(Convenzione- art. 20)
Articolo 20 
 
1 ogni  proposta  di  emendamento  agli   articoli   della   presente
  Convenzione, presentata da una Parte o dal Comitato permanente,  e'
  comunicata  al  segretario  Generale  del  Consiglio   d'Europa   e
  trasmessa a sua  cura,  almeno  due  mesi  prima  della  successiva
  riunione del Comitato permanente, agli Stati membri  del  Consiglio
  d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato
  a  firmare  la  presente  Convenzione   secondo   le   disposizioni
  dell'articolo 21, e ad ogni Stato o alla Comunita' europea, che  e'
  stato invitato ad aderire secondo le disposizioni dell'articolo 22.
  2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo  le  disposizioni
  del paragrafo precedente, e' esaminata dal Comitato permanente, che
  sottopone il testo adottato a maggioranza di tre  quarti  dei  voti
  espressi all'approvazione del  Comitato  dei  Ministri.  Dopo  tale
  approvazione, il testo e' trasmesso alle Parti per accettazione.  3
  L'emendamento  entrera'  in  vigore  il  primo  giorno   del   mese
  successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data  alla
  quale le Parti avranno informato il Segretario generale della  loro
  accettazione.