(Allegato Tecnico)
                          ALLEGATO TECNICO 
 
                          ALLEGATO TECNICO 
 
 
            SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO SETTORE AEREO 
 
  Per il settore  del  trasporto  aereo  vanno  osservate  specifiche
misure di  contenimento  per  i  passeggeri  che  riguardano  sia  il
corretto  utilizzo  delle  aerostazioni  che  degli  aeromobili.   Si
richiede, pertanto, l'osservanza  delle  seguenti  misure  a  carico,
rispettivamente,  dei  gestori,  degli  operatori  aeroportuali,  dei
vettori e dei passeggeri: 
    •  gestione  dell'accesso  alle  aerostazioni   prevedendo,   ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
    • interventi organizzativi e  gestionali  e  di  contingentamento
degli accessi al fine di favorire la distribuzione  del  pubblico  in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza; 
    • previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati  i  flussi
di utenti in entrata e uscita; 
    • obbligo di distanziamento interpersonale di un  metro  a  bordo
degli aeromobili, all'interno  dei  terminal  e  di  tutte  le  altre
facility  aeroportuali  (es.  bus  per  trasporto   passeggeri).   E'
consentito derogare al distanziamento interpersonale di un  metro,  a
bordo degli aeromobili, nel caso in cui: 
  l'aria a bordo sia  rinnovata  ogni  tre  minuti,  i  flussi  siano
verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali  precauzioni
consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonche' in  caso
in cui siano adottati specifici protocolli  di  sicurezza  sanitaria,
prevedendo in particolare  la  misurazione  della  temperatura  prima
dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in  caso  di
temperatura superiore a 37,5 °C; 
      ○ sia garantita la durata massima di utilizzo della  mascherina
chirurgica  non  superiore  alle   quattro   ore,   prevedendone   la
sostituzione per periodi superiori; 
      ○ siano disciplinate individualmente le  salite  e  le  discese
dall'aeromobile e la collocazione  al  posto  assegnato  al  fine  di
evitare  contatti  stretti   tra   i   passeggeri   nella   fase   di
movimentazione; 
      ○ sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online
o   in   aeroporto   e   comunque   prima   dell'imbarco,   specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due  giorni  prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza  dei
medesimi; 
      ○ sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori,  al  fine  di
definire la tracciabilita'  dei  contatti,  di  comunicare  anche  al
vettore   ed   all'Autorita'   sanitaria   territoriale    competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa  entro  otto  giorni
dallo sbarco dall'aeromobile; 
      ○ siano limitati al  massimo  gli  spostamenti  e  i  movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per  la  collocazione  nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e  di  discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a  bordo  dell'aeromobile,
garantendo i dovuti  tempi  tecnici  operativi  al  fine  di  evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al  minimo  le
fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale  dei  passeggeri
al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare  contatti
in prossimita' delle cappelliere); 
      ○ gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento  dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali  dei  viaggiatori
nelle stesse cappelliere. 
    •  Nelle  operazioni  di  sbarco  e  imbarco  dei  passeggeri  va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso  di
trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento,  prevedendo
una riduzione  del  50%  della  capienza  massima  prevista  per  gli
automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai  15  minuti,
garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo. 
    •  Vanno  assicurate  anche  tramite  segnaletica  le   procedure
organizzative  per  ridurre  i  rischi  di  affollamento  e   mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri  dedicati
alla riconsegna. 
    • Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree
ad essi riservate, questi ultimi predispongono  specifici  piani  per
assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito  degli
spazi interni e delle  infrastrutture  disponibili.  In  particolare,
nelle aree soggette a formazione di code  sara'  implementata  idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per  invitare  i  passeggeri  a
mantenere il distanziamento fisico; 
    • i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente
una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore  in
caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di
un metro; 
  attivita'  di  igienizzazione  e  sanificazione  di   terminal   ed
aeromobili,  anche  piu'  volte  al  giorno  in  base   al   traffico
dell'aerostazione e sugli  aeromobili,  con  specifica  attenzione  a
tutte le superfici che  possono  essere  toccate  dai  passeggeri  in
circostanze ordinarie. Tutti i  gate  di  imbarco  dovrebbero  essere
dotati  di  erogatori  di  gel   disinfettante.   Gli   impianti   di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche  miranti  alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale; 
    • introduzione di termo-scanner per i passeggeri  sia  in  arrivo
che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune  accordo
tra gestori e vettori  nei  grandi  hub  aeroportuali.  In  linea  di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli  della  temperatura
all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per  le
partenze, ed alla discesa dall'aereo per  gli  arrivi  in  tutti  gli
aeroporti. 
 
