(Convenzione-art. 27)
  Articolo 27 - Sanzioni e provvedimenti 
 
  1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche' i  reati  stabiliti  in  conformita'  della
presente  Convenzione   siano   passibili   di   sanzioni   efficaci,
proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravita'.  Queste
sanzioni dovranno includere pene consistenti nella  privazione  della
liberta' che possano dar luogo all'estradizione. 
  2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di  altro  genere  affinche'   le   persone   giuridiche   dichiarate
responsabili in applicazione dell'articolo  26,  siano  passibili  di
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano  ammende
penali  e  non  ed  eventualmente  altri   provvedimenti   quali   in
particolare: 
    • provvedimenti di esclusione dal titolo di  beneficio  di  o  di
aiuto a carattere pubblico; 
    •  provvedimenti  di   temporanea   o   permanente   interdizione
dell'esercizio di un' attivita' commerciale; 
    • collocamento sotto sorveglianza giudiziaria; 
    • provvedimenti giudiziari di liquidazione. 
  3. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere per: 
    a. permettere il sequestro e la confisca di: 
      - beni,  documenti  e  altri  mezzi  materiali  utilizzati  per
commettere uno dei reati in conformita' alla presente  Convenzione  o
che ne lo abbiano facilitato la commissione; 
      - i prodotti derivati da tali reati o dei beni  il  cui  valore
corrisponda a questi prodotti; 
    b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura
utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformita' alla
presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona
fede, o vietare all'autore di questi reati,  a  titolo  temporaneo  o
definitivo, l'esercizio dell'attivita', professionale  o  volontaria,
che comporti un contatto con bambini nel corso della quale tali reati
siano stati commessi. 
  4. Ciascuna Parte potra' adottare altri provvedimenti in  relazione
ai rei, come il ritiro dei diritti parentali, il  monitoraggio  o  la
sorveglianza delle persone condannate. 
  5. Ciascuna Parte potra' decidere che i prodotti del  crimine  o  i
beni confiscati in conformita' al presente  articolo  possano  venire
allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione
e di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformita'
alla presente Convenzione.