Articolo 20 - Reati relativi alla pornografia infantile
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per assicurare che vengano considerati reati penali i seguenti
comportamenti intenzionali tenuti senza averne diritto:
a. la produzione di pornografia infantile;
b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile;
c. diffondere o trasmettere pornografia infantile;
d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;
e. il possesso di pornografia infantile;
f. accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di
comunicazione e di informazione a pornografia infantile.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "pornografia
infantile" definisce ogni tipo di materiale che rappresenta
visivamente un bambino che si da ad un comportamento sessualmente
esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione degli
organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in
toto o in parte, il paragrafo 1. a e e alla produzione ed al
possesso:
- di materiale pornografico costituito esclusivamente di
rappresentazioni simulate o immagini realistiche di bambino non
esistente;
- di materiale pornografico che coinvolge minori che abbiano
raggiunto l'eta' fissata in applicazione all'articolo 18, paragrafo
2, quando tali immagini sono prodotte o possedute dagli stessi, con
il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato.
4. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in
toto o in parte, il paragrafo 1. f.