 
                    SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
 
                  Trasporto marittimo di passeggeri 
 
  Con riferimento al  settore  del  trasporto  marittimo,  specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei  contatti  tra
passeggeri e personale di  bordo,  di  mantenimento  di  un  adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti  della  nave
che  peraltro  sono  gia'  sostanzialmente  previste  nel  protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si  richiede  l'adozione
delle sotto elencate misure: 
    • evitare, per quanto possibile,  i  contatti  fra  personale  di
terra e  personale  di  bordo  e,  comunque,  mantenere  la  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una  mascherina
di comunita', per  la  protezione  del  naso  e  della  bocca.  Vanno
rafforzati i  servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche  mediante
l'utilizzo di macchinari specifici che permettono  di  realizzare  la
disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali,  quali
uffici, biglietterie e magazzini; 
    • l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo  appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in  porto,  avendo  cura
che  le  operazioni  di  disinfezione   non   interferiscano   o   si
sovrappongano con l'attivita'  commerciale  dell'unita'.  Nei  locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico  le  superfici  toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o  tavolini  e  potra'  essere
effettuata  con  acqua  e  detergente  seguita  dall'applicazione  di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di  igienizzazione  delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro  devono  avvenire,  con  modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di  operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di  prodotti  messi  a  disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.); 
    • le imprese  forniscono  indicazioni  ed  opportuna  informativa
tramite il proprio personale o mediante display: 
      >  per  evitare  contatti  ravvicinati  del  personale  con  la
clientela  ad  eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione  di
circostanze emergenziali e comunque con le previste  precauzioni  dei
dispositivi individuali; 
      > per mantenere il distanziamento di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
      > per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e  durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco,
prevedendo  appositi  percorsi  dedicati  per  il  TPL  marittimo  e'
necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche
per il trasporto pubblico locale di terra e sono previste  le  stesse
possibilita' di indici di riempimento con gli  accorgimenti  previsti
per il trasporto pubblico locale. 
 
  Gestione di terminal passeggeri,  stazioni  marittime  e  punti  di
imbarco/sbarco passeggeri 
 
  Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione  al  fine
di evitare una concentrazione di persone in quei  luoghi  soggetti  a
diffusa  frequentazione,  come  le  stazioni  marittime,  i  terminal
crociere  e  le  banchine  di  imbarco/sbarco  di  passeggeri.   Sono
indicate,  a  tal  fine,  le  seguenti  misure  organizzative  e   di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle  aree  in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse: 
    1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione,
contenente l'analisi del rischio e  le  misure  necessarie  alla  sua
mitigazione, in coerenza con le  vigenti  disposizioni  nazionali  in
materia di emergenza da covid-19; 
    2.       Corretta       gestione       delle       infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla  sosta/transito  di
passeggeri avendo cura di: 
      a) informare l'utenza in merito ai  rischi  esistenti  ed  alle
necessarie misure di prevenzione,  quali  il  corretto  utilizzo  dei
dispositivi  individuali  di  protezione  (mascherine,  guanti),   il
distanziamento sociale, l'igiene  delle  mani.  A  tale  scopo,  puo'
costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche
la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni
che consentono all'utente  di  visualizzare  le  stesse  sul  proprio
smartphone o altro dispositivo simile; 
      b) promuovere la piu' ampia diffusione di  sistemi  on-line  di
prenotazione e di acquisto dei  biglietti,  limitando  al  minimo  le
operazioni di bigliettazione in porto; 
      c)  evitare  ogni  forma  di  assembramento  delle  persone  in
transito  attraverso  il  ricorso  a  forme  di  contingentamento   e
programmazione degli accessi, l'utilizzo di  percorsi  obbligati  per
l'ingresso e l'uscita; 
      d) far rispettare la distanza interpersonale di 1  (uno)  metro
tra le persone; 
      e)  installare  un   adeguato   numero   di   distributori   di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani; 
      f)  programmare  frequentemente  un'appropriata   sanificazione
degli ambienti nei quali transitano i passeggeri  e  delle  superfici
esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici; 
      g) rinforzare la presenza di personale preposto ai  servizi  di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza  all'interno  delle
aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime. 
 
