Articolo 25 - Giurisdizione
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative
o di altro genere per assicurare la propria giurisdizione a
perseguire ogni reato stabilito in conformita' alla presente
Convenzione quando il reato sia commesso:
a. sul proprio territorio;
b. a bordo di nave battente bandiera di detta Parte; o
c. a bordo di aeromobile immatricolato secondo la legge di detta
Parte;
d. da parte di propri cittadini; o
e. da parte di una persona che abbia la sua residenza abituale
sul territorio di detta Parte.
2. Le Parti si adopereranno ad adottare le necessarie misure
necessarie legislative o di altro genere per sancire la propria
giurisdizione circa ogni reato penale stabilito in conformita' alla
presente Convenzione quando il reato sia commesso contro uno dei suoi
cittadini residenti all'estero o contro persone che abbiano la
propria residenza abituale sul suo territorio.
3. Le Parti potranno, al momento della firma o della notifica del
proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, precisare che si riservano il diritto di non
applicare o applicare solo in casi specifici condizioni le norme di
giurisdizione stabilite nel paragrafo 1.e del presente articolo.
4. Onde perseguire i reati stabiliti in conformita' agli articoli
18, 19, 20 paragrafo 1. a , e 21, paragrafi 1. a e b, della presente
Convenzione, ciascuna delle Parti adottera' le necessarie misure
legislative o di altro genere affinche' l'affermazione della propria
giurisdizione per quanto attiene al punto d del paragrafo 1 non venga
subordinato alla condizione che i fatti siano ugualmente perseguibili
nel luogo ove sono stati commessi.
5. Ciascuna delle Parti, al momento della firma o della notifica
del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o
di adesione, in virtu' di una comunicazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, potra' precisare che si riserva il
diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente
articolo, per quanto attiene ai reati stabiliti in conformita'
all'articolo 18, paragrafi 1. b, secondo e terzo trattino nei casi in
cui propri cittadini abbiano la loro residenza abituale sul proprio
territorio.
6. Onde perseguire i reati stabiliti in conformita' agli articoli
18, 19, 20 paragrafo 1. a, e 21, paragrafi 1. a e b, della presente
Convenzione, ciascuna delle Parti adottera' le necessarie misure
legislative o di altro genere affinche' l'affermazione della propria
giurisdizione circa i punti d e e del paragrafo 1 non sia subordinata
alla condizione che il procedimento legale sia preceduto da una
querela della vittima o da una denuncia dello Stato ove i fatti sono
stati commessi.
7. Ciascuna delle Parti adottera' le necessarie misure legislative
o di altro genere per sancire la propria competenza circa tutti i
reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione, qualora
l'autore presunto sia presente sul proprio territorio e non possa
essere estradato verso l'altra Parte in ragione della sua
nazionalita'.
8. Qualora piu' Parti rivendichino la propria giurisdizione circa
un presunto reato contemplato dalla presente Convenzione, le Parti
coinvolte, ove opportuno, si accorderanno per determinare ove sia
meglio esercitare il procedimento.
9. Fatte salve le norme generali di diritto internazionale, la
presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale
esercitata da una Parte in conformita' della propria legislazione
interna