(Convenzione-art. 21)
  Articolo 21 - Reati relativi alla partecipazione di  un  bambino  a
spettacoli pornografici 
 
  1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per  assicurare  che  i  seguenti  comportamenti  intenzionali
vengano considerati reati penali: 
    a.  reclutare  un  bambino  affinche'  partecipi   a   spettacoli
pornografici o favorire  la  partecipazione  di  un  bambino  a  tali
spettacoli; 
    b. costringere un bambino a partecipare a spettacoli pornografici
o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino a tali fini; 
    c. assistere con cognizione di causa  a  spettacoli  pornografici
che includano la partecipazione di bambini. 
  2.  Le  Parti  potranno   riservarsi   il   diritto   di   limitare
l'applicazione del paragrafo 1.c ai casi in cui bambini  siano  stati
reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1. a. o b.