(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 30)
                               Art. 30 
 
 
                         Azione di condanna 
 
    1. L'azione di condanna puo' essere proposta  contestualmente  ad
altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e  nei  casi
di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 
    2. Puo' essere chiesta la  condanna  al  risarcimento  del  danno
ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio    dell'attivita'
amministrativa o dal mancato esercizio di  quella  obbligatoria.  Nei
casi di giurisdizione  esclusiva  puo'  altresi'  essere  chiesto  il
risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.  Sussistendo
i presupposti previsti dall'articolo 2058  del  codice  civile,  puo'
essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 
    3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi  legittimi
e' proposta entro  il  termine  di  decadenza  di  centoventi  giorni
decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato  ovvero  dalla
conoscenza del provvedimento  se  il  danno  deriva  direttamente  da
questo. Nel determinare il risarcimento il giudice  valuta  tutte  le
circostanze di fatto e il comportamento complessivo  delle  parti  e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si  sarebbero  potuti
evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso  l'esperimento
degli strumenti di tutela previsti. 
    4. Per il risarcimento dell'eventuale  danno  che  il  ricorrente
comprovi di aver subito in  conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o
colposa del termine di conclusione del procedimento,  il  termine  di
cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura  l'inadempimento.  Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere  dopo  un  anno
dalla scadenza del termine per provvedere. 
    5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di  annullamento  la
domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio  o,
comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in  giudicato  della
relativa sentenza. 
    6. Di ogni domanda di  condanna  al  risarcimento  di  danni  per
lesioni di interessi legittimi  o,  nelle  materie  di  giurisdizione
esclusiva, di diritti soggettivi conosce  esclusivamente  il  giudice
amministrativo. 
 
              Nota all'art. 30 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2058 cod. civ.: 
              «Art. 2058. Risarcimento in forma specifica. 
              Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma
          specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. 
              Tuttavia il giudice puo' disporre che  il  risarcimento
          avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma
          specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.».