SETTORE TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  AUTOMOBILISTICO,  METROPOLITANO,
TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E  FERROVIARIO
               DI INTERESSE DELLE REGIONI E DELLE P.A. 
 
Per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
                             specifiche: 
 
  •   l'azienda   procede   all'igienizzazione,    sanificazione    e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici  e  delle  infrastrutture
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che  delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato  dalle  associazioni  di
categoria,  OO.SS.  e  MT  in  data  20   marzo   2020,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle  specifiche  realta'  aziendali  come
previsto dal medesimo  protocollo  condiviso  i  passeggeri  dovranno
utilizzare  necessariamente  una  mascherina  di  comunita',  per  la
protezione del naso e della bocca; 
    • la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo  deve  avvenire
secondo flussi separati: 
      > negli autobus e nei tram prevedere la salita da una  porta  e
la discesa dall'altra porta, ove possibile; 
      > vanno rispettati idonei tempi di attesa al  fine  di  evitare
contatto  tra  chi  scende  e  chi  sale,  anche  eventualmente   con
un'apertura differenziata delle porte; 
      > nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo
le specificita' delle unita'  di  navigazione  lagunari,  costiere  e
lacuali; 
    •  dovranno  essere  contrassegnati  con  marker  i   posti   che
eventualmente  non  possono  essere   occupati.   Per   la   gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda  puo'  dettare  disposizioni
organizzative al  conducente  tese  anche  a  non  effettuare  alcune
fermate; 
  E'  consentito,  nel  caso  in  cui  le  altre  misure  non   siano
sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico,
anche extraurbano, ed in considerazione delle  evidenze  scientifiche
sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai
dati disponibili,  un  coefficiente  di  riempimento  dei  mezzi  non
superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta  di  circolazione
dei mezzi stessi, prevedendo una  maggiore  riduzione  dei  posti  in
piedi rispetto a quelli seduti. Il  ricambio  dell'aria  deve  essere
costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei  finestrini  o
di altre prese di aria naturale. 
  Tale coefficiente di riempimento e' consentito anche  in  relazione
al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e  dei  treni
metropolitani,  infatti  la   maggior   parte   degli   impianti   di
climatizzazione  consente   una   percentuale   di   aria   prelevata
dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte  in  fermata.
Inoltre, per i tram di vecchia generazione  e'  possibile  l'apertura
permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere
in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo. 
  Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere  aumentata
la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente
nel caso in cui sia garantito un ricambio di  aria  e  un  filtraggio
della stessa per mezzo di idonei strumenti di  aereazione  che  siano
preventivamente autorizzati dal CTS. 
  Le misure  in  parola  sono  naturalmente  applicabili,  in  quanto
compatibili, per le metropolitane. 
    • nelle stazioni della metropolitana: 
      ○  prevedere  differenti  flussi  di  entrata  e   di   uscita,
garantendo ai passeggeri adeguata informazione  per  l'individuazione
delle banchine e  dell'uscita  e  il  corretto  distanziamento  sulle
banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; 
      ○ predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti; 
      ○ prevedere l'utilizzo dei  sistemi  di  videosorveglianza  e/o
telecamere  intelligenti  per  monitorare   i   flussi   ed   evitare
assembramenti, eventualmente con la  possibilita'  di  diffusione  di
messaggi sonori/vocali scritti; 
    • applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei  mezzi
di superficie e dei treni metro; 
  sospendere, previa autorizzazione  dell'Agenzia  per  la  mobilita'
territoriale competente e  degli  Enti  titolari,  la  vendita  e  il
controllo dei titoli di viaggio a bordo 
    • sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti; 
    • installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte  al  giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza; 
    • adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate  ad  alto
flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili; 
    • per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria  potra'  essere
effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate. 
 
   SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE) 
 
  Fermo restando che  la  responsabilita'  individuale  degli  utenti
costituisce elemento essenziale  per  dare  efficacia  alle  generali
misure di prevenzione, per  il  settore  funiviario,  ossia  funivie,
cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza: 
  A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli: 
    • obbligo  di  indossare  una  mascherina  di  comunita'  per  la
protezione del naso e della bocca; 
    • disinfezione sistematica dei mezzi. 
 
  Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi: 
 
    • limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire
il distanziamento di un metro. 
  Sono esclusi le persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa
nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che  intrattengono  rapporti
interpersonali  stabili,  (  si  riportano  alcuni  esempi:  coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi  ma  con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di  parentela,
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione  della
prescrizione  del   distanziamento   interpersonale   potra'   essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. 
    • dalla predetta limitazione  sono  esclusi  i  nuclei  familiari
viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri; 
    • distribuzione delle persone  a  bordo,  anche  mediante  marker
segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di  un  metro
nei mezzi; 
    • areazione continua tramite  apertura  dei  finestrini  e  delle
boccole. 
  E' consentita la deroga al distanziamento di un metro  purche'  sia
misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi
rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto  dei  biglietti
di non aver avuto contatti stretti con persone affette  da  patologia
COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino  a  14
giorni dopo  l'insorgenza  dei  sintomi  medesimi,  e  il  mezzo  sia
costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole,
purche' la durata della corsa sia inferiore a 15  minuti  e  comunque
evitando affollamenti all'interno del mezzo. 
 
  Nelle stazioni: 
 
  Disposizione di tutti i percorsi nonche'  delle  file  d'attesa  in
modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra
le persone,  esclusi  le  persone  che  vivono  nella  stessa  unita'
abitativa nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che  intrattengono
rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi: 
  coniuge,  parenti  e  affini  in  linea  retta  e  collaterale  non
conviventi ma con stabile  frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di  parentela,  affinita'  o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi ) Nell' eventuale fase di accertamento
della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale
potra' essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. 
    • disinfezione sistematica delle stazioni; 
    •  installazione  di  dispenser  di  facile  accessibilita'   per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale. 
 
    SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO 
 
  Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti  misure
specifiche: 
    • informazioni alla clientela attraverso i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: 
    • misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto
dalle Autorita' sanitarie; 
    • notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da  evitare
l'accesso degli utenti agli  uffici  informazioni/biglietterie  delle
stazioni; 
    • incentivazioni degli acquisti di biglietti on line. 
 
  Nelle principali stazioni: 
 
    • gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
    • garanzia della massima accessibilita'  alle  stazioni  ed  alle
banchine, per  ridurre  gli  affollamenti  sia  in  afflusso  che  in
deflusso; 
    • interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione  del
pubblico  in  tutti  gli  spazi  della  stazione  onde   di   evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; 
    • uso di mascherina, anche di comunita', per  la  protezione  del
naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della  stazione
ferroviaria per qualsiasi motivo; 
    • previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita; 
    • attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; 
    •  installazione  di  dispenser  di  facile  accessibilita'   per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri; 
    •  regolamentazione  dell'utilizzo  di  scale  e  tappeti  mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; 
    • annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro; 
    • limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa  e  rispetto  al
loro interno delle regole di distanziamento; 
    •  ai  gate,  dove  presenti,  raccomandabili   controlli   della
temperatura corporea; 
    • nelle attivita' commerciali: 
      ○ contingentamento delle presenze; 
      ○ mantenimento delle distanze interpersonali; 
      ○ separazione dei flussi di entrata/uscita; 
      ○ utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria; 
      ○ regolamentazione delle code di attesa; 
      ○ acquisti  on  line  e  consegna  dei  prodotti  in  un  luogo
predefinito all'interno della stazione o 
      ○ ai margini del negozio senza necessita' di accedervi. 
 
