Articolo 28 - Circostanze aggravanti
Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di
altro genere per assicurare che le seguenti circostanze, nel caso in
cui non rappresentino gia' elementi costitutivi di reato, in accordo
con la legislazione interna, possano essere considerate come
circostanze aggravanti nella determinazione delle pene relative ai
reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione:
a. qualora il reato abbia recato grave danno alla salute fisica o
mentale della vittima;
b. qualora il reato sia preceduto o accompagnato da atti di
tortura o da violenze gravi;
c. qualora il reato sia stato commesso contro una vittima
particolarmente vulnerabile;
d. qualora il reato sia stato commesso da un membro della
famiglia, una persona che abiti con il bambino o una persona che
abbia abusato della sua autorita';
e. qualora il reato sia stato commesso da piu' persone agenti
congiuntamente;
f. qualora il reato sia stato commesso nell'ambito di
un'organizzazione criminale;
g. qualora il reo sia stato gia' condannato per fatti della
stessa natura.