(CODICE CIVILE-art. 58)
                              Art. 58. 
 
           (Dichiarazione di morte presunta dell'assente). 
 
  Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui  risale  l'ultima
notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art.  48,  su
istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei
capoversi dell'art. 50, puo'  con  sentenza  dichiarare  presunta  la
morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. 
 
  In nessun caso la sentenza puo'  essere  pronunziata  se  non  sono
trascorsi  nove  anni  dal   raggiungimento   della   maggiore   eta'
dell'assente. 
 
  Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se  sia  mancata  la
dichiarazione di assenza.