Articolo 27 - Sanzioni e provvedimenti
1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche' i reati stabiliti in conformita' della
presente Convenzione siano passibili di sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravita'. Queste
sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della
liberta' che possano dar luogo all'estradizione.
2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere affinche' le persone giuridiche dichiarate
responsabili in applicazione dell'articolo 26, siano passibili di
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano ammende
penali e non ed eventualmente altri provvedimenti quali in
particolare:
• provvedimenti di esclusione dal titolo di beneficio di o di
aiuto a carattere pubblico;
• provvedimenti di temporanea o permanente interdizione
dell'esercizio di un' attivita' commerciale;
• collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
• provvedimenti giudiziari di liquidazione.
3. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o
di altro genere per:
a. permettere il sequestro e la confisca di:
- beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per
commettere uno dei reati in conformita' alla presente Convenzione o
che ne lo abbiano facilitato la commissione;
- i prodotti derivati da tali reati o dei beni il cui valore
corrisponda a questi prodotti;
b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura
utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformita' alla
presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona
fede, o vietare all'autore di questi reati, a titolo temporaneo o
definitivo, l'esercizio dell'attivita', professionale o volontaria,
che comporti un contatto con bambini nel corso della quale tali reati
siano stati commessi.
4. Ciascuna Parte potra' adottare altri provvedimenti in relazione
ai rei, come il ritiro dei diritti parentali, il monitoraggio o la
sorveglianza delle persone condannate.
5. Ciascuna Parte potra' decidere che i prodotti del crimine o i
beni confiscati in conformita' al presente articolo possano venire
allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione
e di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformita'
alla presente Convenzione.