Articolo 19 - Reati relativi alla prostituzione infantile
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti
intenzionali:
a. reclutare un bambino perche' si dia alla prostituzione o
favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;
b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne
profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;
c. ricorrere alla prostituzione di un bambino.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione
infantile" definisce il fatto di utilizzare un bambino per attivita'
sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o
corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal
fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al
bambino o a una terza persona.