  A bordo treno: 
 
    • distanziamento fisico di un metro a bordo con  applicazione  di
marker sui sedili non utilizzabili; 
    •  posizionamento  di  dispenser  di  gel  igienizzanti  su  ogni
veicolo, ove cio' sia possibile; 
    • eliminazione della  temporizzazione  di  chiusura  delle  porte
esterne alle fermate, al fine di  facilitare  il  ricambio  dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie; 
    • sanificazione sistematica dei treni; 
    • potenziamento del personale  dedito  ai  servizi  di  igiene  e
decoro; 
    • individuazione dei sistemi  di  regolamentazione  di  salita  e
discesa in modo da  evitare  assembramenti  in  corrispondenza  delle
porte, anche ricorrendo alla  separazione  dei  flussi  di  salita  e
discesa; 
    • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una  mascherina
di comunita', per la protezione del naso e della bocca. 
 
  Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online): 
 
    • distanziamento interpersonale di un metro  a  bordo  assicurato
anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione; 
    • adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti
i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti
o conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2; 
    • e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a  media  lunga  percorrenza  con  modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri  per  recarsi  al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e  monodose,
da parte di personale dotato di mascherina e guanti; 
    • previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza  dei  treni
ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai  treni  AV  e
agli IC al fine  di  procedere  alla  misurazione  della  temperatura
corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in  cui
sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5  C  non  sara'
consentita la salita a bordo treno. 
    • sia garantito l'utilizzo di una mascherina  chirurgica  per  la
protezione del naso e della bocca per una durata massima di  utilizzo
non superiore alle quattro  ore,  prevedendone  la  sostituzione  per
periodi superiori; 
    • siano disciplinate individualmente le salite e le  discese  dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine  di  evitare  contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione; 
    • deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in  cui
non   sia   possibile   garantire   permanentemente    la    distanza
interpersonale di  almeno  un  metro  sotto  la  responsabilita'  del
gestore; nel caso in cui vi sia la  distanza  prescritta  nei  sedili
contrapposti,  dovra'  essere,  comunque,  nel  corso   del   viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; 
    • l'aria a bordo  venga  rinnovata  sia  mediante  l'impianto  di
climatizzazione sia mediante  l'apertura  delle  porte  esterne  alle
fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al  fine
di garantire che  le  porte  di  salita  e  discesa  dei  viaggiatori
permangano  aperte  durante  le  soste  programmate  nelle  stazioni,
nonche' nel caso  in  cui  siano  adottati  specifici  protocolli  di
sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura
del Gestore, della temperatura  in  stazione  prima  dell'accesso  al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5 °C; 
    • dovranno  essere  limitati  al  massimo,  se  non  strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno. 
  E' consentito  derogare  al  distanziamento  interpersonale  di  un
metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui: 
    • siano previsti sedili singoli in verticale con  schienale  alto
da contenere il capo del passeggero; 
    • l'utilizzo  di  sedili  attigui  o  contrapposti  sia  limitato
esclusivamente all'occupazione  da  parte  di  passeggeri  che  siano
congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche'  alle
persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non
condividendo la stessa  abitazione,  non  siano  obbligate  in  altre
circostanze(es.  luoghi  di  lavoro)  al  rispetto   della   distanza
interpersonale di un metro. 
    • Ferme restando le  precedenti  prescrizioni  aggiuntive  potra'
essere  aumentata  la  capacita'  di  riempimento   con   deroga   al
distanziamento di un metro, oltre ai  casi  previsti,  esclusivamente
nel caso in cui sia garantito a  bordo  treno  un  ricambio  di  aria
almeno ogni 3 minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come
quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria 
  o 
 
