelievi indicati nelle componenti del prezzo; 
      b) il termine entro il quale e' dovuto il pagamento. 
    1.2. Le seguenti informazioni chiave sono presentate  in  maniera
evidente ai clienti finali sulle  fatture  e  nelle  informazioni  di
fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle  altre  parti
della fattura e delle informazioni di fatturazione: 
      a) il consumo  di  gas  naturale  e  idrogeno  nel  periodo  di
fatturazione; 
      b) il nome e i  recapiti  del  fornitore,  compresi  un  numero
telefonico di assistenza ai clienti finali e l'indirizzo email; 
      c) la denominazione dell'offerta; 
      d) l'eventuale data di scadenza del contratto; 
      e) le informazioni inerenti alla possibilita' e al vantaggio di
un passaggio ad altro fornitore; 
      f) il codice cliente finale per il cambio di  fornitore  oppure
il codice unico di identificazione del punto di prelievo del  cliente
finale; 
      g) informazioni sui  diritti  del  cliente  finale  per  quanto
concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i
riferimenti del servizio per  la  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie; 
      h) lo sportello per i servizi a tutela del consumatore; 
      i) esclusivamente per il gas naturale, un link o un riferimento
a dove e' possibile accedere al portale informatico per la raccolta e
la pubblicazione delle offerte vigenti  sul  mercato  di  vendita  al
dettaglio di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61,
della legge 4 agosto 2017, n. 124. 
    1.3. Se le fatture sono basate sul consumo  effettivo  o  su  una
lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i  conguagli
periodici mettono a  disposizione  dei  clienti  finali  le  seguenti
informazioni, le accompagnano o rimandano a esse: 
      a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di
gas naturale e idrogeno del cliente finale e il consumo  del  cliente
finale nello stesso periodo dell'anno precedente; 
      b) i recapiti, compresi i siti internet,  delle  organizzazioni
di consumatori, delle agenzie per l'energia o di  organismi  analoghi
da cui si possono ottenere informazioni sulle misure  disponibili  di
miglioramento  dell'efficienza  energetica  per  le   apparecchiature
alimentate a energia; 
      c)  confronti  rispetto  a  un  cliente  finale  medio   o   di
riferimento della stessa categoria di utenza. 
    2. Frequenza di fatturazione e fornitura  delle  informazioni  di
fatturazione: 
      a) la fatturazione sulla base del consumo  effettivo  ha  luogo
almeno una volta l'anno; 
      b) se il cliente finale non dispone di un contatore  che  possa
essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha  deciso
attivamente di disattivare la lettura a distanza  conformemente  alla
disciplina vigente, gli sono  fornite  informazioni  di  fatturazione
accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale,
oppure trimestrale su richiesta o qualora  il  cliente  finale  abbia
optato per la fatturazione elettronica; 
      c) se il cliente finale non dispone di un  contatore  che  puo'
essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha  deciso
attivamente di disattivare la lettura a distanza  conformemente  alla
disciplina vigente, gli obblighi di cui alle lettere a) e b)  possono
essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica  da  parte
dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale  comunica  i
dati  dei  propri  contatori  al  gestore;  la  fatturazione   o   le
informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su
un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia
comunicato la lettura del contatore per  un  determinato  periodo  di
fatturazione. Il consumo stimato si basa sul consumo  effettuato  nel
corso dell'anno precedente dal cliente finale oppure sul  consumo  di
un cliente finale comparabile; 
      d) se il cliente finale dispone di un contatore che puo' essere
letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e
basate sul consumo effettivo sono  fornite  almeno  ogni  mese;  tali
informazioni possono altresi' essere rese disponibili via internet  e
sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e
dai sistemi di misurazione utilizzati. 
    3. Componenti del prezzo applicato al cliente finale 
    Il prezzo applicato al cliente  finale  e'  la  somma  delle  tre
componenti   seguenti:   la   componente   relativa   all'energia   e
all'approvvigionamento,  la  componente  relativa   alla   rete   (di
trasporto e distribuzione) e la  componente  che  comprende  imposte,
tributi, canoni e oneri. Per le tre  componenti  del  prezzo  per  il
cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le
definizioni comuni  stabilite  nel  regolamento  (UE)  2016/1952  del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
    4. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici 
    Le informazioni complementari relative ai consumi storici,  nella
misura in cui sono disponibili, siano comunicate,  su  richiesta  del
cliente finale, al fornitore o prestatore di  servizi  designato  dal
cliente finale. Il cliente finale dotato di  un  contatore  che  puo'
essere letto a distanza dal gestore  deve  accedere  facilmente  alle
informazioni complementari sui consumi  storici,  in  modo  da  poter
controllare  nel  dettaglio  i  propri   consumi.   Le   informazioni
complementari sui consumi storici comprendono: 
      a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni  precedenti  o
al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura  di  gas,
se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i  quali  sono
state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e 
      b) dati dettagliati corrispondenti al  tempo  di  utilizzazione
per ogni mese e anno e, se disponibili, per ogni giorno e  settimana,
che sono resi disponibili al cliente finale  senza  indebito  ritardo
via internet o  mediante  l'interfaccia  del  contatore  relativi  al
periodo che  include  almeno  i  24  mesi  precedenti  o  al  periodo
trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura  di   gas,   se
inferiore. 
    5. Informativa sulle fonti di energia 
    I fornitori specificano nelle fatture la quota di gas rinnovabili
e, separatamente, di gas a basse emissioni di carbonio acquistata dal
cliente finale in base al contratto di fornitura di  gas  naturale  e
idrogeno (informativa sul prodotto). Per  le  miscele,  il  fornitore
presenta  le  stesse  informazioni  separatamente  per   le   diverse
categorie di gas, tra cui gas rinnovabile  o  a  basse  emissioni  di
carbonio. Le fatture e le  informazioni  di  fatturazione  mettono  a
disposizione  dei  clienti  finali  le  seguenti   informazioni,   le
accompagnano o rimandano a esse: 
      a) la quota di gas rinnovabile e di gas a  basse  emissioni  di
carbonio nel mix del fornitore durante l'anno precedente  (a  livello
nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui e' stato concluso il
contratto di fornitura di gas, nonche' a livello  del  fornitore,  se
attivo in diversi Stati membri) in modo  comprensibile  e  facilmente
confrontabile; 
      b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno  in  termini
di emissioni di biossido di carbonio risultanti dal  gas  naturale  o
dall'idrogeno forniti dal fornitore nell'anno precedente. 
    Con riguardo al secondo comma, lettera a), per il gas naturale  e
l'idrogeno  ottenuti  tramite  una  borsa  del  gas  o  importati  da
un'impresa situata al di fuori dell'Unione, e' possibile utilizzare i
dati aggregati  forniti  dalla  borsa  o  dall'impresa  in  questione
nell'anno precedente. 
    Ai  fini  dell'informativa  sulla  quota   di   gas   rinnovabili
acquistata dai clienti finali si utilizzano le  garanzie  di  origine
rilasciate  a  norma  dell'articolo  46  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199. 
    Se un cliente consuma gas naturale o idrogeno provenienti da  una
rete dell'idrogeno o una rete del gas naturale, compresi combustibili
rinnovabili gassosi  di  origine  non  biologica  e  biometano,  come
dimostrato nell'offerta commerciale del  fornitore,  le  garanzie  di
origine annullate corrispondano alle pertinenti caratteristiche della
rete.