Articolo 26 - Responsabilita' delle persone giuridiche
1. Ciascuna Parte adottera' le necessarie misure legislative o di
altro genere affinche' le persone giuridiche possano essere
considerate responsabili dei reati stabiliti in conformita' alla
presente Convenzione, qualora vengano commessi a proprio vantaggio da
ogni persona fisica sia che agisca individualmente sia in quanto
membro di un organo della persona giuridica, sia che eserciti
all'interno una posizione direttiva, basata su:
- un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- un'autorita' per prendere decisioni per conto della persona
giuridica;
- un'autorita' per esercitare controllo all'interno della persona
giuridica.
2. In aggiunta ai casi gia' previsti dal paragrafo 1, Ciascuna
Parte adottera' le necessarie misure legislative o di altro genere
affinche' per assicurare che le persone giuridiche possano essere
considerate responsabili quando la mancanza di supervisione o di
controllo da parte di una persona fisica citata al paragrafo 1 possa
aver reso possibile la commissione di un reato stabilito in
conformita' alla presente Convenzione per conto della persona
giuridica da una persona che agisca sotto la sua autorita'.
3. In osservanza dei principi giuridici della Parte, la
responsabilita' di una persona giuridica puo' essere penale, civile o
amministrativa.
4. Detta responsabilita' e' definita senza pregiudizio della
responsabilita' penale delle persone fisiche che abbiano commesso il
reato.