                  SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA 
 
  Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti  i  servizi  di  trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il  posto
disponibile vicino al conducente. 
  Sui  sedili  posteriori  nelle  ordinarie  vetture,  al   fine   di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora  muniti
di idonei dispositivi di sicurezza. 
  L'utilizzo della mascherina non  e'  obbligatorio  per  il  singolo
passeggero, che occupi i  sedili  posteriori,  nel  caso  in  cui  la
vettura sia dotata di adeguata  paratia  divisoria  tra  le  file  di
sedili; 
  Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o  piu'  passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano  la  presenza  di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando  l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali. 
  I limiti precedentemente previsti non  si  applicano  nel  caso  di
persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa,  nonche'  tra  i
congiunti e le  persone  che  intrattengono  rapporti  interpersonali
stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della  violazione  alla
prescrizione del distanziamento  interpersonale  potra'  essere  resa
autodichiarazione della sussistenza della predetta  qualita',  :(  si
riportano alcuni esempi: 
  coniuge,  parenti  e  affini  in  linea  retta  e  collaterale  non
conviventi, ma con stabile frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di parentela, di affinita' o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi 
  Le presenti disposizioni per quanto  applicabili  e  comunque  fino
all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti
che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
 
ALTRI SERVIZI 
  Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus  o
unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli
solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si  applicano  le
prescrizioni relative alla stessa tipologia  di  mezzo  di  trasporto
utilizzato. 
  Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e  autorizzati  (linee
commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme  restando  le  regole
gia' prevista circa la verticalizzazione delle  sedute,  il  ricambio
dell'aria   etc,   e'   possibile   la   deroga   al   distanziamento
interpersonale di un metro purche': 
    • siano previsti sedili singoli in verticale con  schienale  alto
da contenere il capo del passeggero; 
    •  l'utilizzo  di  sedili  attigui  sia  limitato  esclusivamente
all'occupazione da parte di passeggeri  che  siano  conviventi  nella
stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che
intrattengono     rapporti     interpersonali     stabili,     previa
autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al  momento
dell'utilizzazione del  mezzo  di  trasporto.(  si  riportano  alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta  e  collaterale  non
conviventi ma con stabile  frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di parentela, di affinita' o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi) 
    • deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in  cui
non   sia   possibile   garantire   permanentemente    la    distanza
interpersonale di  almeno  un  metro  sotto  la  responsabilita'  del
gestore; nel caso in cui vi sia la  distanza  prescritta  nei  sedili
contrapposti,  dovra'  essere,  comunque,  nel  corso   del   viaggio
comunicato  l'obbligo  del  rispetto  di  tale  prescrizione;  resta,
comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in
cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente; 
    • sia prevista la misurazione della temperatura  per  gli  utenti
prima della salita a bordo del veicolo; 
    • non sia consentito viaggiare in piedi; 
    • per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito  l'utilizzo  di
una mascherina chirurgica per la protezione del naso  e  della  bocca
per una durata massima di utilizzo non superiore  alle  quattro  ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori; 
    •  ciascun  passeggero  rilasci,  al  momento  dell'acquisto  del
biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta: 
      (i) di non essere affetto da COVID-19 o  di  non  essere  stato
sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; 
      (ii) non accusare sintomi riconducibili al  COVID-19  quali,  a
titolo esemplificativo,  temperatura  corporea  superiore  a  37,5°C,
tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con  persona  affetta
da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
      (iii)  l'impegno  a  rinunciare  al  viaggio  e   a   informare
l'Autorita' sanitaria competente nell'ipotesi in  cui  qualsiasi  dei
predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si  verificasse  entro
otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato; 
  Siano evitati assembramenti in fase di  salita  e  di  discesa  dai
mezzi, evitando peraltro il piu' possibile  i  movimenti  all'interno
del mezzo stesso.